Lo stato di liquidazione in generale

Lo stato di liquidazione è definibile come quel periodo di tempo in cui la società, che si è sciolta, muta il proprio scopo, cessando lo scopo sociale e perseguendo lo scopo liquidativo, a tale fine realizzando tutte le operazioni volte a definire i rapporti pendenti e a ripartire il patrimonio sociale tra i soci, all’esito delle quali si verifica l’estinzione dell’ente, sancita dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, che ha, pertanto, efficacia costitutiva.

Posta questa generale definizione, applicabile sia alle società di persone che alle società di capitali, si osserva che le conseguenze dello scioglimento della società sono profondamente diverse tra società di persone e di capitali.

In primo luogo, sono diverse le cause di scioglimento della società, previste, rispettivamente, per le società di persone, dall’art. 2272 del Codice civile (“La società si scioglie: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3) per la volontà di tutti i soci; 4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita; 5) per le altre cause previste dal contratto sociale; 5-bis) per l’apertura della procedura di liquidazione controllata.”) e per le società di capitali dall’art. 2484 del Codice civile (“Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie; 3) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea; 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter; 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473; 6) per deliberazione dell’assemblea; 7) per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo Statuto; 7-bis) per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. La società, inoltre, si scioglie per le altre cause previste dalla legge […]”).

In secondo luogo, società di persone e di capitali differiscono in base al momento in cui la società entra in stato di liquidazione. Invero, nelle prime, il verificarsi della causa di scioglimento comporta l’immediata ed automatica messa in stato di liquidazione della società; viceversa, nelle seconde, la società entra in stato di liquidazione solo nel momento in cui si verifica l’iscrizione al Registro delle Imprese della delibera assembleare di scioglimento (in caso di scioglimento volontario) o dell’atto che accerta il verificarsi della causa di scioglimento, pertanto, tale iscrizione ha efficacia costitutiva.

In terzo luogo, diverso è il procedimento liquidativo, sia sotto il profilo del quomodo, sia sotto il profilo dell’an. È, infatti, diversa la disciplina legale dettata, rispettivamente, dagli artt. 2274 e seguenti del Codice civile e dagli artt. 2487 e seguenti del Codice civile (a titolo di esempio, nelle sole società di capitali è prevista, ex artt. 2490 e 2492 del Codice civile, la redazione di due documenti contabili, cioè il bilancio introduttivo ed il bilancio finale di liquidazione, non richiesti, invece, nelle società di persone).

Tuttavia, la più importante differenza tra società di persone e di capitali si apprezza sotto il profilo della derogabilità del procedimento legale.
Invero, secondo l’opinione oggi senza dubbio prevalente, nelle società di persone, il procedimento legale di liquidazione può essere sia derogato, tramite la fissazione di una procedura convenzionale di liquidazione sia, addirittura, essere del tutto omesso; si precisa, tuttavia, che l’omissione della fase liquidativa non può riguardare anche il disposto dell’art. 2280 del Codice civile, relativo al pagamento dei debiti sociali, che è condizione necessaria per l’estinzione della società (salvo che il pagamento dei creditori non sia stato sostituito dal consenso dei creditori medesimi, dall’accantonamento di somme sufficienti, ovvero non vi sia stato un accollo liberatorio dei debiti sociali ancora non adempiuti da parte dei soci).
Diversamente, per quanto concerne le società di capitali, è pacifica la natura inderogabile del procedimento liquidativo previsto dalla legge che, a maggior ragione, non può lecitamente essere omesso.

La revoca dello stato di liquidazione

Come finora osservato, dunque, lo stato di liquidazione conduce, fisiologicamente, all’estinzione della società.
Ciò, tuttavia, non è per forza necessario, in quanto, nei modi e nei termini di cui infra, la società che versa in stato di liquidazione può decidere di compiere un passo indietro, abbandonando lo scopo liquidativo e tornando a perseguire lo scopo sociale, tramite la revoca dello stato di liquidazione.

L’unica norma che prevede e disciplina tale possibilità è l’art. 2487-ter del Codice civile, ai sensi del quale “La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell’assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto. Si applica l’articolo 2436.
La revoca ha effetto solo sessanta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori
che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all’iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l’ultimo comma dell’articolo 2445
”.

La prima questione da affrontare è, dunque, quella dell’ambito di applicabilità della norma riportata: invero, sebbene l’art. 2487-ter del Codice civile sia dettato all’interno della disciplina dello scioglimento delle società di capitali, è oggi pacifico che a tale norma si deve attribuire portata generale, ritenendola applicabile anche alle società di persone (in tal senso anche lo studio 111/2019 del Consiglio Nazionale del Notariato).

