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Nozioni di enti nel diritto privato

Le persone giuridiche e i cc.dd. enti di fatto, privi di personalità giuridica, ma dotati della soggettività di diritto, sono complessi di individui e beni che perseguono uno scopo comune e che, al pari delle persone fisiche, sono dotati di capacità giuridica e di capacità di agire, trovando il loro fondamento nell’art 18 Cost.

La soggettività giuridica, la personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale

L

Sul piano della capacità giuridica, occorre fare una distinzione tra:

a) PERSONALITA’ GIURIDICA, la quale si acquista:

-per le associazioni, le fondazioni ed eventualmente i comitati, ovvero per tutti gli enti senza scopo di lucro, mediante il riconoscimento e successiva iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, ad opera del Prefetto, ai sensi del D.P.R. n361/2000;

-per le società di capitali (s.p.a.; s.r.l. e s.a.p.a.) e per le società cooperative tramite l’iscrizione nel Registro delle imprese a cura del pubblico ufficiale che forma l’atto costitutivo ai sensi degli artt. 2331 e 2523 c.c.

L’atto costitutivo degli enti dotati di personalità giuridica deve necessariamente assumere la forma dell’atto pubblico.

b) SOGGETTIVITA’ DI DIRITTO, la quale spetta anche agli enti privi di personalità giuridica quali le associazioni, i comitati non riconosciuti e le società di persone (s.s.; s.n.c. e s.a.s.) e che consiste nell’idoneità a divenire comunque centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, sia attive sia passive.

La differenza tra le due illustrate situazioni risiede nel fatto che soltanto gli enti dotati di personalità giuridica possiedono un’autonomia patrimoniale perfetta, che consente la separazione tra patrimonio delle persone fisiche che ne fanno parte e patrimonio dell’ente, sul quale possono rivalersi i creditori dello stesso.

Gli enti privi di personalità giuridica, al contrario, hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta e ciò implica la responsabilità solidale per le obbligazioni assunte da un’associazione non riconosciuta, delle persone che agiscono in nome e per conto di essa come previsto dall’art 38 c.c.

Per quanto riguarda, invece, i comitati non riconosciuti, tutti i componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni di questi ultimi (art 41 c.c.).

Le associazioni

L’associazione si può definire come un gruppo organizzato di soggetti, sia persone fisiche sia enti, che mettono in comune determinati beni o svolgono in comune determinate attività al fine di conseguire uno scopo comune di carattere non lucrativo.

La struttura organizzativa ha base associativa, nel senso che le decisioni inerenti alla gestione e all’amministrazione sono assunte dagli associati stessi, mediante deliberazioni assunte a maggioranza semplice, salva la previsione di maggioranze diverse ad opera della legge, dell’atto costitutivo o dello statuto ex art 23 c.c.

Le deliberazioni vengono eseguite dagli amministratori.

L’associazione, stante quanto previsto dall’art 27 c.c. può estinguersi:

a) Per cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto;

b) Per raggiungimento dello scopo perseguito;

c) Impossibilità di continuare a perseguire lo scopo;

d) Venuta a mancare di tutti gli associati.

Gli associati, inoltre, possono recedere in qualsiasi momento dall’associazione e possono altresì essere esclusi, mediante deliberazione assunta dagli altri associati per “gravi motivi” e può essere impugnata dall’escluso entro sei mesi.

In questi casi, essi non possono comunque ripetere i contributi versati all’associazione, né hanno diritto al recupero della loro quota del patrimonio devoluto in favore dell’associazione.

le associazioni di fatto

Le associazioni cd. di fatto, categoria in cui rientrano anche i partiti politici e le organizzazioni sindacali, sono prive di personalità giuridica e, pertanto, non dispongono di un vero e proprio patrimonio, né di un fondo comune, destinato a far fronte alle obbligazioni e agli altri impegni assunti dagli amministratori e/o dai soci che ne assumono la rappresentanza.

Ad ogni modo, l’associazione non si estingue in questi casi e gli associati non possono domandarne la divisione né ripetere i contributi ivi versati, come previsto dall’art 37 c.c.

Per quanto concerne il resto, si applicano, per quanto compatibili, le norme previste per le associazioni riconosciute, nei limiti in cui non siano derogate dagli accordi degli associati, ai sensi dell’art 36 c.c.

Le fondazioni

La fondazione si definisce come un “patrimonio personificato”, separato dalla sfera patrimoniale del soggetto costituente e devoluto al perseguimento di uno scopo stabilito nell’atto costitutivo denominato atto di fondazione, che può essere contenuto anche in un testamento, come previsto dall’art 14 comma 2° c.c.

