Le operazioni compiute dalla società detenendo proprie partecipazioni erano tradizionalmente ammesse per le sole società azionarie (società per azioni e società in accomandita per azioni); invero, sebbene tali operazioni siano oggi ammesse altresì per le società a responsabilità limitata p.m.i., in presenza dei presupposti e nei termini di cui infra, l’unica disciplina positiva delle azioni proprie è quella dettata dal Codice civile in materia di s.p.a., che si procederà ad analizzare.
Le azioni proprie
La disciplina delle azioni proprie è contenuta agli artt. 2357 e seguenti del Codice civile, che regolano il fenomeno delle azioni proprie in tutte le sue fasi, dall’acquisto, alla gestione, alla dismissione delle azioni proprie, dettando una serie di norme tutte accomunate per un generale e manifesto sfavore dell’ordinamento per il possesso di azioni proprie, visto come un’operazione almeno potenzialmente rischiosa sotto ben due profili: da un lato, sotto il profilo patrimoniale, l’acquisto di azioni proprie porta con sé un evidente rischio di annacquamento del capitale sociale; dall’altro lato, sotto il profilo della gestione della società, la detenzione di azioni proprie della società rischierebbe di consentire agli amministratori di ingerirsi nei processi decisionali dell’assemblea, intaccando la competenza dei soci.
Invero, tutta l’intera disciplina infra esposta appare precipuamente volta a prevenire e neutralizzare gli esposti rischi, come si avrà cura di evidenziare.
L’acquisto delle azioni proprie
Ai sensi dell’art. 2357 del Codice civile, l’acquisto di azioni proprie è ammissibile al ricorrere, cumulativamente, di tre condizioni:
– Apposita autorizzazione assembleare in tal senso, che determina il numero minimo e massimo di azioni proprie che possono essere acquistate, il termine (non superiore ad un anno) entro cui l’acquisto deve avvenire ed il prezzo minimo e massimo pattuibile;
– L’acquisto viene realizzato utilizzando, esclusivamente, utili distribuibili e riserve disponibili iscritte in bilancio: a tal fine, dunque, secondo l’opinione prevalente, sarebbe da escludere l’utilizzabilità della riserva legale;
-Le azioni acquistate dalla società devono essere interamente liberate.
A questi tre presupposti, tra l’altro, se ne aggiunge un quarto, in caso di sole società c.d. aperte, cioè le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati: in questo caso, le azioni propri detenute non possono comunque superare il 20% del capitale sociale.
Tali condizioni, tuttavia, non devono essere rispettate in alcuni “casi speciali” di acquisto di azioni proprie, previsti dall’art. 2357-bis del Codice civile, cioè quando l’acquisto avviene “1) in esecuzione di una deliberazione dell’assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni; 2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate; 3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione; 4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate”.
Ai sensi dell’art. 2357 comma 4 del Codice civile, poi, l’acquisto illegittimo, cioè non effettuato nel rispetto delle elencate condizioni, comporta l’obbligo della società di rimette in circolazione le azioni proprie acquistate in violazione della normativa entro un anno dall’acquisto e l’inutile decorso di tale termine annuale comporta l’obbligo della società di annullare tali azioni proprie, con conseguente riduzione del capitale sociale, sulla cui natura ci si soffermerà infra.
La disciplina delle azioni proprie in portafoglio
La disciplina delle azioni proprie è contenuta nell’art. 2357-ter del Codice civile, il quale, nei suoi tre commi, appare appositamente pensato per scongiurare i rischi patrimoniali ed amministrativi evidenziati all’inizio.
Ai sensi del terzo comma, infatti, “l’acquisto delle azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce di segno negativo”, la cosiddetta riserva negativa azioni proprie: invero, con la Riforma introdotta sul punto nel 2015 è stato previsto che la riserva utilizzata per l’acquisto delle azioni proprie non sia cancellata dal bilancio, ma che sia aggiunta una riserva negativa di pari importo, che sarà poi cancellata nel momento in cui la società dismetterà le azioni proprie.
Ciò, tuttavia, comporta una sostanziale “neutralizzazione” della riserva positiva usata: se, infatti, la società utilizza una riserva disponibile pari ad euro 10.000 per acquistare azioni proprie, il perfezionamento dell’acquisto comporterà l’obbligo di inserimento in bilancio di una riserva negativa azioni proprie pari ad euro – 10.000, con l’ovvia conseguenza che la riserva positiva utilizzata non sarà disponibile per la società fintantoché resterà iscritta in bilancio la riserva negativa. Tuttavia, al momento della cancellazione della riserva negativa “si sprigionerà” la riserva positiva originariamente usata, che ritornerà dunque utilizzabile.
Sotto il profilo della gestione, invece, il principio generale che emerge dall’art. 2357-ter del Codice civile è quello per cui i diritti patrimoniali ed amministrativi che dovrebbero essere riconnessi alle azioni proprie si concentrano sugli altri soci, che ne godono proporzionalmente alle rispettive partecipazioni.
Invero, dispone la norma citata che “finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni.
Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall’articolo 2368, terzo comma”: per quanto riguarda, nello specifico, il diritto di voto in assemblea, la disposizione riportata è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. 23950/2018, Cass. sent. 23557/2024) nel senso che le azioni proprie devono essere considerate sia al quorum costitutivo che al deliberativo tanto al numeratore quanto al denominatore, dovendo quindi essere trattate al pari di un socio presente, ma astenuto.
