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Volontaria Giurisdizione e Notaio: Q&A a margine del Convegno del 2 dicembre 2022

A cura dei relatori Emanuela Motta
e Giovanni Santarcangelo

Il Convegno organizzato il 2 dicembre 2022 dall’Associazione Sindacale Notai della Lombardia – Guido Roveda, primo in Italia ad approfondire le novità in materia di affidamento al notaio di compiti di Volontaria Giurisdizione è stato denso di contenuti. Talmente denso che non si è avuto il tempo di dare risposta ai molti quesiti pervenuti dai colleghi collegati in remoto e che sarebbero stati ancora più numerosi se fosse stato noto l’anticipo di 4 mesi dell’entrata in vigore della riforma, ora previsto per il 28 febbraio.

Rinviando all’indispensabile e-book pubblicato da Federnotizie pubblichiamo ora le risposte che i relatori hanno dato ai quesiti rimasti, per ragioni di tempo, inevasi.

 

1. Notaio rogante

1.1 Se il ricorso è fatto prima di avere individuato un acquirente e quindi prima che ci sia un incarico al notaio per la stipula, il notaio non sarebbe competente?

Il notaio rilascia l’autorizzazione su istanza del venditore (intendo vendere a chi offrirà un prezzo non inferiore a …) è chiaro che poi l’atto dovrà essere stipulato da quel notaio.
In caso contrario sarà necessaria una nuova autorizzazione.

1.2 Come si deve intendere il riferimento al Notaio rogante: vuol dire che il Notaio A non potrebbe usare l’autorizzazione emessa dal Notaio B? (magari deceduto, pensionato o che altro)

La norma è chiara in tal senso.

L’autorizzazione può essere rilasciata solo dal «notaio rogante»: questa espressione fa intendere chiaramente che la legittimazione del notaio ad autorizzare il compimento dell’atto è strettamente legata al fatto che egli sia lo stesso notaio che riceverà l’atto pubblico o autenticherà le sottoscrizioni alla scrittura privata: un notaio non potrebbe stipulare l’atto in base all’autorizzazione rilasciata da altro notaio, salvo che si tratti del coadiutore.

ll notaio coadiutore può stipulare un atto sulla base di un’autorizzazione rilasciata al notaio coadiuvato perché il notaio coadiutore è un rappresentante del coadiuvato; per lo stesso motivo il notaio coadiuvato può stipulare sulla base di un’autorizzazione rilasciata dal suo coadiutore.

In caso di notaio pensionato o deceduto sarà necessario il rilascio di un’altra autorizzazione da parte del notaio rogante.

Nessuna deroga è posta dalla legge per quanto riguarda la possibilità dei notai associati di utilizzare l’autorizzazione di altro notaio associato.

1.3 La formulazione della legge ove dice “notaio rogante”, sembra utilizzare la stessa formulazione prevista nell’art. 1 della legge notarile (quando dice che possiamo sottoscrivere i ricorsi di VG “riguardanti le stipulazioni a ciascuno affidate”): autorizzi altro notaio a stipulare con il provvedimento autorizzativo… perché essere così rigidi in questa (simile) fattispecie?

La rigidità deriva dal tenore letterale in quanto l’autorizzazione può essere rilasciata solo dal «notaio rogante»: questa espressione fa intendere chiaramente che la legittimazione del notaio ad autorizzare il compimento dell’atto è strettamente legata al fatto che egli sia lo stesso notaio che riceverà l’atto pubblico o autenticherà le sottoscrizioni alla scrittura privata: un notaio non potrebbe stipulare l’atto in base all’autorizzazione rilasciata da altro notaio, salvo che si tratti del coadiutore.

1.4 Se nelle more il notaio muore, bisogna ripresentare la domanda?

Purtroppo sì, come detto, un limite previsto espressamente è che l’autorizzazione sia rilasciata dal notaio rogante: un notaio non potrebbe stipulare l’atto in base all’autorizzazione rilasciata da altro notaio, salvo che si tratti del coadiutore.

1.5 Spesso i ricorsi attuali prevedono la richiesta di autorizzazione alla vendita e alla sottoscrizione del preliminare. Se il preliminare non è notarile, per il discorso fatto prima, il notaio non sarebbe competente?

Il notaio è senz’altro legittimato ad autorizzare la vendita di cui è il pubblico ufficiale rogante; nel richiedere l’autorizzazione per la vendita può senz’altro includere (tra le modalità di esecuzione) la sottoscrizione del preliminare quale mera attività connessa negozio preparatorio all’atto successivo di vendita strumentale e funzionale allo stesso.

