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Gli enti sportivi dilettantistici

1. Introduzione. La distinzione tra enti sportivi dilettantistici ed enti sportivi professionistici 2. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche. La fase genetica. 2.1. L’atto costitutivo 2.2. L’affiliazione 2.3. L’iscrizione nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche 3. Disposizioni fiscali

1. Introduzione: la distinzione tra enti sportivi dilettantistici ed enti sportivi professionistici

Il d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36 e il d.lgs. 28 febbraio 2021 n.39, come modificati dal d.lgs. 5 ottobre 2022 n.163 e dal d.lgs. 29 agosto 2023 n.120, mirano a riordinare la disciplina degli enti sportivi, che operano in un settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata. L’obiettivo del legislatore è quello di semplificare e disciplinare l’esercizio dell’attività sportiva in forma collettiva, al fine di promuovere l’attività motoria quale strumento funzionale all’inclusione sociale e al miglioramento del benessere psico-fisico, e di valorizzare il lavoro e il volontariato sportivo.

I decreti in commento dedicano molte disposizioni agli enti sportivi dilettantistici e, al fine di ricostruire la disciplina della fase costitutiva di detti enti, sulla quale si concentra il presente lavoro, è opportuno tracciare in primis la distinzione tra enti sportivi dilettantistici ed enti sportivi professionistici.

Dagli articoli 6, 13, 14 e 38 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36 si evince come la distinzione attenga ai requisiti soggettivi e alla natura dell’attività dell’ente.

Possono appartenere all’area del professionismo esclusivamente le società per azioni o a responsabilità limitata, le quali svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrativa nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche[1]. Il settore è, pertanto, riservato soltanto alle tipologie anzidette di società di capitali, le quali ammettono, avendo finalità lucrativa, la possibilità di ripartizione degli utili tra i soci. L’art. 13 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36 prevede soltanto un limite a detta distribuzione, in quanto sancisce la destinazione di una quota parte degli utili, non inferiore al dieci per cento, a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva, secondo quanto previsto dall’atto costitutivo.

L’oggetto è esclusivo, in quanto la società può svolgere esclusivamente attività sportive e attività connesse o strumentali. La società deve svolgere attività nel settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione e, già prima del deposito dell’atto costitutivo nel Registro delle Imprese, deve ottenere l’affiliazione da una o più Federazioni Sportive Nazionali[2] ed entro 30 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese deve depositare l’atto costitutivo presso la Federazione Sportiva Nazionale alla quale è affiliata. E’ obbligatoria la nomina di un collegio sindacale ed è prevista nell’atto costitutivo la costituzione di un organo consultivo, che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.

L’area del dilettantismo, invece, può essere composta non solo dalle società di capitali e cooperative, inclusi gli enti del terzo settore[3], ma anche dalle associazioni e tali enti svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con una prevalente finalità altruistica, senza distinzione tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria. Il settore non è, quindi, riservato alle sole società di capitali e cooperative ma è aperto anche alle associazioni ed è assente una finalità pienamente e prettamente lucrativa.   

Gli enti sportivi dilettantistici sono riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, alle quali sono affiliate, e ottengono la certificazione della natura dilettantistica dell’attività svolta mediante l’iscrizione al RNASD, tenuto presso il Dipartimento per lo sport.

2. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche. La fase genetica

2.1. L’atto costitutivo

Il presente lavoro ha come obiettivo quello di ricostruire la fase genetica degli enti sportivi dilettantistici e a tal fine è necessario coniugare alcune disposizioni di cui ai d.lgs. del 28 febbraio 2021 n.36 e n.39 con la normativa fiscale di cui al TUIR e con la disciplina generale delle associazioni e delle società presente nel codice civile.

I punti cruciali della nascita di un ente sportivo dilettantistico sono definiti dall’art. 2 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36, che richiama:

1. il momento dell’affiliazione a una Federazione Sportiva Nazionale, a una Disciplina Sportiva Associata o a un Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpico, e

2. il momento dell’iscrizione nel RNASD di cui al d.lgs. 28 febbraio 2021 n.39.

Però, affinché l’ente venga riconosciuto dalla Federazione e iscritto nel RNASD, è necessario che l’atto costitutivo rispetti le indicazioni di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36.

In particolare,  l’art. 6 del suddetto decreto prevede che gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi come:

  1. associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti c.c.;
  2. associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
  3. società di capitali e cooperative[4];
    c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche.

L’art. 7 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36 specifica che le “società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto”.

Ma quali sono gli elementi da indicare nell’atto costitutivo?

Fermo restando il rispetto in generale delle norme codicistiche in merito al contenuto dell’atto costitutivo di società e associazioni, l’art. 7 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36 elenca gli elementi che devono necessariamente essere presenti nell’atto costitutivo, vale a dire:

  1. la sede,
  2. la denominazione,
  3. l’oggetto,
  4. chi assume la rappresentanza legale e la previsione delle incompatibilità degli amministratori,
  5. l’assenza del fine di lucro,
  6. le norme sull’ordinamento interno, vale a dire le norme di funzionamento degli organi sociali,
  7. la previsione dell’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione,
  8. le modalità di scioglimento dell’ente e la previsione dell’obbligo di devoluzione del patrimonio a fini sportivi.

Alcune di queste indicazioni sono, in realtà, obbligatorie per tutti gli enti, altre invece sono richieste dalla legge in virtù della natura sportivo – dilettantistica dell’ente. Procediamo con un’analisi specifica delle indicazioni peculiari degli enti dilettantistici, proponendo una ipotetica clausola:

1) La denominazione

Nella denominazione sociale devono essere indicate la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica.

