La donazione in generale.

La donazione, disciplinata dagli artt. 769 e seguenti del c.c., è il contratto bilaterale, consensuale (ad eccezione delle donazioni di modico valore ed obnuziale, che sono reali), ad effetti reali o solo obbligatori, gratuito, con cui “per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.

Tale definizione codicistica mette immediatamente in luce i due elementi essenziali del contratto di donazione, uno di natura oggettiva, l’altro di natura soggettiva. Il primo elemento essenziale è il contestuale impoverimento (del donante) – arricchimento (del donatario), mentre il secondo consiste nell’intento liberale, cioè il cosiddetto animus donandi.

La donazione, poi, è un contratto formale, per tale intendendosi il contratto ai fini della validità del quale, in deroga al generale principio di libertà delle forme, il legislatore richiede il rispetto di una determinata forma: nella ispecie, in forza del combinato disposto degli artt. 782 c.c. e 48 l.n., la donazione deve essere stipulata, a pena di nullità, per atto pubblico ed alla presenza di due testimoni.

Sotto il profilo dei soggetti, è necessario distinguere tra donante e donatario.

Al donante, ai sensi dell’art. 774 c.c., è richiesta la piena capacità d’agire: ciò in quanto, per tale soggetto, la donazione è atto personalissimo, che, dunque, non potrebbe essere compiuto dal legale rappresentante del soggetto incapace. La ratio di tale previsione è direttamente riconducibile alla ripercussione della donazione sul patrimonio del donante, che, come detto, si traduce in un impoverimento. Il codice prevede, però, delle tassative eccezioni all’impossibilità di donare degli incapaci: sono, infatti, valide le donazioni fatte dall’inabilitato nel suo contratto di matrimonio (testualmente, l’art. 774 c.c. estende tale possibilità anche al minore emancipato: tuttavia, la riforma del diritto di famiglia ha modificato l’art. 165 c.c. espungendo da tale norma il riferimento a questa ipotesi, con la conseguenza che la dottrina si è a lungo interrogata sul modo in cui queste due norme possano oggi essere coordinate, se, cioè, possa ancora riconoscersi la validità delle donazioni fatte dal minore emancipato nel proprio contratto di matrimonio, ovvero se la riforma dell’art. 165 c.c. abbia comportato una tacita abrogazione parziale dell’art. 774 c.c.) e le donazioni obnuziali fatte dall’interdetto o dall’inabilitato in favore dei propri discendenti.

È stata, invece, lungamente discussa la questione della capacità di donare del beneficiario di amministrazione di sostegno (ovviamente, fuori dalle ipotesi in cui sia il decreto di nomina dell’amministratore ad escludere espressamente tale possibilità, ovvero a compiere un rinvio generale alle norme sull’interdizione). La questione è, tuttavia, ad oggi stata risolta espressamente dalla Corte Costituzionale, sent. 7 marzo 2019, n. 114, con la quale è stata data risposta affermativa al superiore interrogativo, argomentando sulla base del fatto che il beneficiario di amministrazione di sostegno deve essere ritenuto soggetto pienamente capace per tutti gli atti diversi da quelli per cui il decreto di nomina ha previsto la necessaria rappresentanza o assistenza dell’amministratore; conseguentemente, il beneficiario di amministrazione di sostegno interverrà all’atto di donazione in proprio, senza assistenza.

Per quanto riguarda il donatario, invece, non sono previste delle ipotesi generali di incapacità a ricevere, ma solo delle ipotesi di incapacità relativa: ex art. 779 c.c., è nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo.

Tipi di donazione: donazione reale, liberatoria e obbligatoria.

Sotto il profilo degli effetti, la dottrina ha delineato una tripartizione in seno alle donazioni, che sviluppa la bipartizione tra donazione “dispositiva” e donazione “obbligatoria”, che emerge dall’art. 769 c.c.

La donazione “dispositiva”, invero, può, a sua volta essere scissa in donazione reale e donazione liberatoria, in base al modo in cui il donante dispone del diritto in oggetto.

È detta, invero, donazione “reale” quella che ha ad oggetto un diritto reale, che il donante trasferisce (donazione reale traslativa) o costituisce (donazione reale costitutiva) in favore del donatario.

Sul punto si precisa che tutti i diritti reali di godimento (oltre, ovviamente, alla proprietà) possono essere oggetto di donazione reale traslativa, viceversa, si discute e, secondo l’opinione forse prevalente, è inammissibile la donazione reale costitutiva di diritto di enfiteusi, in quanto, non prevedendo i canoni, che sono elemento essenziale dell’enfiteusi, si darebbe vita ad un diritto reale atipico, ma prevedendoli si perderebbe la necessaria gratuità della donazione. Non possono, viceversa, mai essere oggetto di donazione i diritti reali di garanzia.

La donazione dispositiva è invece detta liberatoria quando, donandi causa, il donante rinuncia ad un proprio diritto verso il donatario, arricchendolo.
Ancora diversa è, infine, la donazione obbligatoria, la quale produce effetti solo obbligatori e non reali, neanche indiretti, e ha ad oggetto l’assunzione da parte del donante di un’obbligazione verso il donatario.

La donazione di cosa futura e di cosa altrui.

Il codice prevede un unico limite generale circa l’oggetto della donazione, cioè il divieto di donazione di cosa futura, sancito dall’art. 771 c.c., la cui ratio consiste nell’arginare fenomeni di prodigalità, che porterebbero un soggetto a spogliarsi di un bene che ancora neanche ha acquistato.