Attenendosi alla lettera della legge non appare configurabile un preliminare notarile e un definitivo stipulati da notai diversi; il secondo notaio incaricato della vendita definitiva si ritiene debba rilasciare una nuova autorizzazione.

1.6 Il perito può giurare davanti allo stesso notaio che autorizza e roga?

Non si ravvisa alcun conflitto di interessi: è pertanto possibile procedere alla sottoscrizione del verbale di giuramento della perizia di stima relativo all’immobile oggetto della richiesta a noi inoltrata e della successiva autorizzazione.

1.7 Il notaio incaricato della stipula può redigere il ricorso finalizzato all’atto indirizzato ex art. 1 l.n. … a se stesso in qualità di decisore del ricorso. Non è un controsenso?

Non vi saranno controsensi, ossia:

o il notaio rogante redigerà il ricorso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 l.n. e tale ricorso sarà indirizzato alla competente autorità giudiziaria;
o verrà presentata al notaio rogante la richiesta e lo stesso rilascerà la relativa autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 21.

2. Beni ereditari

2.1 Nel caso di bene di provenienza ereditaria, con la riforma la competenza per l’invio dell’autorizzazione rilasciata dal notaio rimane il Tribunale o è passato tutto al Giudice tutelare con il PM?

L’art. 747 c.p.c. non è stato abrogato e pertanto, essendo la competenza concorrente, in caso di provenienza successoria il giudice competente rimane il Tribunale delle successioni, previo parere del Giudice tutelare in presenza di incapaci.

All’uopo ove l’autorizzazione sia rilasciata dal notaio rogante, la nostra autorizzazione dovrà essere comunicata all’ufficio del Tribunale e non al Giudice Tutelare.

Si precisa un difetto di coordinamento allorché nel comma 6 viene specificato che le autorizzazioni possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare (non parla di Tribunale), ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca. È da ritenere che per quelle relative a beni ereditari, la modifica o la revoca spetta al tribunale ereditario.

2.2 Nel caso di 747 cpc, se il bene ereditario in vendita è di un minore, ci vorrebbe autorizzazione del Tribunale con parere del Giudice Tutelare. Se si rivolgono al Notaio per il provvedimento di v.g., il Notaio rilascia sia il parere sia l’autorizzazione distintamente?

Il notaio si sostituisce in toto all’autorità giudiziaria, e pertanto renderà la sua autorizzazione in sostituzione dell’autorizzazione del tribunale e del parere del Giudice Tutelare.

2.3 Come mi comporto in caso di autorizzazione ex 747 cpc alla vendita di un bene immobile ereditato da un incapace il cui il giudice tutelare si trova presso un tribunale diverso dal tribunale dell’aperta successione?

Il notaio si sostituisce in toto all’autorità giudiziaria, e pertanto renderà la sua autorizzazione in sostituzione dell’autorizzazione del tribunale e del parere del Giudice Tutelare, precisando tuttavia che il parere del Giudice Tutelare non è vincolante al fine del rilascio della autorizzazione da parte del Tribunale delle successioni.

2.4 La notifica al tribunale dell’autorizzazione dovrà essere fatta sia al giudice tutelare competente per il parere favorevole (competente in base al domicilio minore) ed al giudice delle successioni (competente in base all’apertura della successione) ?

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 comma 4 l’autorizzazione è comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell’assolvimento delle formalità pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale.

La notifica andrà pertanto indirizzata esclusivamente al Tribunale delle successioni, non al Giudice Tutelare che comunque rende un parere non vincolante ai fine della successiva autorizzazione.

3. Nomina di un curatore speciale

3.1 Ho visto ricorsi presentati per la nomina di un curatore speciale e allo stesso tempo contenenti la richiesta a stipulare un atto “notarile” (ricorso firmato dal genitore superstite del minore e dal terzo che si propone di nominare come curatore speciale) ed il GT ha autorizzato il curatore speciale al compimento dell’atto a fronte dell’unico ricorso. In tal caso il notaio sarebbe competente?

Trattasi di una delle questioni più spinose e delicate della riforma, sulla quale si auspica un intervento chiarificatore.

Secondo l’opinione più prudente è necessario prima procedere alla nomina del curatore speciale (la cui competenza spetta esclusivamente al giudice tutelare) e poi il curatore così nominato potrebbe richiedere l’autorizzazione al giudice tutelare o al notaio rogante.

Se, invece, si vuole seguire la strada della nomina e autorizzazione contestuale, sicuramente è competente il giudice tutelare; Il notaio potrebbe ritenersi competente solo nel caso in cui la nomina del curatore venga vista come clausola accessoria al nostro atto notarile e come modalità di esecuzione dello stesso.