Clausola (nel caso di s.r.l.): “È costituita una società a responsabilità limitata, denominata “… SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA”, in forma abbreviata “… S.S.D. a R.L.”. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio luso della locuzione società sportiva dilettantistica”, anche in acronimo SSD”.

La società richiederà il riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell’ art. 10 del d.lgs 28 febbraio 2021 n.36.”

2) L’oggetto sociale

L’art. 2 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36 menziona espressamente “l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”. Se l’ente ha assunto la qualifica di ente del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, ed è iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica non è richiesto.

L’art. 9 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36 consente, con disposizione mutuata dal Codice del Terzo Settore, anche lo svolgimento di attività diverse da quella principale, purché l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e purché abbiano carattere secondario e strumentale. Dal punto di vista redazionale si suggerisce di riprodurre nello statuto l’esatta formulazione legislativa (quindi l’articolo 2 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36), e poi specificare le attività sportive nel concreto svolte.[5]

Clausola: “La società ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, e in particolare ha per oggetto l’attività di …”

3) L’assenza di fini di lucro

Ai sensi dell’art.8 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36 l’assenza dello scopo di lucro ha come diretta conseguenza l’obbligo delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di destinare eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio. Pertanto è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si richiamano in tal senso i criteri di qualificazione della distribuzione indiretta degli utili previsti dall’art. 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del d.lgs. 3 luglio 2017 n.112 sulle imprese sociali.

L’art. 8, comma 4, del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36 prevede, soltanto per il socio delle società cooperative e di capitali, la possibilità di ottenere il rimborso del capitale effettivamente versato. Dunque il legislatore, per evitare che il socio possa beneficiare degli incrementi patrimoniali creatisi durante il rapporto sociale, ha escluso che, in sede di recesso, morte o di esclusione, la quota di liquidazione possa essere rivalutata sulla base del valore patrimoniale della società. Per tale ragione è ammesso il rimborso del solo valore nominale della partecipazione.

Il divieto di distribuzione di utili e riserve comporta, conseguentemente, che l’assemblea dei soci non possa deliberare aumenti gratuiti di capitale.[6]

Una parziale deroga all’assenza totale dello scopo di lucro (e quindi al divieto di distribuzione degli utili e delle riserve) è prevista per le sole società dilettantistiche di capitali e cooperative (a eccezione delle società cooperative a mutualità prevalente). Difatti, i soci possono stabilire che la società abbia una finalità di lucratività attenuata, così consentendo alla società medesima di destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci[7] oppure di distribuire, anche mediante aumenti gratuiti di capitale o emissione di strumenti finanziari, dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Quando la finalità della società è quella della lucratività attenuata, è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato e rivalutato o aumentato nei limiti sopra descritti. Ciò implica che in caso di scioglimento del singolo rapporto sociale (in caso di recesso, riscatto o esclusione o morte se la partecipazione è intrasferibile), è possibile restituire al socio sia quanto versato al momento del conferimento, sia quanto versato in occasione di eventuali aumenti a pagamento, sia, infine, quanto ricevuto in sede di aumenti gratuiti, purché effettuati nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 8, comma 3, del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36.[8] Conseguentemente, deve ritenersi che sia consentita l’operazione di aumento gratuito del capitale, sempre nel rispetto dei limiti anzidetti.

Clausola (nel caso di assenza totale della finalità di lucro in società cooperative e di capitali):”La società non ha fini di lucro. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere tutti e integralmente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o a incremento del patrimonio. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

In considerazione dell’esclusione dello scopo di lucro della società, il capitale sociale potrà essere aumentato soltanto a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di delibera dell’assemblea dei soci da adottarsi nelle maggioranze previste per la modifica del presente statuto. E’ invece escluso l’aumento gratuito del capitale sociale.

In deroga alla disciplina del codice civile e in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il solo valore nominale della quota.”

4) Norme sull’ordinamento interno

Nello statuto devono essere inserite le norme di regolamentazione dell’ente, ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, prevedendo l’elettività delle cariche sociali. L’art.7 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36 fa salva, nel caso di società sportive, l’applicazione delle disposizioni del codice civile. Nelle società sportive, pertanto, è possibile derogare al principio di democraticità, per esempio attribuendo particolari diritti di carattere amministrativo o patrimoniale a determinati soci, nelle s.r.l., o creando categorie speciali di azioni prive del diritto di voto nella nomina delle cariche sociali, nelle s.p.a.

Clausola: ”Ciascun socio è titolare di uguali diritti e deve godere dell’elettorato attivo e passivo.”

5) La previsione delle incompatibilità a carico degli amministratori

L’art.11 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36 sancisce il divieto degli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP. E’ opportuna la specificazione di questo aspetto nello statuto.

Clausola: “La carica di amministratore è incompatibile con qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche                       nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.”

6) Le modalità di scioglimento dell’ente e la previsione dell’obbligo di devoluzione del patrimonio a fini sportivi

E’ discusso se, in caso di scioglimento della società, il rimborso della quota di partecipazione spetti al socio, stante l’obbligo di devoluzione del patrimonio ai fini sportivi. Sul punto sono ipotizzabili due differenti letture. Secondo un’interpretazione strettamente letterale dell’art.7 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36, che sancisce un generale obbligo di devoluzione del patrimonio, sia per le associazioni, sia per le società, e non richiama per queste ultime la previsione del diritto al rimborso del socio di cui all’art.8 del medesimo decreto, è da escludersi il rimborso al socio del capitale effettivamente versato (ed eventualmente rivalutato o aumentato) in caso di scioglimento della società. Il rimborso difatti deve ritenersi consentito soltanto in caso di scioglimento del singolo rapporto sociale.