Più precisamente, trattasi di un ente istituzionale, in cui la componente patrimoniale prevale su quella personale.

Una volta intervenuta la devoluzione dei beni, la loro destinazione non può essere mutata neppure in caso di estinzione.

In tale circostanza, l’autorità governativa provvede ad attribuire i medesimi beni a enti che perseguono scopi analoghi.

Tradizionalmente, si ritiene che la fondazione, per poter esistere, deve avere necessariamente ottenuto il riconoscimento governativo e, quindi, la personalità giuridica.

Pertanto, i tentativi di parte della dottrina di ottenere una “fondazione di fatto” sono rimasti minoritari.

Costituzione e patrimonio

Per costituire una fondazione è necessaria, innanzitutto, la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto, secondo quanto previsto dall’art 16 c.c.

I documenti statutari devono contenere:

– La denominazione dell’ente;
– Lo scopo;
– L’entità del patrimonio;
– Le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione;
– I criteri e le modalità di erogazione delle rendite;
– Le norme relative all’estinzione, alla devoluzione e alla trasformazione.

Gli organi della fondazione sono:

– Il presidente, che di norma è anche rappresentante legale;
– Il consiglio di amministrazione, che ha il potere gestorio;
– L’organo di controllo contabile;
– L’assemblea (organo facoltativo), il cui ruolo viene determinato dallo statuto.

La costituzione di una fondazione, inoltre, è strettamente legata sia al vincolo di destinazione del patrimonio, sia all’entità del patrimonio stesso.

Con riguardo al patrimonio minimo per costituire una fondazione, esso varia a seconda del tipo di fondazione.

Per gli enti che operano a livello nazionale il patrimonio minimo va dai 50.000 ai 100.000 euro.

Per gli enti che operano su base regionale, invece, gli importi richiesti sono minori e a discrezione della Regione.

Discorso a parte viene fatto per gli enti ETS, in quanto il D.Lgs. 117/2017 (CTS) stabilisce che il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica deve essere:

– Euro 15.000 per le associazioni;
– Euro 30.000 per le fondazioni.

Nel caso in cui tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore “deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro”.

la responsabilità degli amministratori

Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, data l’importanza di questo organo, l’art.18 del Codice Civile stabilisce che “gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato”.

Una eventuale azione di responsabilità contro gli amministratori può essere intrapresa nel caso in cui si ipotizzi l’inadempimento ad un obbligo previsto dalla legge o dallo statuto e il danno conseguito dalla fondazione ne sia conseguenza immediata e diretta.

L’azione contro gli amministratori deve essere autorizzata dall’autorità governativa e attuata dai nuovi amministratori, dal commissario straordinario o dai liquidatori.

L’art.25 del Codice Civile sancisce che il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni spetta all’autorità governativa, la quale:

-provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi;

-annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume;

-può sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità allo statuto o allo scopo della fondazione o delle norme vigenti.

Differenze principali tra associazioni e fondazioni

Alla luce delle considerazioni sin ora svolte, è possibile delineare le principali differenze tra le associazioni e le fondazioni.

La fondazione è un’organizzazione non lucrativa, che viene costituita per la gestione di un patrimonio finalizzato a un preciso scopo di utilità sociale.

La differenza principale tra la fondazione e l’associazione è che nella prima l’elemento centrale è il patrimonio, invece nella seconda prevale la componente umana.

Infatti, gli enti associativi sono costituiti dalle persone, che danno vita all’ente per raggiungere insieme lo scopo sociale descritto nello statuto.
La fondazione invece nasce per gestire un patrimonio privato che è vincolato ad uno scopo di pubblica utilità (per esempio l’erogazione di un “servizio” ad una particolare categoria di beneficiari).

Inoltre, nell’associazione gli organi sociali devono essere eletti democraticamente, secondo le modalità previste dallo statuto dell’ente.

Invece nella fondazione non ci sono soci e, salvo casi particolari, l’organo di direzione viene designato secondo le modalità previste dallo statuto.
L’ultima differenza sostanziale tra fondazione e associazione riguarda la responsabilità degli amministratori.

Nell’associazione non riconosciuta, vale a dire la stragrande maggioranza degli enti non profit italiani, gli amministratori rispondono delle obbligazioni contratte “personalmente e solidalmente”.

Mentre nella fondazione, che per legge deve avere personalità giuridica, c’è una netta separazione tra il patrimonio dell’ente e quello degli amministratori