4. Investimento di capitali

4.1 Se autorizzo ad acquistare un bene un minore posso autorizzare anche a prelevare la somma necessaria all’acquisto dal suo conto?

L’argomento è discusso e delicato, ma se il notaio è competente ad autorizzare l’acquisto di un bene immobile, il precedente svincolo delle somme necessarie per procedere all’acquisto è attività prodromica e collegata.

In particolare l’operazione può comportare un investimento di capitali, se l’acquisto è fatto per utilità ed una parte del prezzo è pagata mediante utilizzo di capitali e somme dell’incapace, investimento che deve essere autorizzato dal giudice tutelare (art. 372 n. 2 c.c.).

Nessun problema sorge se l’autorizzazione è chiesta al giudice tutelare: questi valuterà la convenienza ad acquistare l’immobile, tenuto conto che per l’acquisto occorre investire parte dei titoli e/o contrarre un mutuo; si tratta di un’unica operazione economica che ha bisogno di una valutazione complessiva.

Si potrebbe pensare che il notaio non possa rilasciare tale autorizzazione, poiché egli non è competente a deliberare sull’investimento di capitali; a ben guardare, però, l’investimento di capitali non è fine a se stesso, ma costituisce una delle modalità dell’acquisto; nel concedere l’autorizzazione, il notaio – come il giudice – dovrà valutare la convenienza a procedere all’acquisto, rapportandolo anche agli effetti del disinvestimento di titoli. D’altra parte, bisogna temere presente che l’autorizzazione deve essere comunicata per l’impugnazione; se il giudice tutelare o il pubblico ministero non fossero d’accordo circa l’investimento, potrebbero rispettivamente modificare o revocare l’autorizzazione o proporre reclamo.

Si badi bene che nel caso di minore in potestà competenti a valutare gli investimenti ritenuti idonei al minori sono i genitori esercenti la potestà e saranno propri questi ultimi a rivolgersi al notaio rogante.

4.2 Se il minore deve acquistare dovrà anche pagare e quindi impiegare dei capitali che ha a disposizione. Quindi la nostra autorizzazione dovrà essere preceduta da una autorizzazione del giudice all’impiego delle sue disponibilità in tal senso?

Si rinvia alla domanda precedente.

4.3 Come può il Notaio verificare il reimpiego? Ha tale responsabilità o grava sul legale rappresentante dell’incapace dovendosi limitare il Notaio a precisare come cautela l’impiego del ricavato vendita in tioli di stato o altri investimenti a rendimento garantito con vincolo pupillare?

Altra tematica discussa e delicata è quella del reimpiego.

Di seguito il tenore letterale dell’art. 21 comma 3: “Ove per effetto della stipula dell’atto debba essere riscosso un corrispettivo nell’interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell’atto di autorizzazione, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo”.

Il legislatore ha attribuito al notaio il compito di determinare, nell’autorizzazione, le cautele necessarie per il successivo reimpiego. È da notare che la norma non disciplina le autorizzazioni aventi ad oggetto beni ereditari e parla solo di corrispettivo (non per esempio di beni ricevuti a seguito di donazione). La norma sembra comunque applicabile anche in questi casi per identità di ratio.

Ciò che in questo momento pare indiscutibile è che il notaio non debba lasciare il corrispettivo o le somme nella disponibilità delle parti, rimandando ad approfondimenti successivi il delicato tema del reimpiego.

Lasciamo in sospeso anche la necessità di una o due autorizzazioni in caso di vendita al fine di procedere ad un successivo acquisto come reimpiego.

5. Varie

5.1 Il provvedimento autorizzativo sarà suscettibile di iscrizione a repertorio? C’è qualche indicazione al riguardo?

Il legislatore non ha dettato alcuna norma che disciplini la forma dell’autorizzazione. Possiamo senz’altro escludere che l’autorizzazione debba essere contenuta in un apposito atto pubblico, né tanto meno debba essere messa a repertorio: le norme di forma sono di stretta interpretazione e quindi devono essere espressamente richieste dal legislatore. Proprio la libertà di forme fa ritenere che possa essere utilizzata qualsiasi forma e formulazione idonea a contenere la determinazione del notaio; l’unico limite è che non può essere contenuta nello stesso atto autorizzato . E’ possibile stendere l’autorizzazione in calce alla richiesta (così come il giudice la stende in calce al ricorso).

Il notaio interviene in un atto di natura giurisdizionale, in luogo del giudice; quindi, può ritenersi logico che si esprima con gli stessi strumenti con cui si esprime il giudice, cioè con un atto avente la forma e il contenuto del decreto del giudice.

Proprio per questo non occorre iscrizione a repertorio, così come non iscrivo a repertorio i ricorsi di volontaria giurisdizione presentati dal notaio al Tribunale competente.

