SUCCESSIONI CON BENI ALL’ESTERO:
PROFILI CIVILISTICI, INTERNI E INTERNAZIONALI, E RUOLO DEL NOTAIO
La crescente mobilità delle persone, l’internazionalizzazione degli investimenti e la frequente distribuzione del patrimonio su più ordinamenti fanno sì che il tema delle successioni con beni all’estero rappresenti oggi uno degli ambiti più complessi della pratica notarile e, più in generale, del diritto delle successioni. L’apertura internazionale delle posizioni successorie non costituisce più l’eccezione, ma sempre più spesso la regola, e ciò impone un’analisi articolata dei criteri di collegamento applicabili, dei problemi connessi al conflitto di leggi, degli adempimenti necessari per assicurare l’efficacia transnazionale degli atti successori e, da ultimo, del ruolo del Notaio quale soggetto chiamato a garantire certezza, stabilità e continuità nella circolazione giuridica dei beni.
Per comprendere il funzionamento delle successioni internazionali occorre muovere da un dato preliminare: nel momento in cui una persona decede lasciando beni collocati in più Stati, la successione si fraziona, in linea di principio, tra tutti gli ordinamenti nei quali si trovano i cespiti ereditari.
Tale frammentazione comporta una pluralità di potenziali criteri di legge applicabile, una duplicazione – quando non moltiplicazione – degli adempimenti pubblicitari, e soprattutto l’esigenza di coordinare le diverse normative in tema di validità del testamento, devoluzione ereditaria, responsabilità degli eredi, forma degli atti e pubblicità immobiliare. È proprio in questo intricato crocevia che l’intervento del Notaio riveste un ruolo essenziale, in quanto professionista dotato delle competenze necessarie per assicurare che il procedimento successorio produca effetti coerenti, tanto nel nostro ordinamento quanto all’estero.
La legge applicabile alla successione: quadro europeo ed extra-europeo.
Il punto di partenza dell’analisi non può che essere il Regolamento (UE) n. 650/2012, applicabile alle successioni delle persone decedute a partire dal 17 agosto 2015 e avente la finalità di unificare, nel quadro dell’Unione europea, i criteri di collegamento in materia successoria.
Il principio cardine introdotto dal Regolamento è l’applicazione alla successione nel suo complesso della legge dell’ultimo Stato di residenza abituale del defunto, superando così il precedente criterio della cittadinanza, rimasto invece in vigore soltanto per i profili non disciplinati dal Regolamento o nei rapporti con gli Stati terzi non aderenti.
Il Regolamento prevede, poi, la possibilità per il disponente di scegliere come legge regolatrice della propria successione quella del proprio Stato di cittadinanza (professio iuris). Tale scelta, pur non potendo alterare la natura dei diritti reali vigenti nei singoli Stati – poiché la proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili continuano a essere disciplinati dalla legge del luogo in cui il bene è situato – consente tuttavia di evitare l’applicazione di normative successorie molto diverse da quelle del Paese di cittadinanza, in particolare con riferimento ai meccanismi di devoluzione legittima e alle norme sulla legittima.
È opportuno ricordare che alcune giurisdizioni europee non partecipano al Regolamento, come il Regno Unito, l’Irlanda e la Danimarca. Ciò non significa, tuttavia, che il Regolamento cessi di operare quando la successione presenta collegamenti con tali Paesi: le autorità degli Stati membri che vi partecipano, tra cui l’Italia, continuano infatti ad applicarlo per individuare la legge successoria. Le difficoltà sorgono piuttosto nella fase di attuazione pratica della successione, poiché gli ordinamenti di questi Stati applicano regole proprie di diritto internazionale privato, con possibili divergenze rispetto alle soluzioni adottate in ambito europeo.
