LA CLAUSOLA DELLA ROULETTE RUSSA: LECITA ANCHE SENZA PREZZO MINIMO
Nota a Cass. 22375/2023
La disciplina delle partecipazioni societarie, dei limiti alla circolazione delle azioni o delle quote, nonché dei meccanismi negoziali volti a prevenire o risolvere situazioni di stallo decisionale tra soci, rappresenta un ambito di grande rilevanza per l’ordinamento giuridico interno, per la stabilità delle imprese e per la tutela degli interessi patrimoniali dei soci stessi. In tale contesto, particolare attenzione merita la disciplina delle cosiddette clausole antistallo (deadlock clauses), ovvero quelle pattuizioni inserite negli statuti o nei patti parasociali per affrontare gli effetti della parità assoluta tra soci che, impedendo decisioni assembleari o gestorie, rischiano di paralizzare l’attività sociale e, nei casi estremi, di condurre alla liquidazione dell’impresa.
Tra le clausole più discusse e utilizzate nella prassi rientra la cosiddetta clausola della roulette russa (Russian roulette clause), il cui nome e struttura derivano dalla prassi anglo-americana: si tratta di un meccanismo bilaterale di uscita forzata da situazioni di deadlock, attraverso un procedimento negoziale che attribuisce a ciascuno dei soci la facoltà di formulare un’offerta irrevocabile all’altro socio per l’acquisto della partecipazione, fissando un prezzo predeterminato, con la conseguente scelta dell’altro socio tra vendere la propria partecipazione o acquistare quella dell’offrente alle medesime condizioni.
La clausola, pur essendo originaria dei sistemi di common law, ha ormai trovato diffusione anche nell’ordinamento di civil law e nella pratica negoziale italiana, in particolare nei rapporti tra soci di società di capitali paritetiche, dove la decisione unanime su materie fondamentali risulta difficile o impossibile da raggiungere.
Tuttavia, la sua compatibilità con i principi cardine del diritto societario italiano — come la determinazione dell’oggetto del contratto, il divieto di patti leonini, la disciplina dell’equa valorizzazione in caso di recesso o di riscatto delle partecipazioni — non poteva dirsi pacifica fino a tempi recenti. È in questo quadro che si colloca la decisione della Corte di Cassazione n. 22375 del 25 luglio 2023, pronunciata dalla Prima Sezione Civile, che ha fornito importanti chiarimenti sulla liceità della clausola, anche in assenza di un prezzo minimo di acquisto predeterminato.
Azioni, quote e limiti alla loro circolazione.
Le partecipazioni azionarie o in quote sociali costituiscono, nel sistema delle società di capitali, gli elementi costitutivi del capitale sociale e la base dei diritti dei soci: diritto di voto, diritto agli utili, diritto di recesso, diritto di disposizione. L’ampiezza di questi diritti, la loro trasferibilità e la tutela dei soci di minoranza sono disciplinate in modo dettagliato dal Codice civile e da norme speciali, in un equilibrio volto a favorire certamente la circolazione dei titoli, ma anche a scongiurare abusi, prevaricazioni e disparità di trattamento.
In particolare, l’art. 2265 del Codice civile vieta i patti leonini (“Sono nulli i patti che escludono in tutto o in parte la responsabilità di uno o più soci rispetto agli altri…”) con l’obiettivo di evitare che accordi tra soci comportino l’eliminazione del rischio di impresa per qualcuno dei partecipanti: si precisa che, sebbene dettato in materia di società di persone, il divieto di patto leonini è pacificamente applicabile a tutti i tipi sociali. Analogamente, le normative sulla tutela dei soci di minoranza — comprese le previsioni sulla equa valorizzazione delle partecipazioni in caso di recesso (art. 2437-ter del Codice civile) o di partecipazioni riscattabili (art. 2437-sexies del Codice civile) — hanno la funzione di garantire che il valore da attribuire alle quote o azioni oggetto di liquidazione sia determinato secondo criteri idonei a tutelare adeguatamente il socio recedente o riscattato.
Tutto ciò premesso, l’inserimento di clausole che possano limitare o condizionare la libera circolazione delle partecipazioni — pur perseguendo obiettivi legittimi, come l’efficienza decisionale o la continuità gestionale — deve comunque confrontarsi con i canoni dell’ordinamento interno: autonomia contrattuale delle parti, buona fede negoziale, ordine pubblico economico societario.