L’autorizzazione avrà lo stesso contenuto del corrispondente provvedimento giudiziale: in particolare sembra essenziale che essa esponga i motivi che legittimano la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per emettere il provvedimento; in particolare i motivi di necessità o utilità evidente richiesti dalla legge, perché – essendo l’autorizzazione impugnabile – il giudice dell’impugnazione deve avere elementi su cui basare la sua valutazione.

5.2 L’autorizzazione deve essere redatta su foglio diverso da quello contente la richiesta?

Non deve necessariamente essere scritta su foglio diverso, può essere scritta in calce alla richiesta senza problema alcuno.

La norma non detta disposizioni di forma, come specificato sopra.

5.3 Con consolle notaio non riusciamo ad inviare le autorizzazioni ?

Riteniamo importante trovare una corretta modalità operativa atta a garantire certezza sia per quanto riguarda l’invio delle autorizzazioni sia al fine di poter legittimamente utilizzare l’autorizzazione medesima, decorso il termine di 20 giorni, senza tuttavia imporre al cancelliere nessuna attività al riguardo (che oltretutto potrebbe essere pregiudizievole per la celerità richiesta nella nostra attività).

L’utilizzo di consolle notaio può essere sicuramente una strada percorribile, ma sarà necessaria un’intesa tra gli organi notarili e giurisdizionali.

5.4 Facciamo eleggere alle parti domicilio presso il notaio per le eventuali impugnazioni? Dubito che il cancelliere rilasci una certificazione.

Riteniamo importante trovare una modalità per garantire certezza al fine di poter legittimamente utilizzare l’autorizzazione, decorso il termine di 20 giorni, senza tuttavia imporre al cancelliere nessuna attività al riguardo (che oltretutto potrebbe essere pregiudizievole per la celerità richiesta nella nostra attività).

Nulla vieta che le parti eleggano domicilio presso il nostro studio (ove non siano assistite da procuratori o avvocati), mentre ove vi siano professionisti che assistono le parti anche nella presentazione della richiesta a noi indirizzata, il domicilio eletto potrà essere presso lo studio del legale incaricato.

5.5 Se la modifica dovesse intervenire tra il decorso dei venti giorni e la data di stipula. Sarà fondamentale prevedere uno strumento di notifica di eventuali interventi a gamba tesa del giudice

L’autorizzazione deve essere comunicata alla cancelleria del tribunale (luogo domicilio incapace o residenza defunto) e al pubblico ministero presso lo stesso tribunale. Nella richiesta occorre evidenziare gli elementi per individuare la competenza per materia e per territorio del giudice.

L’autorizzazione acquista efficacia decorsi 20 giorni dalla comunicazione alla cancelleria del tribunale e al pubblico ministero (di cui al comma4),se non è stato proposto il reclamo(di cui al comma 5). Il reclamo ha quindi efficacia sospensiva dell’efficacia dell’autorizzazione, per cui il notaio non può stipulare l’atto finché non si è deciso sul reclamo, come del resto anche in caso di autorizzazione giudiziale

La conoscenza di eventuali modifiche intervenute nel lasso di tempo di venti giorni previsti dal comma 6 dell’art. 21 rimane  una problematica operativa degna di nota e che necessiterà di approfondimenti da parte delle autorità competenti, trovando al più presto una modalità per garantire certezza al fine di poter legittimamente utilizzare l’autorizzazione senza dubbi alcuni.

Si auspica una collaborazione tra organi del notariato e Tribunali.

5.6 Il Conservatore ha titolo per controllare la ricorrenza della necessità o utilità evidente in sede di ispezione ? Oppure tutto è “sanato” dal fatto che il nostro provvedimento non viene impugnato ?

Si ritiene che il Conservatore non potrà contestare la necessità od utilità evidente per il soggetto incapace ravvisata dal notaio rogante (così come non avrebbe avuto tali poteri ove l’autorizzazione fosse stata rilasciata dal giudice).

Si limiterà a valutare la correttezza formale della nostra autorizzazione, dalla quale sarà opportuno far emergere l’acquisto dell’efficacia decorsi 20 giorni dalla comunicazione alla cancelleria del tribunale e al pubblico ministero (di cui al comma 4), se proposizione di alcun reclamo (di cui al comma 5). Il reclamo ha quindi efficacia sospensiva dell’efficacia dell’autorizzazione, per cui il notaio non può stipulare l’atto finché non si è deciso sul reclamo, come del resto anche in caso di autorizzazione giudiziale. Si ricorda che il notaio non può munire l’autorizzazione della clausola della provvisoria esecuzione.

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