Skip to main content
News

Sterilizzazione anche per le perdite maturate nell’esercizio 2022

Il c.d. “Decreto milleproroghe” (Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198) contiene una norma di interesse anche notarile e si occupa nuovamente delle perdite maturate dalle società di capitali nel corrente anno. L’art. 3 comma 9 estende all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2022 la moratoria prevista in materia di riduzione del capitale sociale e l’esclusione della causa di scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale.

La norma, in particolare, stabilisce che alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”. Gli adempimenti ivi previsti sono posticipati all’assemblea che approverà il bilancio 2027.

 

In particolare, sostituendo il riferimento al “31 dicembre 2021” con quello al “31 dicembre 2022”. viene (nuovamente) modificato il comma 1 dell’art. 6 D.L. 8 aprile 2020, n. 23: si prolunga, pertanto, il periodo di (temporanea) disapplicazione degli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter, 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. La ulteriore proroga del periodo di “sterilizzazione” risponde all’evidente finalità di supportare e garantire la continuità aziendale delle imprese.

Si evidenzia che la modifica prevista dal Decreto-legge in commento costituisce il secondo intervento di proroga del regime di moratoria. Già in precedenza, infatti, le parole “31 dicembre 2021” erano state sostituite alle precedenti “31 dicembre 2020” dall’art. 3 comma 1-ter del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

Conseguentemente, con riguardo all’ultima novità normativa – da convertire in legge – il termine entro il quale la perdita 2022 dovrà risultare diminuita a meno di un terzo, ai sensi degli artt. 2446 comma 2 e 2482-bis comma 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo (esercizio 2027). Sarà quindi l’assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio onerata di ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (art. 6 comma 2 del DL 23/2020).

Restano ovviamente fermi gli obblighi di convocazione in capo all’organo gestorio e quelli informativi e documentali volti a fornire ai soci una “fotografia” della situazione economico-patrimoniale della società, con la finalità di consentire l’individuazione e l’adozione dei provvedimenti più opportuni, vieppiù necessaria col prolungamento della situazione di moratoria.

Per comodità di lettura si riporta il testo coordinato della norma oggetto di modifica, salve beninteso le modifiche che dovessero essere apportate in sede di conversione del Decreto.

“Art. 6. – (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

1.Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

2.Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3.Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

4.Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio”.

L’articolo Sterilizzazione anche per le perdite maturate nell’esercizio 2022 sembra essere il primo su Federnotizie.