Proprio per garantire l’equilibrio tra questi diversi obiettivi nascono i patti parasociali, quegli accordi volontari tra soci che si pongono in effetti al di fuori dell’atto costitutivo e dello statuto sociale, senza incidere direttamente sul rapporto giuridico societario di diritto organico, ma che regolano comportamenti inerenti all’esercizio dei diritti sociali o alla disciplina della circolazione delle partecipazioni.
La clausola della roulette russa nella prassi negoziale.
La clausola della roulette russa è una tipica clausola anti-deadlock utilizzata per prevenire situazioni di stallo nei casi in cui soci con diritti di voto identici — per esempio, co-proprietari di una società con partecipazioni al 50 % ciascuno — non riescano a raggiungere un accordo sulle decisioni rilevanti per la gestione e il futuro della società.
La struttura negoziale della clausola può variare, ma nella sua formulazione base prevede che, al verificarsi di determinati eventi di deadlock (ad esempio, il mancato accordo sull’approvazione del bilancio, sulla nomina degli organi sociali, su operazioni di straordinaria amministrazione), ciascun socio abbia la facoltà di proporre all’altro socio un’offerta irrevocabile di acquisto della sua partecipazione, indicando un prezzo complessivo. Successivamente, il socio destinatario dell’offerta può:
- accettare l’offerta e vendere la propria partecipazione al prezzo offerto, oppure
- invertire l’offerta, ovvero acquistare la partecipazione del socio offerente al medesimo prezzo indicato da quest’ultimo.
In questo modo la clausola realizza un effetto di “do ut des”: l’autore dell’offerta non può imporre condizioni unilaterali vantaggiose, perché nel caso in cui la controparte decida di invertire la proposta, sarà lui stesso a subire le conseguenze di un prezzo non equo.
Tale meccanismo, pur estraneo alla tradizione civilistica, risponde a una logica competitiva e mercatistica: se il socio A propone a B di acquistargli la quota a un certo prezzo basso, B può decidere di acquistare la quota di A al medesimo prezzo, costringendo l’altro a uscire dalla compagine. In questo senso, la clausola disincentiva offerte artificiosamente basse, creando un equilibrio implicito tra le parti.
La dottrina consente di distinguere diverse varianti della clausola, come quella “asimmetrica”, in cui solo uno dei soci ha la facoltà di attivare la procedura, o quella con possibilità di rilancio, ma tutte conservano la stessa logica di fondo.
Uno sguardo alla prassi contemporanea: il caso “Muschio Selvaggio”.
Un esempio recente, utile a chiarire la funzione delle clausole di Russian roulette, è offerto dalla nota vicenda relativa al podcast “Muschio Selvaggio”, nato dalla collaborazione tra Fedez e Luis Sal e successivamente divenuto oggetto di un conflitto profondo circa la gestione del progetto e la definizione delle rispettive responsabilità.
Pur senza entrare nel merito delle ragioni del dissidio, ciò che è interessante sotto il profilo societario è l’emergere di una situazione di stallo tra due soci fondatori che, essendo titolari di partecipazioni equivalenti e ruoli parimenti incisivi, si sono trovati nella condizione di non poter più assumere decisioni strategiche condivise, paralizzando di fatto l’attività dell’iniziativa imprenditoriale.
In un simile contesto, la presenza di una clausola di Russian roulette, inserita nello statuto o in un patto parasociale, avrebbe potuto offrire un meccanismo di risoluzione ordinato e rapido della crisi: uno dei due soci avrebbe potuto formulare un’offerta irrevocabile per l’acquisto della partecipazione dell’altro, il quale, valutata la congruità del prezzo, avrebbe potuto scegliere se vendere o, alternativamente, rilevare la partecipazione dell’offerente alle medesime condizioni. Un meccanismo che, pur non esente da criticità, avrebbe consentito di evitare la degenerazione del conflitto in un contenzioso prolungato, permettendo una riallocazione efficiente della titolarità dell’impresa in favore del socio maggiormente interessato a proseguirne l’attività.
Insomma, quando si costituisce una società – o comunque si avvia un’attività imprenditoriale – sarebbe forse meglio “dirlo al (bravo) Notaio”, piuttosto che attendere di litigare tra soci e dover “dirlo alla mamma, dirlo all’avvocato”.
Profili di compatibilità con l’ordinamento italiano.