In senso contrario, però, si può obiettare che l’art. 8 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36 riconosce ai soci un diritto generico di ricevere la quota di rimborso, indipendentemente dalla circostanza che lo scioglimento del rapporto sociale riguardi il singolo socio o tutta la compagine sociale. Sembrerebbe, inoltre, illogico riconoscere il diritto al rimborso soltanto in caso di vicende individuali che determinano la cessazione del vincolo sociale e non anche in caso di scioglimento della società, in quanto si creerebbe una immotivata disparità di trattamento tra coloro che abbandonano la compagine sociale durante la vita della società e coloro che restano in società fino al verificarsi di una causa di scioglimento.[9] 

Clausola: “In caso di scioglimento volontario della società o di perdita volontaria della qualifica di società sportiva dilettantistica, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, è devoluto ad altre società e associazioni sportivo dilettantistiche con finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, salvo diversa destinazione di legge.”

Il rispetto dei requisiti indicati dall’art.7 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36 è fondamentale per l’ammissione della richiesta di iscrizione al RNASD della società o dell’associazione e, per gli enti già iscritti, per la permanenza in detto Registro. Diversamente, il mancato rispetto di tali requisiti comporta per l’ente già iscritto la cancellazione d’ufficio dallo stesso.                                 

Tuttavia, affinché le associazioni sportive dilettantistiche (e si ritiene anche le società sportive[10]) possano essere destinatarie del trattamento fiscale di favore, derivante dalla natura non commerciale dell’attività svolta, è necessario altresì il rispetto dei requisiti indicati nell’art.148 TUIR.

L’art.148 del TUIR difatti richiede:

  1. la redazione dell’atto costitutivo/statuto dell’ente nella forma dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata. Pertanto non è sufficiente la sola forma scritta, prevista dall’art.7 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36;
  2. l’assenza totale di lucratività e la non rivalutabilità della quota: il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Pertanto per le società di capitali e cooperative deve escludersi la possibilità della finalità di lucratività attenuata;
  3. la clausola di intrasmissibilità della quota o contributo associativo, a eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Una simile clausola nello statuto di una s.r.l. sarebbe conforme all’art. 2469 c.c., secondo cui “le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo”. In tal caso, ai sensi dell’art. 2469, comma 2, c.c., deve riconoscersi al socio che intende abbandonare la società il diritto di recesso. Tuttavia il riconoscimento di tale diritto di recesso non deve determinare una violazione del divieto di distribuzione, anche in modalità indiretta, di utili e avanzi di gestione. Pertanto deve escludersi una determinazione del quantum del rimborso ai sensi dell’art. 2473 c.c., ma si deve precisare, con apposita clausola statutaria, che al socio receduto spetta esclusivamente la restituzione del valore nominale della quota.[11]

Nelle s.p.a. la previsione della intrasmissibilità delle azioni sarebbe in parziale contrasto con l’art. 2355-bis c.c., che prevede la possibilità dello statuto di vietare il trasferimento delle azioni, ma per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto.

Dunque come conciliare il requisito della “intrasmissibilità” di cui all’art. 148 TUIR con l’art. 2355-bis c.c. che esclude il divieto di trasferimento delle azioni per un periodo superiore a 5 anni? Deve ritenersi ipotizzabile l’introduzione anche nella s.p.a. di un divieto assoluto di trasferimento, ma adottando gli opportuni correttivi. Parte della dottrina notarile[12], infatti, riconosce l’efficacia della clausola di divieto di alienazione per un periodo superiore a 5 anni, purché al socio venga assicurata la possibilità di “fuggire dalla prigionia societaria”, recedendo dalla società e ottenendo il valore di disinvestimento. Anche in tal caso, quindi, analogamente a quanto sostenuto in tema di s.r.l., potrebbe ritenersi ammissibile una clausola di intrasferibilità delle azioni, riconoscendo al socio che intende abbandonare la compagine sociale la possibilità di ottenere la liquidazione delle azioni al solo valore nominale e non al valore “pieno” ai sensi dell’art. 2437-ter c.c.

Clausola: “Le partecipazioni sociali sono intrasmissibili per atto tra vivi. Al socio spetta, pertanto, il diritto di recesso da esercitarsi secondo le norme del presente statuto.

Le partecipazioni sociali sono trasferibili per successione mortis causa.”

  1. una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo (escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa) e la previsione statutaria del voto singolo di cui all’art.2532, comma 2, c.c., previsto in tema di società cooperative.

Delle perplessità sorgono in merito all’introduzione del “principio del voto singolo di cui allart.2532, comma 2, c.c.” nelle società di capitali,data la sua dubbia compatibilità con il principio di proporzionalità voto-partecipazione al capitale, che connota le società per azioni e le società a responsabilità limitata. Difatti il principio di proporzionalità voto-partecipazione al capitale è espressione del principio capitalistico, secondo cui chi conferisce di più, rischia di più e quindi deve avere un maggior peso in assemblea.

In materia di s.r.l. non vi è unanimità di vedute in merito all’ammissibilità del voto non proporzionale e, dunque, del voto singolo. Secondo la dottrina prevalente[13] il voto singolo non sarebbe ammissibile, considerata l’inderogabilità del principio di proporzionalità di cui all’art.2479, comma 5, c.c. Altri ammettono la derogabilità di detto principio, ma solo nelle materie indicate nell’art. 2468, comma 3, c.c., cioè nelle delibere relative all’amministrazione della società e alla distribuzione degli utili[14]. La tesi più permissiva, invece, ritiene che sia possibile attribuire ai singoli soci di una s.r.l. il diritto di voto in misura non proporzionale alla partecipazione. Lo consentirebbe il carattere estremamente elastico e duttile delle s.r.l., nelle quali vi è un’accentuazione del valore dell’autonomia contrattuale. Questo ultimo orientamento sostiene, pertanto, che la regola di cui all’art.2479, comma 5, c.c. sarebbe inderogabile nella sola parte in cui contempla il diritto di ciascun socio di partecipare alle decisioni e non anche laddove statuisce che il voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione.[15] E’ opportuno anche sottolineare come un’apertura verso l’ammissibilità di quote che attribuiscono diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione può desumersi dall’art. 26 del d.l. 18 ottobre 2012 n.179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012 n.221, che sancisce, sebbene nell’ambito della creazione delle categorie di quote, nelle PMI in forma di s.r.l., la possibilità di modulare in via non proporzionale il diritto di voto.