La norma in commento non disciplina, invece, le operazioni sul capitale diverse dall’aumento oneroso in presenza di azioni proprie, ma argomentando sulla base dei principi sopra esposti, si può affermare che dell’aumento gratuito beneficiano, nelle rispettive proporzioni tutti i soci, incluse le azioni proprie e del pari viene ridotto il valore nominale di tutte le azioni in circolazione, azioni proprie incluse, in caso di riduzione nominale, in quanto si tratta di operazioni meramente contabili, che non incidono sul valore reale delle partecipazioni, che rimane invariato: in caso di riduzione del capitale per perdite, tuttavia, la società può optare, alternativamente, di annullare per prime tutte le azioni proprie e, solo dopo, quelle degli altri soci (non è invece ammissibile il contrario).
In caso di riduzione reale del capitale, viceversa, la società può scegliere se procedere con un annullamento proporzionale di tutte le azioni (disponendo, però, il rimborso che spetterebbe alle azioni proprie in favore dei soci), un riscatto ed annullamento delle sole azioni proprie o, direttamente, l’annullamento delle sole azioni proprie, senza rimborso.
L’annullamento delle azioni proprie
Infine, quando la società ha azioni proprie in portafoglio può disfarsene alienandole a terzi, ovvero procedendo ad annullamento e corrispondente riduzione del capitale sociale.
Qualora la società optasse per l’alienazione a terzi, sarebbe a tal fine necessaria un’autorizzazione assembleare di contenuto uguale a quella necessaria ai fini dell’acquisto (cfr. art. 2357-ter del Codice civile).
Per quanto riguarda, invece, l’annullamento delle azioni proprie, si deve distinguere in base alla circostanza che tale annullamento sia volontario, ovvero obbligatorio (in caso di acquisto di azioni proprie in violazione dei limiti e mancata dismissione delle stesse nel termine di un anno dall’acquisto).
In caso di annullamento obbligatorio la corrispondente riduzione del capitale, secondo l’opinione prevalente, avrebbe natura nominale, non facendo dunque sorgere il diritto di opposizione dei creditori sociali: tale impostazione sembra suffragata dall’art. 2357, comma 4 del Codice civile, ai sensi del quale “…qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall’art. 2446, secondo comma” (norma dedicata alla riduzione nominale del capitale sociale).
Di contro, quando l’annullamento è volontario, deve ulteriormente distinguersi in base al fatto che le azioni proprie in questione siano state acquistate in violazione, o nel rispetto della relativa disciplina: nel primo caso, secondo consolidata opinione, la natura volontaria dell’annullamento e conseguente riduzione del capitale comporterebbe il sorgere del relativo diritto di opposizione dei creditori sociali, ex art. 2445 del Codice civile.
Diversamente, in caso di annullamento di azioni proprie acquistate nel rispetto della relativa normativa, oltre alla possibilità di annullamento con conseguente riduzione del capitale (soggetta ad opposizione dei creditori sociali), ha affermato il Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. 37, che sarebbe altresì possibile procedere ad annullamento delle azioni proprie senza riduzione del capitale: invero, l’annullamento delle azioni proprie comporta la cancellazione dal bilancio della riserva negativa di cui si è detto sopra, con la conseguenza che la riserva positiva a suo tempo utilizzata per l’acquisto delle azioni proprie tornerebbe disponibile e potrebbe pertanto essere imputata a capitale (in altre parole, si potrebbe realizzare con un unico passaggio quello che si potrebbe realizzare con i due passaggi della riduzione per annullamento azioni proprie e successivo aumento gratuito con imputazione a capitale della riserva positiva tornata disponibile).
Le quote proprie di s.r.l. p.m.i.: previsione normativa e differenze con la disciplina delle società azionarie
Nelle società a responsabilità limitata il Codice civile, all’art. 2474, detta inderogabilmente il divieto di operazioni sulle proprie quote; tuttavia, tale divieto vale oggi per le solo s.r.l. che, superando i parametri dimensionali di cui al Reg. Ue 1129/2017, non sono considerabili come p.m.i.
Viceversa, alle s.r.l. che rispettano almeno due dei citati parametri e che hanno dunque la qualifica di p.m.i., l’art. 26 d.l. n. 179/2012 ha introdotto delle importanti deroghe alla disciplina codicistica: per quanto qui d’interesse, in particolare, il comma 6 del citato art. 26 dispone che “nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall’articolo 2474 del Codice civile non trova applicazione qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali”.
In presenza di tali piani di incentivazione, invero, secondo la dottrina notarile (in particolare, Massime nn. 178 e 179 del Consiglio Notarile di Milano), sono ammissibili tutte le operazioni sulle proprie quote, ivi inclusa la sottoscrizione di nuove quote appositamente emesse nell’ambito di un aumento gratuito o oneroso (in questo caso, tuttavia, verosimilmente, solo in sede di inoptato, non dovendosi ritenere ammissibile la limitazione del diritto di sottoscrizione dei soci per offerta della nuova quota alla società), non trovando applicazione il divieto di sottoscrizione di azioni proprie ex art. 2357-quater del Codice civile.
Per il resto, come affermato anche dalle citate Massime, alle operazioni su quote di s.r.l. p.m.i. dovrebbe trovare integrale applicazione l’esposta disciplina delle società azionarie, alla quale pertanto si rinvia.