Discussa è, invece, stata tradizionalmente l’ammissibilità e, nel caso, gli effetti della donazione di cosa altrui, per negare la quale è stata prospettata la possibilità di una estensione analogica del richiamato art. 771 c.c., applicandolo anche all’ipotesi della cosiddetta “futurità soggettiva”: a questo argomento, tuttavia, si è obiettato che la norma citata ha senza dubbio natura eccezionale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica. Sul punto, è intervenuta la Corte di Cassazione, che, con l’autorevolezza delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. sent. 15 marzo 2016 n. 5068), ha statuito che la donazione di cosa altrui non pone un problema di violazione dell’art. 771 c.c., ma, se intesa come donazione reale, è nulla per violazione dell’art. 769 c.c., ai sensi del quale il donante dispone in favore del donatario di un suo bene: per l’effetto, la donazione di bene altrui è valida ed efficace soltanto se strutturata come donazione obbligatoria (assunzione da parte del donante dell’obbligo di fare acquistare al donatario il bene), priva di ogni effetto reale, ancorché differito.

Particolari ipotesi di donazione: quelle codicistiche.

Il codice civile prevede, poi, una serie di ipotesi specifiche di donazione, la cui particolarità attiene, a volte, al motivo che ha mosso il donante e, altre volte, alla presenza di un elemento accidentale.

Il primo esempio è costituito dalla donazione rimuneratoria prevista dall’articolo 770 c.c. come quella liberalità “fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione”. La particolarità di questa donazione attiene al fatto che la stessa è irrevocabile (così l’art. 805 c.c.) ed inoltre non fa sorgere a carico del donatario l’obbligo degli alimenti verso il donante. Precisa poi il secondo comma dell’articolo 770 c.c. che non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi (cioè, le cosiddette liberalità d’uso).

Altra ipotesi particolare è quella della donazione obnuziale, prevista dall’art. 785 c.c. e definita come la donazione “fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio sia dagli sposi tra loro sia dagli altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi”. Questa donazione, come espressamente previsto dal codice, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, configurando, pertanto, un contratto reale, ma non produce effetto finché non segue il matrimonio. Anche la donazione obnuziale, poi, al pari di quella rimuneratoria, è irrevocabile.

Gli articoli 790 e 791 c.c. prevedono invece due casi di donazione condizionata. L’art. 790 c.c., in particolare, disciplina la donazione con riserva di disporre di cose determinate, mentre l’articolo successivo disciplina la donazione con riserva di riversibilità.

In seno alla riserva di disporre devono essere distinte due ipotesi:

a) la riserva di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione;
b) la riserva di disporre di una determinata somma sui beni donati.

Nel primo caso la riserva costituisce una vera e propria condizione risolutiva apposta alla donazione e, secondo l’opinione prevalente, l’oggetto della riserva di disporre non può coincidere con l’intero oggetto della donazione; quando invece il donante si riservi la facoltà di disporre di una determinata somma sui beni donati si ha una donazione alla quale è apposto, al tempo stesso, un onere a carico delle donatario ed una condizione sospensiva, che il donante eserciti la facoltà che si è riservato.

La donazione con riserva di riversibilità, invece, è una donazione risolutivamente condizionata alla premorienza del solo donatario oppure del donatario e dei suoi discendenti, che consente quindi al donante di riavere, con efficacia retroattiva reale, il diritto a suo tempo donato nel caso in cui egli sopravviva al donatario.

Da ultimo, l’art 793 c.c. prevede la possibilità che la donazione si è aggravata da un onere (cosiddetta donazione modale). Discusso è l’inquadramento sistematico di questa donazione nel caso in cui il beneficiario dell’onere sia un soggetto determinato. Se beneficiario dell’onere è il donante, secondo alcuni Autori si uscirebbe fuori dallo schema negoziale della donazione, trattandosi, piuttosto, di un negozio oneroso a prestazioni corrispettive, mentre, secondo altri, la natura rimarrebbe quella propria della donazione modale, cioè di donazione al cui oggetto è apposto un limite. In caso di onere in favore di terzo determinato, invece, è discusso se quella in favore del terzo sia da inquadrare come una clausola di stipulazione ex art. 1411 c.c., ovvero come una donazione indiretta nei suoi confronti: in ogni caso, ciò che è certo è che non serve l’accettazione del terzo e, a rigore, neanche una sua presa d’atto (che, tuttavia, può comunque essere consigliabile).

Particolari ipotesi di donazione: quelle elaborate dalla prassi.

Infine, sono state analizzate dalla dottrina alcune ipotesi di donazione, la cui causa, o i cui effetti, sono collegati alla morte del donante.
La prima figura, certamente inammissibile per violazione del divieto di patti successori, sancito ex art. 458 c.c., è la donazione mortis causa, nella quale, appunto, la morte del donante permea il meccanismo causale del negozio, determinandone la illiceità.

Sono, invece, valide le donazioni in cui la morte del donante non incide sul profilo causale, ma semplicemente costituisce circostanza che determina l’avveramento di un elemento accidentale, così fuoriuscendo dall’ambito di applicazione del divieto di patti successori.

Per l’esattezza, si distinguono tre diverse ipotesi:
a) donazione si moriar, in cui gli effetti della donazione si producono solo se il donante muore entro un certo termine, quindi, in cui la morte del donante è oggetto di condizione sospensiva e, al contempo, termine iniziale;
b) donazione si praemoriar, cioè la donazione sospensivamente condizionata alla premorienza del donante rispetto al donatario;
c) donazione cum moriar, alla quale è apposto un termine iniziale, coincidente con la morte del donante.