Analogamente, per quanto concerne le s.p.a., vi è da rilevare come il principio “un’azione-un voto” di cui all’art.2351, comma 1, c.c., introdotto con il codice civile del 1942 come “principio inossidabile”, si è in realtà eroso nel tempo, nel tentativo di adeguare la normativa vigente alle esigenze di mercato, dapprima con la previsione delle azioni di risparmio prive del diritto di voto e poi delle azioni a voto plurimo.

La crisi del principio di proporzionalità si evince da vari fattori. Da un lato, vi sono le scelte delle imprese, che negli anni hanno escogitato vari strumenti per derogare di fatto alla regola della proporzionalità, ricorrendo ad altri meccanismi di rafforzamento del controllo, tendenzialmente più opachi, quali i gruppi piramidali, i patti parasociali o le partecipazioni incrociate. Dall’altro lato, vi sono le scelte del legislatore che, dovendo fronteggiare la concorrenza dei molti ordinamenti che da tempo hanno abbandonato il principio di proporzionalità, ha consentito modalità differenti di articolazione del diritto di voto e ha ammesso le azioni senza diritto di voto, con voto condizionato e limitato, fino a giungere al voto plurimo.[16]

D’altronde, non è stata constatata la “validità scientifica” del principio del voto per azione, frutto per lo più di una scelta politica, non essendovi alcuna prova della maggiore efficienza nella gestione delle società derivante dall’applicazione del principio in questione.

Può sottolinearsi, infine, come la proporzionalità tra partecipazione al capitale e voto derivi dalla correlazione tra potere decisionale (voto in assemblea) e rischio d’impresa, in quanto si presume che chi conferisce di più deve disporre, anche indirettamente, di maggiori poteri gestori. Il socio di maggioranza sarebbe indotto a esercitare tali poteri con maggiore oculatezza, perché sa di essere il destinatario dei rischi economici della gestione. Ma nel momento in cui la società perde la finalità lucrativa, come negli enti sportivi dilettantistici, viene meno anche la intima ratio della correlazione voto – rischio e dunque non hanno ragione di permanere i limiti nell’attribuzione del diritto di voto.

Clausola: “Ciascun socio è titolare di uguali diritti e deve godere dell’elettorato attivo e passivo. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo, fermo restando il diritto di recesso nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente statuto. Ogni socio ha diritto a un voto in assemblea, vigendo il principio del voto singolo.”

  1. l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

E’ quindi opportuno che il notaio indaghi la volontà delle parti anche in merito alle finalità fiscali da perseguire.[17]

2.2. L’affiliazione

L’affiliazione dell’ente sportivo all’Organismo affiliante (cioè alla Federazione Sportiva Nazionale, Federazione Sportiva Paralimpica, Disciplina Sportiva Associata anche Paralimpica o all’Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI o dal CIP) è necessaria affinché l’ente possa ottenere l’iscrizione al RNASD.

La richiesta di affiliazione all’Organismo affiliante viene inviata dai legali rappresentanti dell’ente alla Federazione/Disciplina medesima. L’Organismo verifica l’esistenza dei requisiti per l’affiliazione e la conformità dello statuto al proprio statuto e regolamento, approvato dal CONI o dal CIP. Solo se l’esito del controllo è positivo e l’Organismo, mediante l’affiliazione, associa l’ente che ne ha fatto richiesta, la Federazione, su richiesta dei legali rappresentanti dell’ente, invia la domanda di iscrizione al RNASD. L’iscrizione al Registro può quindi conseguirsi soltanto a seguito dell’avvenuta affiliazione.

Gli Organismi affilianti sono gli unici soggetti legittimati ad avviare il procedimento di iscrizione al Registro.

2.3. L’Iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche 

Gli enti sportivi dilettantistici devono iscriversi nel RNASD, istituito, ai sensi dell’art.4 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.39, presso il Dipartimento per lo sport.

L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica delle società e delle associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica (c.d. “efficacia costitutiva della natura dilettantistica”).

Gli atti per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione, di annotazione oppure di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l’ente non provi che i terzi ne erano a conoscenza (c.d. “efficacia dichiarativa”).

Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche: le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel RNASD.

Come già innanzi descritto, per tutti gli enti è la Federazione (o altro Organismo Affiliante), una volta affiliato l’ente, a inoltrare la richiesta di iscrizione al Registro.

Se però,con la domanda di iscrizione al Registro, ai sensi dell’art.14 d.lgs. 28 febbraio 2021 n.39, le associazioni dilettantistiche intendono, in deroga al d.P.R. 10 febbraio 2000 n.361, presentare l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica, il notaio dovrà occuparsi di specifici adempimenti, acquisendo un ruolo centrale in tali procedimenti di iscrizione.Al fine di meglio descrivere le attività notarili da compiersi è necessario distinguere le procedure da seguire nel caso in cui:

  • l’associazione che intende ottenere la personalità giuridica sia di nuova costituzione;
  • l’associazione che intende ottenere la personalità giuridica sia già esistente e non iscritta al RNASD;
  • l’associazione che intende ottenere la personalità giuridica sia già esistente e già iscritta nel RNASD.[18]

Nella prima ipotesi, il notaio che ha redatto l’atto costitutivo e lo statuto di una associazione deve verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente e, in particolare, il rispetto dalle disposizioni in merito alla natura dilettantistica, nonché al patrimonio minimo di cui al comma 3-ter dell’art.14 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.39 per l’acquisto della personalità giuridica. Il comma 3-ter considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro.[19]

Se, invece, il patrimonio è composto da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, non anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell’atto, ai sensi dell’art.11 del Regolamento.