Prima della pronuncia della Cassazione, l’inserimento di clausole di deadlock e in particolare della roulette russa aveva sollevato diversi interrogativi sotto il profilo della compatibilità con i principi fondamentali del diritto societario italiano:
- Determinazione dell’oggetto e del prezzo: l’art. 1325 del Codice civile impone che il contratto abbia un oggetto determinato o determinabile e una causa lecita. Nel meccanismo di roulette, il prezzo è spesso determinato unilateralmente dall’iniziatore dell’offerta e non è necessariamente vincolato a criteri oggettivi predeterminati o a valori di mercato;
- Equa valorizzazione delle partecipazioni: gli artt. 2437-ter e 2437-sexies del Codice civile prevedono regole precise per la determinazione del valore delle partecipazioni in caso di recesso o di riscatto forzoso, per tutelare il socio recedente o riscattato. La questione era se tali criteri dovessero applicarsi analogicamente anche alla roulette russa, imponendo quindi un prezzo minimo vincolante da osservare;
- Divieto di patti leonini: la clausola non deve essere considerata un patto che elimina totalmente il rischio di impresa per un socio, né un artificio per estromettere un socio a condizioni inique;
- Buona fede e correttezza negoziale: qualunque pattuizione interna alla compagine deve rispettare i principi generali del Codice civile, compresa la buona fede nell’esecuzione (art. 1375 del Codice civile).
Nei casi pre-Cassazione era quindi dibattuto se l’assenza di un prezzo minimo, vincolato ai criteri di equa valorizzazione tipici delle norme sul recesso o sul riscatto, potesse rendere la clausola invalida, o se invece la natura bilaterale della procedura di determinazione del prezzo fosse di per sé idonea a tutelare equamente gli interessi delle parti.
La sentenza della Cassazione n. 22375/2023: struttura e principi affermati.
Con la sentenza n. 22375 del 25 luglio 2023, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affrontato direttamente la questione, per la prima volta a livello di legittimità, pronunciandosi sulla validità della clausola della roulette russa inserita in un patto parasociale e senza vincoli di prezzo minimo predeterminato.
La Corte di Cassazione, confermando la validità della clausola, ha affermato i seguenti principi fondamentali:
a) La roulette russa è valida nei patti parasociali ed espressione dell’autonomia negoziale: la clausola non è in sé abusiva o invalida per il solo fatto di prevedere un procedimento non tipico dell’ordinamento civilistico, essendo essa inserita nei patti parasociali liberamente convenuti dalle parti per superare situazioni di impasse decisionale;
b) Non si applicano analogicamente i criteri di equa valorizzazione delle partecipazioni: la Corte ha escluso l’applicabilità analogica degli artt. 2437-ter e 2437-sexies del Codice civile alla clausola di roulette russa, in quanto quest’ultima non costituisce una forma di recesso forzoso che in sé ponga il socio destinatario in uno stato di svantaggio immediato o di soggezione pura rispetto a un diritto potestativo dell’altro. In particolare, la Corte ha osservato che la clausola attribuisce al socio destinatario dell’offerta non un obbligo di accettare condizioni imposte unilateralmente, ma una reale facoltà di scelta: egli può accettare l’offerta e vendere, oppure invertire la proposta e acquistare la partecipazione dell’altro alle medesime condizioni. Questa circostanza rende il procedimento equilibrato e non suscettibile di espropriazione dell’interesse del socio destinatario, tema invece alla base delle norme che impongono equa valorizzazione nel caso di recesso o riscatto forzoso;
c) La clausola non viola il divieto di patti leonini: la Cassazione ha ribadito che la clausola non comporta, di per sé, l’esclusione totale del socio dal rischio di impresa o dalla partecipazione agli utili o alle perdite societarie, in quanto la sua attivazione è legata a una condizione futura (deadlock) e a un meccanismo bilaterale di scelta;
d) La clausola è strumento di effettiva utilità per evitare stallo decisionale: la Corte ha riconosciuto che clausole di questo tipo rispondono a un interesse reale dei soci paciscenti a prevenire l’inefficacia degli organi sociali e la paralisi gestionale, che può risultare dannosa per la società nel suo complesso.
In sintesi, la sentenza ribadisce che la clausola di roulette russa può essere adottata nei patti parasociali anche senza un prezzo minimo predeterminato, in quanto il meccanismo bilaterale di determinazione del prezzo — con facoltà di scelta del socio destinatario — è di per sé idoneo a garantire un equilibrio negoziale.