Analoga attenzione è richiesta quando la successione coinvolge Stati extra-UE. Anche in questi casi il Regolamento può condurre all’applicazione di una legge straniera, ma occorre verificare se e in che misura le autorità del Paese interessato riconoscano ed eseguano la documentazione successoria formata in Italia, tenendo conto delle regole interne vigenti e dell’eventuale esistenza di convenzioni bilaterali.
Da ciò deriva un principio fondamentale nella prassi notarile: nelle successioni internazionali non esiste un unico procedimento uniforme, ma occorre verificare caso per caso la legge applicabile, il regime dei diritti reali vigenti nel luogo di situazione dei beni e le modalità per rendere efficace all’estero la documentazione successoria formata in Italia.
La funzione del certificato successorio europeo (CSE).
Uno degli strumenti più significativi introdotti dal Regolamento è il Certificato Successorio Europeo (CSE), destinato a facilitare la prova della qualità di erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità negli Stati membri.
Il CSE non sostituisce la dichiarazione di successione, né produce effetti costitutivi; esso rappresenta, piuttosto, un documento probatorio uniforme, valido in tutti gli Stati partecipanti.
Il Notaio svolge un ruolo centrale nella fase di richiesta e rilascio del Certificato, assicurando la correttezza della documentazione allegata e la coerenza con la normativa applicabile alla successione. È tuttavia essenziale evidenziare che il CSE trova applicazione unicamente negli Stati aderenti al Regolamento; al di fuori dell’UE esso non produce effetti diretti e occorre, pertanto, procedere alla legalizzazione o apostille degli atti, nonché alla traduzione giurata secondo la normativa locale.
I beni immobili situati all’estero: diritto reale e pubblicità immobiliare.
Un profilo di particolare complessità riguarda gli immobili collocati in uno Stato diverso da quello di apertura della successione.
L’art. 1, par. 2, lett. k), del Regolamento 650/2012 chiarisce che esso non incide sul regime dei diritti reali e sulle formalità di pubblicità immobiliare, che restano disciplinati dalla legge dello Stato in cui il bene è situato (lex rei sitae). Tale principio comporta che, anche laddove la successione sia regolata, nel suo complesso, dalla legge italiana o da qualsiasi altra legge scelta dal disponente, la trascrizione degli effetti successori sugli immobili siti all’estero dovrà necessariamente essere compiuta secondo le regole vigenti in ciascun ordinamento straniero.
Il Notaio italiano, in presenza di beni immobili all’estero, è dunque chiamato a:
- ricostruire la normativa straniera in tema di trasferimento mortis causa e adempimenti pubblicitari;
- coordinarsi con un professionista locale per garantire la corretta trascrizione dell’acquisto da parte degli eredi;
- informare gli eredi delle eventuali differenze in materia di diritti reali, usufrutti, trust o figure analoghe non sempre coincidenti con le categorie del nostro ordinamento.
In alcuni Paesi – tipicamente quelli anglosassoni – è richiesta l’apertura di un probate locale, senza il quale il trasferimento dei beni non può essere perfezionato. In altri ordinamenti, invece, l’atto di notorietà successorio rilasciato in Italia, debitamente apostillato e tradotto, può essere sufficiente per ottenere la registrazione del trasferimento. Ogni situazione necessita, pertanto, di una valutazione autonoma e accurata.
Profili fiscali: continuità dell’imposta italiana e fiscalità estera.
La presenza di beni all’estero comporta, oltre ai profili civilistici, precise conseguenze fiscali. L’imposta di successione italiana colpisce, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 346/1990, l’intero patrimonio del defunto se questi era residente in Italia al momento della morte, a prescindere dal luogo di situazioni dei beni.
Se invece il de cuius non era residente, l’imposta colpisce i soli beni esistenti nel territorio dello Stato.
La coesistenza di un’imposta italiana e di un’eventuale imposta successoria estera pone il tema del rischio di doppia imposizione internazionale. L’Italia non ha stipulato molte convenzioni bilaterali in materia di imposta sulle successioni; di conseguenza, la soluzione è affidata alla disciplina interna sul credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, che opera tuttavia entro limiti determinati e non sempre capaci di eliminare integralmente la doppia imposizione.