Né l’art.14 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.39, né l’art. 11 del Regolamento specificano le modalità di attestazione del patrimonio minimo quando costituito da denaro, ma pare plausibile applicare la medesima disciplina prevista nel Regolamento di Attuazione del Codice del Terzo Settore (d.m. 15 settembre 2020), che richiede la presentazione di apposita certificazione bancaria o, in alternativa, il deposito di somme sul conto corrente dedicato del notaio.

Poiché per gli enti di nuova costituzione è difficile che esista un conto corrente a essi intestato, come per gli ETS, si può ritenere equivalente la consegna ai futuri amministratori di assegni intestati al costituendo ente o ai futuri amministratori, o, ancora, il deposito delle somme previste presso una banca.[20]

Nel caso di associazione già esistente non riconosciuta e non iscritta al RNASD, il notaio che ha redatto il verbale dell’assemblea straordinaria dell’associazione sportiva dilettantistica deve verificare il rispetto dalle disposizioni in merito alla costituzione, alla natura dilettantistica, nonché al patrimonio minimo di cui al citato comma 3-ter dell’art.14 d.lgs. 28 febbraio 2021 n.39.

Per attestare la consistenza del patrimonio minimo sarà necessaria la relazione giurata, anche se il patrimonio è composto soltanto da denaro, in quanto sarà necessario accertare che non vi siano passività tali da annullare le attività. In questo caso, la relazione di stima potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale predisposta dall’organo amministrativo (redatta con gli stessi criteri del bilancio) a condizione che l’organo di controllo o un revisore (anche esterno) ne attesti la corretta compilazione, non anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell’atto, ai sensi dell’art.11 del Regolamento.[21]

All’istanza per l’iscrizione nel Registro per il riconoscimento della personalità giuridica devono essere allegati il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale e, entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che modificano la sede legale.[22]

Sia nel caso di associazione di nuova costituzione, sia nel caso di associazione già esistente non riconosciuta e non iscritta al RNASD, il notaio deve:

  • trasmettere copia dell’atto ricevuto (atto costitutivo o verbale e relativo statuto) alla Federazione Sportiva Nazionale, alla Disciplina Sportiva Associata o all’Ente di Promozione Sportiva affiliante indicato nell’atto medesimo ai fini dell’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. L’art.14 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.39 e il Regolamento non specificano le modalità di comunicazione, da parte del notaio, dell’atto all’organismo affiliante, per cui deve ritenersi idoneo qualsiasi mezzo in grado di dare prova dell’avvenuto invio della comunicazione[23];
  • depositare l’atto costitutivo e lo statuto o il verbale dell’assemblea straordinaria entro venti giorni presso il Registro, in modalità telematica, attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, secondo le specifiche dettagliate nell’allegato 1 del Regolamento.

Diversamente, nel caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione non riconosciuta già iscritta al RNASD, il notaio verifica la documentazione in merito alle condizioni previste dalla legge per l’acquisto della personalità giuridica, compreso il patrimonio minimo[24], attuando le stesse modalità di controllo previste nel caso di associazione già esistente non riconosciuta non iscritta al RNASD. In seguito il notaio richiede direttamente al Registro l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica[25], sempre in modalità telematica, senza alcuna preventiva comunicazione all’Organismo sportivo di affiliazione.[26] [27]

Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel Registro. Pertanto il notaio, con riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica preesistenti o già iscritte nel Registro ai sensi dell’art.14 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.39, in caso di successive modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, dovrà provvedere al deposito dell’atto modificativo presso il Registro nei 30 giorni successivi al suo ricevimento, ai sensi dell’art.11, comma 2, del Regolamento.

3. Disposizioni fiscali

L’art. 12 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36, come modificato dal d.l. 18 ottobre 2023 n.145, convertito nella legge 15 dicembre 2023 n.191, prevede che gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva, siano soggetti all’imposta di registro in misura fissa.

Inoltre l’art. 27-bis della Tabella – Allegato B – del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 e l’art.90 del d.lgs. 5 novembre 2024 n.174 sanciscono l’esenzione, rispettivamente, dall’imposta di bollo e dalla tassa sulle concessioni governative degli atti concernenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche.


Note

[1] La qualificazione avviene secondo le norme emanate dalle Federazioni e dalle Discipline Sportive stesse, con l’osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI e dal CIP, per quanto di competenza per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l’ordinamento sportivo internazionale.

[2] L’affiliazione è da considerarsi «una condizione prevista da una legge speciale per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto». Si ritiene dunque che il termine per il deposito dell’atto costitutivo di una società sportiva professionistica nel Registro delle Imprese, previsto dall’art. 2330 c.c. non decorrerà dalla data di stipula dell’atto costitutivo ma, ai sensi dell’art. 223-quater disp. att. c.c., «dal giorno in cui l’originale o la copia autentica del provvedimento di autorizzazione (nel nostro caso di affiliazione) è stato consegnato al notaio»: Boggiali D., Le forme giuridiche dello sport dilettantistico e professionistico, in La riforma dello sport, Biblioteca della Fondazione Italiana del Notariato, 2, 2024, p.23

[3] Agli enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al RNASD, si applicano le disposizioni previste per le associazioni e società dilettantistiche limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata.

