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Ipotesi di legati rinunziativi

Il nostro ordinamento ammette delle figure particolari di legato che hanno come effetto quello per chi li consegue di rinunciare ad un diritto. Per tale motivo, vengono definiti legati cd. rinunziativi.
Occorre distinguere due ipotesi di legato rinunziativo:

  • Il legato obbligatorio di rinuncia, mediante in quale il testatore impone al proprio successore, erede o legatario, l’obbligo di rinunciare ad un determinato diritto.
    Tale obbligo può essere imposto al legatario soltanto nell’ipotesi di cui all’art. 662 codice civile disciplinante l’onere alla prestazione del legato, in quanto solo in capo a tali soggetti il de cuius può imporre l’obbligo di eseguire una disposizione testamentaria.
    Inoltre, il testamento non risulta essere la fonte diretta ed immediata della rinuncia, ma rappresenta soltanto la fonte dell’obbligo di rinunciare, in quanto tale rinuncia sarà effettuata dall’onerato in un momento successivo mediante un negozio unilaterale inter vivos.
    Tramite questa figura di legato, il testatore commette all’onerato di rinunciare ad un proprio diritto, cui consegue un vantaggio in capo ad un altro soggetto, il quale sarà un legatario o un sub-legatario;

 

  • Il legato di rinuncia con efficacia reale, il quale, a differenza della prima ipotesi, ha ad oggetto la rinuncia ad un diritto ereditario, la quale produce un effetto immediato. In dottrina si discussa l’ammissibilità di tale figura di legato rinunziativo, in quanto viene svantaggiato il legatario ai danni dell’onerato ed in via immediata. Tuttavia, la dottrina prevalente lo ritiene pacificamente ammissibile, in quanto anche il legato di liberazione dal debito o di remissione di debito ha efficacia immediata e non occorre il consenso dell’onerato affinché produca i suoi effetti.

Requisiti dei legati rinunziativi

Il legato rinunziativo, per essere ritenuto valido, deve possedere i seguenti requisiti minimi di liceità, possibilità e determinabilità, altrimenti non può produrre i suoi effetti.
Non è valida, ad esempio, una disposizione che imponga la rinuncia al diritto di prelazione ereditaria, in quanto si porrebbe in contrasto con l’art. 732 codice civile, che è una norma di ordine pubblico.
Inoltre, la rinuncia deve sempre riguardare diritti disponibili e deve essere effettuata solo per volontà del titolare di questi ultimi, non essendo ammissibile l’ingerenza nella sfera giuridica di soggetti terzi.
A seconda del tipo di diritto, la rinuncia può produrre effetti reali o obbligatori. Se, ad esempio, il diritto di rinunciare spetta all’eredità, il legato ha effetti immediati; se, invece, spetta all’onerato, ha effetti obbligatori.

Casistica

Vediamo nel dettaglio i diritti a cui è possibile rinunciare e a cui non è consentito.
E’ rinunciabile il diritto di servitù, in questo caso l’onerato dovrà rinunciare alla servitù vantata sul fondo dominante, a vantaggio del legatario titolare del fondo servente.
Sono altrettanto rinunciabili i diritti in re aliena ed i diritti reali minori su beni del legatario come l’usufrutto o l’uso.
La rinuncia al diritto di proprietà è, invece, inammissibile in quanto renderebbe i beni res derelicitae, ovvero di proprietà di nessuno.
Sono rinunciabili i diritti reali di garanzia quali l’ipoteca, il pegno o altri diritti di garanzia personale. In questi casi, l’onerato sarà il creditore garantito, mentre il legatario sarà debitore o terzo garante.
E’ possibile rinunciare al diritto di prelazione volontaria o di opzione o ad un termine favorevole all’onerato (es. termine per la restituzione di un mutuo a buon interesse, in modo che il debitore-legatario possa restituirlo subito, con il vantaggio di non dover più corrispondere interessi);
E’ ammesso il legato recante l’obbligo per l’onerato di rinunciare alla ripetizione dell’indebito del legatario, allo scopo di liberarlo dalla relativa restituzione.
Il legato comportante l’obbligo di rinunciare a far valere un diritto in giudizio è, invece, valido nei limiti in cui il diritto sia disponibile.
Infine, sono assolutamente inammissibili gli obblighi di rinunciare a libertà fondamentali, nonché le rinunce alle prelazioni legali in astratto, ovvero prima della denuntiatio.