Analisi critica e profili applicativi.
La pronuncia della Corte di Cassazione n. 22375/2023 rappresenta un importante punto di riferimento giurisprudenziale, con implicazioni pratiche rilevanti per la redazione dei patti parasociali e degli statuti societari. Tuttavia, essa merita una riflessione critica sotto diversi profili.
Autonomia contrattuale e limiti impliciti.
Il principio di autonomia contrattuale consente ai soci di negoziare strumenti volti a tutelare i propri interessi in relazione alla gestione e alla circolazione delle partecipazioni. La roulette russa rientra in questa sfera di autonomia, così come altri meccanismi antistallo (shotgun clause, buy-sell clause ecc.). Tuttavia, l’assenza di un prezzo minimo vincolato a criteri oggettivi (quali quelli imposti dagli artt. 2437-ter e 2437-sexies del Codice civile) pone questioni di equità, soprattutto in situazioni in cui l’asimmetria informativa o finanziaria tra soci potrebbe influenzare l’esito dell’offerta. In tale prospettiva, pur essendo legittima, la clausola potrebbe risultare imprudente se non accompagnata da ulteriori garanzie o criteri di riferimento per la determinazione del valore delle partecipazioni.
Effetto mercatistico vs tutela delle minoranze.
La decisione della Cassazione valorizza la dimensione competitiva del meccanismo di roulette, in cui il rischio di doversi vedere assegnata la partecipazione al prezzo da sé offerto spinge il socio offerente a formulare un’offerta ponderata. Tuttavia, questa logica “mercatistica” potrebbe non essere sufficiente a garantire la protezione della parte economicamente più debole o meno informata, specialmente se non vi sono clausole di trasparenza, disclosure o criteri di valutazione concordati.
Applicazione nei diversi contesti societari.
La pronuncia riguarda patti parasociali, dove l’autonomia negoziale è massima e le parti acconsentono liberamente agli effetti delle clausole. Restano tuttavia aperti dubbi sull’applicabilità della stessa logica se la clausola fosse inserita nello statuto societario, dove il vincolo si estende a tutti i soci — inclusi quelli non parte del negozio parasociale — e dove potrebbe configurarsi un’imposizione non voluta da alcuni soci. La dottrina e parte della giurisprudenza di merito suggeriscono che in tal caso l’analisi di compatibilità con gli articoli sul recesso, sul riscatto e sui criteri di equa valorizzazione potrebbe essere diversa.
Ruolo della correttezza negoziale.
Infine, benché la disciplina specifica non imponga prezzo minimo, rimane fermo il principio generale della correttezza negoziale. Qualunque clausola, anche se formalmente lecita, non può essere strumentalizzata in modo tale da risultare lesiva degli interessi fondamentali di uno dei soci. In caso di abuso manifesta e documentata di tale clausola — ad esempio in presenza di evidenti squilibri informativi o finanziari — il socio danneggiato potrebbe comunque invocare la nullità o l’inefficacia della clausola stessa per violazione dei principi generali dell’ordinamento.
Conclusioni.
La sentenza Cass. n. 22375/2023 costituisce una tappa importante nell’evoluzione del diritto societario interno in tema di patti parasociali e meccanismi antistallo. La Corte riconosce la liceità della clausola della roulette russa inserita nei patti parasociali, anche senza prezzo minimo predeterminato, sulla base della considerazione che il meccanismo bilaterale di determinazione del prezzo attribuisce ad entrambe le parti un livello di scelta equilibrato, idoneo a soddisfare gli interessi negoziali e a prevenire situazioni di deadlock societario.
Tale pronuncia conferma l’apertura del nostro ordinamento verso strumenti negoziali di matrice anglosassone, incorporati nella prassi nazionale in ragione della loro utilità concreta. Tuttavia, la disciplina richiede prudenza e consapevolezza: l’inserimento di clausole antistallo deve sempre essere ponderato in relazione alla specifica struttura della compagine sociale, alla natura delle partecipazioni, ai profili di equità e ai criteri generali di buona fede negoziale.
In definitiva, la clausola della roulette russa rappresenta un esempio di come l’ordinamento possa adattarsi a esigenze pratiche di gestione societaria, mantenendo un equilibrio tra autonomia dei soci e tutela dei principi fondamentali del diritto societario italiano.