[4] Nella disciplina degli enti sportivi dilettantistici non si rinvengono disposizioni ostative alla costituzione di società sportive dilettantistiche unipersonali o con capitale inferiore a 10.000 euro: Ruotolo A. – Boggiali D., Società sortiva dilettantistica in forma di s.r.l. unipersonale con capitale inferiore a 10.000 euro, Risposta a Quesito Ufficio Studi Impresa C.N.N. n.81-2015/I del 24 febbraio 2015

[5] Riccardelli N., Gli adeguamenti statutari degli enti sportivi dilettantistici nella riforma dello sport, Studio del C.N.N. numero 29-2023/CTS del 6 novembre 2023

[6] Non vi sono dubbi invece sull’ammissibilità degli aumenti di capitale a pagamento, in quanto l’aumento oneroso di capitale, a differenza di quello gratuito, non implica una ripartizione indiretta di utili in favore dei soci, ma, al contrario, richiede ulteriori conferimenti, in favore della società, ai soci che hanno sottoscritto l’aumento.

[7] Nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti.

[8] Barone D. – Boggiali D., La nuova lucratività attenuata e le operazioni sul capitale delle società sportive dilettantistiche, in La riforma dello sport, Biblioteca della Fondazione Italiana del Notariato, 2, 2024, p.146

[9] Barone D. – Boggiali D., La nuova lucratività attenuata e le operazioni sul capitale delle società sportive dilettantistiche, in La riforma dello sport, Biblioteca della Fondazione Italiana del Notariato, 2, 2024, p.147

[10] E’ discusso se l’art. 148 TUIR sia applicabile anche alle società sportive. Parte della dottrina sostiene la tesi negativa, pertanto le società sportive dilettantistiche accederebbero alle agevolazioni a prescindere dai requisiti statutari di cui all’art. 148, comma 8, TUIR (Ruotolo A. – Boggiali D., Società sportiva dilettantistica in forma di s.r.l. e previsione statutaria del voto per teste, Risposta a Quesito Ufficio Studi Impresa C.N.N. n.137-2014/I del 14 febbraio 2014). Secondo altra parte della dottrina e l’Agenzia delle Entrate, le società sportive dilettantistiche possono accedere ai benefici previsti dall’art. 148 TUIR solo se adeguano i loro statuti a quanto previsto dal comma 8, analogamente alle associazioni (Circolare n.21/E del 22 aprile 2003, Agenzia delle Entrate – Dir. normativa e contenzioso, Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica – Art.90 della legge 27 dicembre 2002 n.289)

[11] Riccardelli N., Lo statuto delle società sportive dilettantistiche, in Terzo settore, non profit e coop., 2023, 3, p.12

[12] Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Massima dell’ 8 novembre 2010 n.13 “Clausole limitative della circolazione delle azioni”: “[…] Per contro, una clausola che limiti significativamente, o addirittura vieti, l’alienazione delle azioni e la cui efficacia temporale non sia limitata o superi i cinque anni, è efficace solo qualora assicuri al socio la possibilità di realizzare per le sue azioni almeno il valore che deriva dall’applicazione dei criteri di cui all’art. 2437-ter [c.c.] o, quando essa precluda un progettato trasferimento a terzi, quando assicuri al socio la possibilità di realizzare lo stesso prezzo eventualmente offerto dal terzo, anche se in ipotesi inferiore al valore di cui all’art. 2437-ter [c.c.].”

[13] Restaino L., Commento sub art. 2479 c.c., in La riforma delle società, (a cura di) Sandulli M. – Santoro V., Torino, 2003, 3, p.165; Lupetti M., Deroga al criterio di proporzionalità tra partecipazione sociale e diritto di voto nelle s.r.l. tra vecchio e nuovo diritto societario, in Riv. not., 2004, p.1553; Rainelli P., Commento sub art.2479 c.c., in Il nuovo diritto societario. Commentario (diretto da) Cottino G. – Bonfante G. – Cognasso O. – Montalenti P., Bologna, 2004, p.1917; Revigliono P., Commento sub art.2468 c.c., in Il nuovo diritto societario. Commentario (diretto da) Cottino G. –  Bonfante G. – Cagnasso O.- Montalenti P., Bologna, 2004, p.1810; Santus A. – De Marchi G., Sui particolari diritti del socio nella nuova s.r.l., in Riv. not., 2004, p.89; Ruotolo A. – Boggiali D., Società sportiva dilettantistica in forma di s.r.l. e previsione statutaria del voto per teste, Risposta a Quesito Ufficio Studi Impresa C.N.N. n.137-2014/I del 14 febbraio 2014

[14] Notari M., Diritti particolari dei soci e categorie speciali di partecipazioni, in AGE, 2003, p.331; Maltoni M., Sub art. 2468 c.c., in Il nuovo diritto delle società, (a cura di) Maffei Alberti A., III, Padova, 2005, p.1833; Blandini A., Categorie di quote, categorie di soci, Milano, 2009, p.62.

[15] Ferrara Jr F. – Corsi F., Gli imprenditori e le società, Milano, 2006, p.907; Cagnasso O., Società a responsabilità limitata e diritto di voto non proporzionale alla partecipazione, in Il nuovo diritto delle società, 2008, p.11; Cavanna M., Partecipazione e diritti particolari dei soci, in Le nuove s.r.l., Bologna, 2008, p.135; Iaccarino G., Attribuzione del diritto di voto non proporzionale alla partecipazione sociale, in Società, 2008, p.32; Guglielmo R., Diritti particolari dei soci nelle s.r.l. e voto non proporzionale, in Riv. Not., 2010, p.609.

