La nozione di intestazione di bene in nome altrui.

La dottrina parla di intestazione di beni in nome altrui per fare riferimento a tutte le ipotesi in cui, tramite gli strumenti giuridici più diversi, un soggetto fornisce ad un altro le risorse economiche per l’acquisto di un bene, che verrà intestato al secondo.

Pertanto, ciò che accomuna tutte le ipotesi concrete di intestazione di bene in nome altrui, che saranno analizzate infra, è la scissione tra soggetto che acquista il diritto e soggetto che subisce il sacrificio economico necessario per l’acquisto, il tutto sorretto da un intento liberale del secondo verso il primo.

È, dunque, evidente che ricorrono i due elementi essenziali della donazione: quello oggettivo dell’arricchimento-depauperamento e quello soggettivo dell’animus donandi.

Conseguentemente, ogni qual volta il descritto risultato giuridico viene raggiunto tramite la conclusione di un negozio diverso da una donazione formale ai sensi degli artt. 769 e ss. c.c., ricorre una cosiddetta donazione indiretta, che, secondo l’opinione prevalente, si qualifica come un negozio indiretto ed è disciplinata dalle norme previste per il negozio mezzo, oltre che dalle sole norme sulla donazione espressamente richiamate dall’art. 809 c.c. (revocazione per ingratitudine e sopravvenienza di figli, azione di riduzione e collazione).

Gli strumenti giuridici per realizzare l’intestazione di beni in nome altrui.

Come anticipato, l’intestazione di beni in nome altrui non consiste in uno specifico negozio giuridico, bensì in un preciso risultato perseguito, che può essere raggiunto tramite strumenti giuridici diversi, ed in particolare, soprattutto, tramite adempimento del terzo, contratto in favore di terzo, o donazione modale di denaro.

In caso di adempimento del terzo, previsto dall’art. 1180 c.c., il negozio oneroso di trasferimento del bene è stipulato direttamente tra l’alienante e colui in nome del quale il bene sarà intestato; il soggetto che fornisce all’acquirente i mezzi economici per l’acquisto, invece, interviene soltanto al momento dell’adempimento, procedendo a pagare, direttamente, l’alienante.

Un modo alternativo di procedere è, ad esempio, la stipula di un contratto in favore del terzo. In questo caso, diversamente da quanto avviene con l’adempimento del terzo, parti del contratto traslativo sono l’alienante e colui che subisce il peso economico del trasferimento, mentre colui il quale finirà per essere l’intestatario del bene rimane terzo estraneo al contratto, nel quale viene tuttavia inserita una clausola di stipulazione in suo favore, che gli consente di acquistare il bene immediatamente alla conclusione del contratto e direttamente dall’alienante, non transitando mai il bene nel patrimonio dello stipulante. Nella descritta ipotesi, tutto ciò che può fare il terzo intestatario è, infatti, rifiutare gli effetti della stipulazione in suo favore, con la conseguenza che, salva diversa volontà delle parti, gli effetti del contratto si producono in favore dello stipulante; ovvero, dichiarare espressamente di volere profittare, così rendendo irrevocabile la clausola di stipulazione in suo favore.

Da ultimo, è pure possibile realizzare l’intestazione di bene in nome altrui scindendo i passaggi e realizzando lo scopo voluto tramite la conclusione di due negozi distinti: colui il quale è mosso dallo spirito liberale, infatti, ben può realizzare una formale donazione di denaro in favore del soggetto che vuole beneficiare, con l’onere di usare quanto donato per l’acquisto di un determinato bene. In questa ipotesi, pertanto, il successivo negozio di trasferimento del bene sarà concluso tra i soli alienante e donatario-intestatario, in quanto quest’ultimo, all’atto della stipula, è già stato dotato dei mezzi economici per pagare l’acquisto.

Ricognizione testamentaria di donazione indiretta.

A prescindere dal meccanismo negoziale concretamente usato, poi, l’intestazione di beni in nome altrui può porre due problemi: il primo, se sia possibile, nel caso in cui non vi sia stata in atto una expressio causae che facesse emergere l’animus donandi, che colui che ha sopportato il peso economico dell’acquisto riconosca la donazione (indiretta) nel proprio testamento; il secondo, stante l’applicabilità anche alle donazioni indirette della disciplina della collazione, quale sia in questo caso l’oggetto di tale obbligo collatizio.

Quanto al primo problema, secondo l’opinione prevalente e preferibile, è fuor di dubbio la ricevibilità di una disposizione testamentaria specifica con cui il testatore riconosce la liberalità indiretta realizzata.

Gli Autori discutono, tuttavia, in ordine all’inquadramento giuridico di una siffatta disposizione testamentaria, essendo state elaborate e sostenute tre diverse teorie sul punto. Secondo alcuni, si tratterebbe di un negozio di accertamento della donazione indiretta: tuttavia, a tale impostazione si può facilmente ribattere che già la generale ammissibilità del negozio di accertamento di per sé è tutt’altro che pacifica, e soprattutto, pur volendola ammettere, il negozio di accertamento dovrebbe quanto meno essere stipulato da tutte le parti del negozio da accertare, con la conseguente incompatibilità con la struttura unilaterale del testamento.

Una seconda tesi sostiene, invece, che si tratterebbe di una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., argomentando sulla base della circostanza che tale norma non si applica soltanto ai debiti, ma a tutte le situazioni giuridiche in generale, comportando, quale unico effetto, l’inversione dell’onere della prova.

Da ultimo, secondo un’ulteriore impostazione, la disposizione testamentaria in discorso sarebbe qualificabile come una confessione stragiudiziale ex art 2735 c.c., che, tra l’altro, è espressamente ammissibile per testamento (ed irrevocabile, a differenza di quanto generalmente vale per le disposizioni testamentarie).

Intestazione di bene in nome altrui e oggetto della collazione.

Passando ad analizzare il problema dell’oggetto dell’obbligo di collazione, si vede come sul punto siano state elaborate due diverse impostazioni.
Secondo la prima, tradizionale, l’oggetto della collazione dovrebbe sempre coincidere con ciò che è materialmente fuoriuscito dal patrimonio del donante, ciò sia in caso di donazione diretta, che in caso di donazione indiretta: conseguentemente, accogliendo questa impostazione, l’intestatario del bene sarebbe sempre tenuto a collazionare il denaro che è stato usato per l’acquisto del bene.

Tuttavia, è oggi assolutamente prevalente, tra l’altro, orientamento ormai granitico nella giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni, l’idea per cui l’oggetto della collazione coincide non con ciò che il donante dismette, bensì con ciò che il donatario acquista: pertanto, in caso di intestazione di bene in nome altrui, l’intestatario sarà tenuto, sempre e comunque, a collazionare il bene, nello stato in cui si troverà al momento dell’apertura della successione, perché è quel bene, non il denaro, ciò che il beneficiario ha effettivamente acquistato grazie alla liberalità.