Il Notaio, in tali casi, ha il compito di indicare agli eredi:
- la necessità di verificare l’eventuale tassazione nel Paese di ubicazione dei beni;
- l’ammissibilità del credito d’imposta nel modello dichiarativo italiano;
- l’opportunità di avvalersi di professionisti fiscali esperti in materia cross-border quando la posizione successoria coinvolga ordinamenti complessi o patrimoni di rilevante valore.
Successioni internazionali e testamento: validità formale e sostanziale.
In presenza di beni all’estero, il testamento assume un’importanza ancora maggiore, poiché consente di ridurre in modo significativo le incertezze applicative e i conflitti tra ordinamenti. La forma del testamento è disciplinata, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, dal principio del favor testamenti: esso è valido se conforme alle regole del luogo in cui è stato redatto, della cittadinanza del testatore, della sua residenza abituale o del luogo in cui si trovano i beni.
Rimane tuttavia essenziale distinguere tra validità formale e validità sostanziale. Quest’ultima dipende dalla legge applicabile alla successione, che può essere scelta tramite professio iuris, determinata dalla residenza abituale o – nei rapporti extra-UE – dall’interazione tra più ordinamenti.
Il Notaio svolge in questo contesto un ruolo determinante nel:
- suggerire l’opportunità di una clausola di scelta di legge;
- verificare che le disposizioni testamentarie siano compatibili con eventuali limiti inderogabili dell’ordinamento prescelto;
- assicurare che la struttura dell’atto consenta il riconoscimento e l’attuazione delle volontà del testatore anche all’estero.
L’attività preparatoria del Notaio: prevenzione dei conflitti e pianificazione internazionale
Uno dei compiti principali del Notaio nella gestione delle successioni con beni all’estero consiste nella prevenzione dei conflitti. Una corretta pianificazione successoria internazionale contribuisce infatti a ridurre le incertezze applicative e a evitare soluzioni disarmoniche tra i diversi ordinamenti coinvolti. Nel concreto, la consulenza notarile può tradursi in:
- suggerimenti sulla forma più idonea del testamento;
- valutazione delle implicazioni derivanti dalle norme sulla legittima negli ordinamenti di residenza o di cittadinanza;
- analisi delle ricadute fiscali transnazionali;
- assistenza per la strutturazione di strumenti di segregazione patrimoniale (come trust o fondi patrimoniali) nei limiti di compatibilità con le normative coinvolte.
Il Notaio rappresenta dunque la figura istituzionale in grado di assicurare la coerenza dell’intero procedimento successorio e di garantire continuità nella circolazione dei beni, tanto immobiliari quanto mobiliari, situati in altri Stati.
Conclusioni.
Le successioni con beni all’estero richiedono un approccio sistematico e multidisciplinare, nel quale si intrecciano aspetti civilistici, fiscali e di diritto internazionale privato. L’evoluzione della mobilità internazionale dei cittadini e la crescente distribuzione dei patrimoni su più ordinamenti impongono un ruolo sempre più centrale del Notaio, chiamato a prevenire conflitti, coordinare normative diverse e assicurare che la volontà del disponente possa operare in maniera coerente e riconoscibile ovunque si trovino i beni.
Il tema, per sua natura, non ammette risposte standardizzate: ogni posizione successoria internazionale è un caso a sé, che richiede un’analisi approfondita della legge applicabile, degli adempimenti formali, delle eventuali tassazioni estere e della disciplina dei diritti reali nei luoghi di situazioni dei beni. In questo scenario complesso e articolato, il contributo del Notaio rappresenta l’elemento decisivo per garantire stabilità, certezza giuridica e continuità nel trasferimento generazionale dei patrimoni transnazionali.