[16] Il legislatore ha così tentato di soddisfare le esigenze delle famiglie imprenditoriali, prevedendo un controllo societario svincolato dal possesso azionario e, quindi, con uno strumento trasparente e percepibile dalla semplice lettura dello statuto sociale: Magliulo F., La nuova disciplina del voto plurimo e del voto maggiorato nella legge a sostegno della competitività dei capitali, Studio del C.N.N. numero 40/2024-I del 29 marzo 2024.

[17] L’art. 148 TUIR richiama inoltre delle statuizioni sommariamente citate dal decreto, quali il diritto di voto spettante agli associati o partecipanti maggiori d’età per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, la sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e la specificazione dei criteri di ammissione ed esclusione degli associati/soci e dei criteri e delle forme idonee di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti, l’ammissibilità del voto per corrispondenza per le associazioni se previsto nell’atto costitutivo.

[18] L’art.14 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.39 disciplina anche l’iscrizione al RNASD di associazioni riconosciute, iscritte nei Registri delle persone giuridiche o nel RUNTS, e ai commi 1- ter e 1-quater chiarisce i rapporti fra i diversi regimi pubblicitari.

1. Nel caso di associazioni sportive già in possesso della personalità giuridica ex d.P.R. 361/2000 che ottengono l’iscrizione al RNASD, l’efficacia dell’iscrizione nei Registri delle persone giuridiche di cui al d.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 è sospesa, fintanto che è mantenuta l’iscrizione nel RNASD. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato d.P.R. 361/2000;

2. Nel caso di associazioni già iscritte nel RUNTS che ottengono l’iscrizione nel RNASD, rimane efficace l’iscrizione nel RUNTS ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. La cancellazione dal RUNTS determina la cancellazione d’ufficio dal RNASD dell’associazione quale persona giuridica. L’ufficio del RUNTS provvede a comunicare all’ufficio competente del RNASD ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri.

La disposizione in esame però non chiarisce cosa accade nel caso in cui, dopo l’ottenimento della personalità giuridica ex art.14 del d.lgs. 28 febbraio 2021, l’associazione voglia iscriversi nel Registro delle persone giuridiche ex d.P.R. 361/2000 o nel RUNTS.

Considerando, per l’ipotesi opposta, la previsione della sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nei Registri delle persone giuridiche, deve ritenersi che non sia ammessa l’iscrizione di un’associazione nel Registro delle persone giuridiche dopo aver acquisito la personalità giuridica ex art.14 del d.lgs. 28 febbraio 2021.

Diversamente, deve ritenersi possibile l’iscrizione di un’associazione con personalità giuridica ex art.14 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.39 nel RUNTS, purché siano rispettate le prescrizioni, anche in ordine al patrimonio minimo, di cui all’art. 22 del CTS: Guglielmo R., Segnalazione novità normativa in materia di sport dilettantistico e professionistico (d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120), in Focus e novità normative C.N.N., Novità del 7 settembre 2023

[19] La rilevanza attribuita al capitale minimo al fine di garantire l’integrità dello stesso è confermata dal comma 3-quater dell’art. 14 d.lgs. 28 febbraio 2021 n.39, che sancisce, nel caso in cui il patrimonio minimo sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’obbligo dell’organo di amministrazione di convocare, senza indugio, l’assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.

[20] Boggiali D., Il nuovo procedimento di acquisto della personalità giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche, in La riforma dello sport, Biblioteca della Fondazione Italiana del Notariato, 2, 2024, p.90

[21] Consiglio Notarile di Milano, Commissione Terzo Settore, Massima del 6 dicembre 2023 n.16 “Aggiornamento temporale della documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo per l’iscrizione al RNASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche) degli enti che intendano ottenere la personalità giuridica”: “[…] Con riferimento alla verifica patrimoniale e all’aggiornamento temporale della relativa documentazione (rendiconto economico finanziario, bilancio di esercizio, perizia), in assenza di specifica disposizione normativa, si ritiene legittimo applicare analogicamente la previsione contenuta nell’art. 42-bis, comma 2, codice civile e i rinvii ivi contenuti all’art. 2500-ter c.c. (trasformazione) e alle disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V del libro V del codice civile (fusione e scissione). Pertanto, si ritiene legittima la verifica della sussistenza del patrimonio minimo delle ASD con personalità giuridica quando sia effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati a una data non anteriore a centoventi giorni rispetto alla data dell’atto costitutivo o della delibera di iscrizione al RASD o della delibera di voler conseguire la personalità giuridica da parte di ASD non riconosciute e già iscritte a detto registro; il termine potrà estendersi a 180 giorni, qualora detti documenti siano rappresentati dal bilancio dell’ultimo esercizio.”

[22] Poiché l’operazione che comporta l’acquisizione della personalità giuridica di un’associazione non riconosciuta non ha natura di trasformazione, non saranno necessari né l’elenco dei creditori dell’ente, contenuto nella perizia di stima di cui all’art. 42-bis c.c., né la relazione degli amministratori sulle motivazioni della delibera.

