ADEMPIMENTO DEL TERZO E DELEGAZIONE DI PAGAMENTO: ANALOGIE E DIFFERENZE TRA I DUE ISTITUTI
INTRODUZIONE
L’adempimento del terzo e la delegazione di pagamento sono due modi estintivi delle obbligazioni aventi come punto in comune il fatto che il pagamento del debito avviene per mano di un soggetto terzo e, dunque, estraneo al rapporto obbligatorio principale.
I due istituti, tuttavia, pur presentando delle analogie tra loro, si distinguono per via delle loro specifiche caratteristiche.
L’ADEMPIMENTO DEL TERZO
L’adempimento del terzo è disciplinato dall’art. 1180 codice civile, il quale prevede la possibilità di far adempiere l’obbligazione ad un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, anche contro la volontà del creditore, a meno che egli non abbia interesse a far eseguire personalmente la prestazione dal debitore.
Il terzo cui fa riferimento il legislatore è, pertanto, un soggetto che esegue, in nome proprio, una prestazione altrui, al di fuori e a prescindere da un’autorizzazione negoziale o da un ufficio.
La ratio normativa è da rinvenirsi nella presunzione secondo la quale, per il creditore, è irrilevante il soggetto che concretamente adempie all’obbligo cui il creditore stesso ha diritto.
In quest’ottica, dunque, l’adempimento del terzo si sostanzia in una prestazione che, sebbene non costituisca l’esatta attuazione del programma obbligatorio, è idonea a soddisfare l’interesse del creditore.
Con riferimento alla natura giuridica, sebbene ci siano state delle disquisizioni in dottrina, sembra prevalere la tesi del negozio giuridico unilaterale astratto, in quanto l’unica volontà rilevante è quella del terzo e prescinde da ogni eventuale rapporto preesistente tra debitore e terzo. In questo modo, il negozio può essere sorretto sia da una causa gratuita, sia onerosa, poiché il terzo adempie in maniera del tutto spontanea, in assenza di qualsiasi obbligo, autorizzazione o ufficio.
RAPPORTI TRA TERZO E DEBITORE
Con riferimento ai rapporti tra terzo e debitore occorre distinguere due ipotesi:
- Esistenza di rapporti interni tra terzo e debitore, i quali possono assumere le seguenti configurazioni:
- Mandato senza rappresentanza, in cui il debitore (mandante) dovrà rimborsare al terzo (mandatario) la somma pagata;
- Donazione indiretta, in cui l’animus donandi esclude il diritto del terzo di ripetere quanto pagato.
- Mancanza di rapporti interni tra terzo e debitore, in cui il creditore potrà surrogare il terzo nei propri diritti, ai sensi dell’art. 1201 codice civile. In ogni caso, il terzo avrà il diritto di ripetere dal debitore quanto pagato, a titolo di gestione di affari altrui, di cui agli artt. 2028 ss. codice civile, se vi ricorrono i presupposti, o di arricchimento senza giusta causa, ai sensi degli artt. 2041 e 2042 codice civile.
LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
Dall’adempimento del terzo si distingue l’istituto della delegazione di pagamento o delegatio solvendi, nella quale un soggetto, detto delegante, ordina ad un altro soggetto, denominato delegato, di adempiere il proprio debito verso un ulteriore soggetto, detto delegatario.
Questa ipotesi è espressamente disciplinata dall’art. 1269 codice civile e non costituisce una vera e propria modificazione del rapporto obbligatorio dal lato soggettivo passivo, in quanto l’unico debitore nei confronti del creditore/delegatario rimane sempre l’originario debitore/delegante.
Il delegato, quindi, assume l’obbligo soltanto nei rapporti interni con il delegante, mentre nessun obbligo intercorre nei rapporti esterni tra il delegato ed il delegatario.
Pertanto, il delegato non adempie mai un’obbligazione propria e il creditore non potrà rivolgersi a lui per l’adempimento.
DIFFERENZE TRA I DUE ISTITUITI
Come abbiamo anticipato l’adempimento del terzo e la delegazione di pagamento, pur presentandosi come due figure giuridiche affini, presentano delle differenze sul piano causale e soggettivo.
Innanzitutto, mentre l’adempimento del terzo è un negozio caratterizzato dall’estraneità del debitore originario; la delegazione di pagamento prevede, invece, che il delegato agisca su ordine del delegante.
Pertanto, il delegato non agisce in nome proprio, come il terzo che paga il debito altrui, ma deve dare conto al creditore delegatario di agire per ordine del delegante ed in adempimento della sua obbligazione.
In sintesi, l’adempimento del terzo avviene sempre in maniera spontanea; mentre nella delegazione di pagamento, il terzo adempie su incarico del debitore originario.