Posta tale prima osservazione di carattere generale, si può osservare che la norma in commento pone un unico, ed indefettibile, presupposto della revoca dello stato di liquidazione, cioè la previa eliminazione della causa di scioglimento.
Il rispetto di tale presupposto deve risultare, nelle società di capitali, da delibera assembleare assunta con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto, come espressamente previsto dall’art. 2487-ter del Codice civile. Inoltre, si precisa che, ai sensi degli artt. 2437 comma 1 let d) e 2473 comma 1 del Codice civile, la delibera di revoca dello stato di liquidazione attribuisce ai soci che non vi hanno concorso il diritto di recesso (è causa di recesso legale inderogabile).
Viceversa, in caso di società di persone (che non sono dotate di un organo assembleare né di uno statuto distinto dall’atto costitutivo) la causa di scioglimento dovrà comunque risultare da un negozio di modifica dei patti sociali concluso da tutti i soci, ex art. 2252 del Codice civile (tranne che i patti sociali non prevedano, in deroga al citato art. 2252 del Codice civile, la possibilità che i patti sociali siano modificati con il consenso della maggioranza dei soci ed il diritto di recesso per coloro che non prendono parte al negozio).
Per quanto riguarda il contenuto della delibera assembleare (o negozio modificativo dei patti sociali) che elimina la causa di scioglimento, questo, naturalmente, dipenderà dalla specifica causa che ha cagionato, in primo luogo, lo scioglimento. Ad esempio, in caso di scioglimento della società per decorso del termine, l’assemblea dovrà fissare una nuova durata della società; in caso di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea dovrà deliberare un aumento oneroso del capitale sociale ad un importo almeno pari al minimo legale.

Si sottolinea, tra l’altro, che, mentre, ordinariamente, la revoca dello stato di liquidazione avviene tramite l’adozione di due distinte delibere (1. Delibera di eliminare la causa di scioglimento; 2. Delibera di revocare lo stato di liquidazione), sarà sufficiente l’approvazione di una delibera unica (la sola delibera di revoca dello stato di liquidazione) quando lo scioglimento si era verificato per volontà dell’assemblea, in quanto in questo caso, l’adozione della delibera di revoca dello stato di liquidazione manifesta in re ipsa la volontà dei soci di continuare la società e quindi il sopravvenuto venir meno della loro iniziale volontà di scioglierla.

Come disposto dalla norma in commento, poi, la revoca dello stato di liquidazione può essere decisa “in ogni momento”, finché la società non si estingue.
Tuttavia, secondo consolidata dottrina notarile, con riferimento alle sole società di capitali, tale previsione necessita di una precisazione: se, infatti, è vero che la revoca dello stato di liquidazione è possibile fino al momento immediatamente precedente a quello della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, tuttavia, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione (cfr. art. 2492 del Codice civile), la revoca deve necessariamente avvenire all’unanimità dei soci, non essendo più sufficiente la maggioranza richiesta per le modifiche dello statuto, in quanto, col l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, ogni socio acquista un diritto soggettivo individuale alla quota di liquidazione spettantegli sulla base del documento contabile, di cui non può quindi essere privato se non con il proprio consenso negoziale (seppur manifestato nella forma del voto assembleare). Tale distinzione non si pone, invece, per le società di persone, la cui disciplina, come sopra accennato, non prevede la redazione di alcun bilancio finale di liquidazione.

Da ultimo, è necessario affrontare il tema dell’efficacia della revoca dello stato di liquidazione.
Tale questione è apertamente risolta, per quanto attiene alle società di capitali, dall’art. 2487-ter comma 2 del Codice civile, che dispone che la revoca è efficace decorsi sessanta giorni dall’iscrizione della delibera al Registro delle Imprese senza che i creditori sociali precedenti abbiano proposto opposizione, essendo possibile l’efficacia immediata della revoca dello stato di liquidazione solo in presenza dell’espresso consenso dei creditori, ovvero del pagamento integrale dei creditori che non hanno prestato il consenso (“La revoca ha effetto solo sessanta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all’iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l’ultimo comma dell’articolo 2445”).
Il tema dell’efficacia della revoca dello stato di liquidazione è, invece, altamente dibattuto con riguardo alla società di persone.
Sul punto, sono, infatti, state autorevolmente sostenute due opposte opinioni. Da un lato, secondo il già citato studio n. 111/2019 del Consiglio Nazionale del Notariato, nelle società personali la revoca dello stato di liquidazione dovrebbe avere efficacia immediata, non ricorrendo la ratio del diritto di opposizione dei creditori, che sono sempre tutelati dalla responsabilità personale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali. Dall’altro lato, tuttavia, altri Autori hanno avversato l’esposta opinione del C.N.N., affermando che anche nelle società di persone dovrebbe essere riconosciuto il diritto di opposizione dei creditori alla revoca e, dunque, l’efficacia differita della medesima, in quanto ciò è espressamente previsto dall’art. 2487-ter del Codice civile, in forza dell’applicazione analogica del quale la revoca dello stato di liquidazione è considerata ammissibile nelle società di persone, alla quali, quindi, parrebbe incoerente applicare la normativa codicistica dettata per le società di capitali, ma non integralmente.