L’acquisto della personalità giuridica non può influire sulla responsabilità illimitata di coloro che, prima di tale evento, hanno agito in nome e per conto dell’associazione, in conformità all’art. 38 c.c. Una conseguenza di tale portata sarebbe dovuta essere prevista dal legislatore, come nel caso di liberazione dei soci illimitatamente responsabili dalle obbligazioni pregresse nell’ipotesi disciplinata dall’art. 2500-quinquies c.c.: Guglielmo R., Le operazioni straordinarie degli enti sportivi dilettantistici: trasformazione, fusione, scissione,in La riforma dello sport, Biblioteca della Fondazione Italiana del Notariato, 2, 2024, p.171

[23] Boggiali D., Il nuovo procedimento di acquisto della personalità giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche, in La riforma dello sport, Biblioteca della Fondazione Italiana del Notariato, 2, 2024, p.99

[24] Consiglio Notarile di Milano, Commissione Terzo Settore, Massima del 12 gennaio 2021 n.5 “Ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione non riconosciuta mediante l’iscrizione al RUNTS e da parte di associazione non riconosciuta che già possieda la qualifica di ETS”: “La deliberazione dell’assemblea di un’associazione non riconosciuta di conseguire la qualifica di ETS con personalità giuridica richiede il quorum previsto per le modifiche statutarie ed è soggetta ai controlli previsti dall’art. 22 del Codice del terzo settore: pertanto, con l’istituzione del Registro Unico del Terzo Settore, il notaio che abbia ricevuto il relativo verbale è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni a tali fini previste dalla legge, compreso il patrimonio minimo, e a depositare i documenti nel RUNTS entro venti giorni. In particolare, trattandosi di ente già operante, il cui patrimonio comprende poste attive e passive, la verifica patrimoniale presuppone necessariamente la presentazione di una relazione giurata di un revisore legale aggiornata a non più di 120 giorni, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 15.000,00. Non trattandosi di un’operazione di trasformazione, detta perizia non richiede l’elenco dei creditori dell’ente.
Qualora l’associazione che intende conseguire la personalità giuridica sia già iscritta al RUNTS, ancorché non siano necessarie modifiche statutarie, fermo restando l’ambito del controllo del notaio, la relativa competenza è comunque dell’assemblea e il quorum deliberativo quello richiesto per le modifiche statutarie.
Il mutamento del regime giuridico che deriva dall’ottenimento della personalità giuridica non comporta liberazione dalla responsabilità personale e solidale per le obbligazioni pregresse di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione, ai sensi dell’art. 38 c.c. […] Lo statuto di un’associazione priva di personalità giuridica può comunque stabilire che, se ciò non richieda modifiche statutarie, la competenza a decidere di conseguire la personalità giuridica sia attribuita all’organo amministrativo, non trattandosi di una delle materie per le quali l’art. 25 del Codice del Terzo settore ha stabilito la inderogabile competenza dell’assemblea.”

[25] Consiglio Notarile di Milano, Commissione Terzo Settore, Massima del 6 dicembre 2023 n.17 “Ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione sportiva non riconosciuta mediante l’iscrizione al RNASD e da parte di associazione sportiva dilettantistica priva di personalità giuridica e già iscritta al registro.”: “La deliberazione dell’assemblea di un’associazione sportiva non riconosciuta che:
-non essendo iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, chieda di iscriversi al RNASD con contestuale acquisto della personalità giuridica;
-ovvero che, essendo già iscritta al RNASD chieda di voler acquisire la personalità giuridica;
deve essere assunta con il quorum richiesto per le modifiche statutarie e soggiace ai controlli previsti dall’art. 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.39.

Pertanto, il notaio che abbia ricevuto il relativo verbale è tenuto (i) a verificare la sussistenza delle condizioni a tali fini previste dalla legge, compreso il patrimonio minimo, (ii) a effettuare la prescritta comunicazione all’Organismo affiliante ed (iii) a depositare i documenti nel RNASD nei termini di legge.

In particolare, trattandosi di ente già operante, il cui patrimonio comprende poste attive e passive, la verifica patrimoniale presuppone la presentazione del rendiconto economico finanziario o del bilancio di esercizio approvato dall’assemblea, dai quali emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 10.000,00; detti documenti devono essere accompagnati dalla relazione dell’organo di controllo o di un revisore che ne attesti la corretta compilazione.

Detti documenti potranno essere sostituiti da una perizia di stima redatta con le modalità e i criteri dell’art. 14, comma 3-ter, d.lgs. n. 39/2021.

Il mutamento del regime giuridico che deriva dall’ottenimento della personalità giuridica non comporta liberazione dalla responsabilità personale e solidale per le obbligazioni pregresse di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione, ai sensi dell’art. 38 c.c.”

[26] Dello stesso avviso Boggiali D., Il nuovo procedimento di acquisto della personalità giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche, in La riforma dello sport, Biblioteca della Fondazione Italiana del Notariato, 2, 2024, p.99. Di diverso avviso Consiglio Notarile di Milano, Commissione Terzo Settore, Massima del 6 dicembre 2023 n.17 “Ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione sportiva non riconosciuta mediante l’iscrizione al RNASD e da parte di associazione sportiva dilettantistica priva di personalità giuridica e già iscritta al registro.” che, anche nel caso di deliberazione dell’assemblea di un’associazione sportiva non riconosciuta già iscritta al RNASD che chiede di voler acquisire la personalità giuridica, prevede che il notaio che abbia ricevuto il relativo verbale è tenuto […] a effettuare la prescritta comunicazione all’Organismo affiliante.

[27] Analogamente a ciò che accade (ma solo) in caso di modifica dell’atto costitutivo delle società di capitali, se il notaio, in sede di costituzione dell’associazione (come previsto, in materia di ETS, dall’art.22 del CTS), non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente o il patrimonio minimo, ne da’ comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori dell’ente. Gli amministratori o, in mancanza, ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all’ufficio del registro competente di disporre l’iscrizione nel RNASD. Se, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l’ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all’iscrizione, questa si intende negata.

Laddove venga meno anche uno solo dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, l’associazione sportiva dilettantistica deve darne tempestiva comunicazione, entro e non oltre sette giorni, all’ufficio del Registro.

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