Con Ordinanza numero 35461/2022 del 7 ottobre 2022 (.PDF), pubblicata il 2 dicembre 2022, la Corte di Cassazione torna sul tema delle donazioni indirette e, precisamente, sul tema delle modalità con cui operano l’azione di riduzione e l’azione di restituzione con riferimento a tale tipologia di donazioni.
La Cassazione, con la nuova pronuncia, smentisce quanto affermato in una precedente sentenza del 2022 che era già stata commentata, in modo critico, in un contributo pubblicato su questa Rivista e al quale si rinvia per un maggior approfondimento della tematica.
La precedente sentenza dell’11 febbraio 2022 n. 4523 aveva, infatti, ritenuto applicabile anche alle donazioni indirette, che la Corte in quell’occasione assimilava confusamente alle donazioni simulate, l’art. 563 del codice civile ai sensi del quale “Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili”.
Tale norma consente, sia pure solo a certe condizioni, al legittimario leso da una donazione di fare valere i suoi diritti sul bene oggetto di donazione, anche nel caso in cui questo sia stato nel frattempo alienato a terzi.
La ritenuta applicabilità di tale norma anche alle donazioni indirette metteva a rischio la sicurezza dell’acquisto del terzo avente causa dal beneficiario della donazione indiretta.
L’ordinanza in commento mette ordine nella materia e riconosce che coloro che hanno acquistato il bene dal beneficiario di una donazione indiretta sono al riparo da ogni pretesa restitutoria da parte di eventuali legittimari lesi.
Richiamando quanto era già stato precisato nella sentenza 11496 del 2010, la Corte ribadisce ora che, nell’ambito delle donazioni indirette, l’azione di riduzione non mette mai in discussione la titolarità del bene e “il valore dell’investimento finanziato con la donazione indiretta dev’essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito”.
Il legittimario leso da una donazione indiretta potrà, quindi, agire con l’azione di riduzione nei confronti del solo beneficiario della donazione indiretta, senza poter in alcun modo far valere i suoi diritti nei confronti dei successivi acquirenti del bene donato.
Occorre, quindi, ribadire che nessun rischio corre chi acquista un bene da chi lo aveva ricevuto per mezzo di una donazione indiretta.
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