CENNI INTRODUTTIVI
La SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) è una malattia neurodegenerativa progressiva e inesorabile che colpisce i motoneuroni, portando alla paralisi dei muscoli volontari. Colpisce solitamente persone tra i 40 e i 70 anni, causando debolezza muscolare, difficoltà motorie, respiratorie e di deglutizione, mantenendo però integre le funzioni cognitive.
Quali sono gli aspetti chiave che connotano tale patologia?
Conosciuta anche come malattia di Lou Gehrig, la SLA provoca la degenerazione del primo e secondo motoneurone. Il processo degenerativo inizia spesso con debolezza muscolare (mani, piedi, arti) o difficoltà nel parlare/deglutire, progredendo verso una paralisi totale.
Nel 90-95% dei casi la causa di tale malattia è ignota (sporadica), mentre nel 5-10% può essere anche di natura ereditaria.
Attualmente, non esiste una cura definitiva per questo tipo di patologie, ma farmaci come il riluzolo possono rallentarne il corso. La diagnosi è clinica, spesso basata su elettromiografia e risonanza magnetica.
La sopravvivenza media è di 3-5 anni, ma il decorso varia notevolmente da paziente a paziente.
CAPACITA’ PER IL MALATO DI SLA DI STIPULARE ATTI NOTARILI
Nonostante queste degenerazioni fisiche, il malato di SLA non perde la propria capacità cognitiva, tanto è vero che la giurisprudenza di merito si è anche pronunciata sul punto, in particolare il Tribunale di Venezia ha stabilito che: “le persone affette da questa malattia sono comunque in grado di comunicare razionalmente, seppur attraverso un sintetizzatore che consente di tradurre gli impulsi oculari in parole scritte a video”.
Pertanto, stante l’accertata capacità di agire da parte dei soggetti malati di SLA, anche la dottrina notarile si è espressa sulla possibilità per queste persone di essere in grado di stipulare atti notarili.
Sul punto è importante segnalare un importante studio del Consiglio Notarile Nazionale, il n. 174 del 2022, mediante il quale si è pacificamente sdoganata la possibilità per il malato di SLA di poter porre in essere atti di natura negoziale e, più in generale, atti di straordinaria amministrazione alla presenza del Notaio, avvalendosi di un particolare strumento: il puntatore oculare.
UTILIZZO DEL PUNTATORE OCULARE DA PARTE DEL MALATO DI SLA IN SEDE DI STIPULA DI ATTI NOTARILI
Prima che il CNN si pronunciasse sull’argomento, anche a seguito di quanto stabilito dalla giurisprudenza di merito, si era soliti applicare le norme della Legge notarile dettate per il sordo, il muto e il sordomuto, ovvero gli articoli 56 e 57, prevedendo anche la nomina giudiziale di un interprete.
Oggi, invece, il Consiglio Nazionale del Notariato ha asserito che il puntatore oculare permette ai malati di SLA di comunicare attraverso un sintetizzatore di voce, senza dover nominare un interprete da far intervenire in sede di stipula di atti notarili.
Per un malato di SLA la condizione è da ritenersi sostanzialmente diversa da quella del muto o del sordomuto poiché: “è in grado di comunicare, sebbene tramite un sintetizzatore che consente di tradurre impulsi oculari in parole scritte e video”, come asserito dal Tribunale di Venezia.
Il CNN ha rafforzato tale orientamento stabilendo nel sopra citato studio che: “i malati di SLA si trovano infatti nella piena capacità di esercitare i propri diritti.”
La dottrina notarile, pertanto, alla luce di queste considerazioni si è schierata a favore dell’utilizzo di questo strumento cercando di rendere più semplice e veloce la partecipazione del malato alla contrattazione giuridica, attraverso un’interpretazione evolutiva della Legge notarile che riconosca anche la legittimità della “comunicazione non verbale” e renda, quindi, possibile l’espressione diretta delle proprie volontà negoziali, senza l’intervento di intermediari.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Resta comunque ferma la possibilità di applicare la Legge Notarile, in quanto l’uso del puntatore oculare si pone come un’alternativa alla disciplina tradizionale.
Quel che è certo, a seconda che si voglia percorrere una strada piuttosto che un’altra, è che il malato di SLA è pienamente in grado di porre in essere atti di straordinaria amministrazione alla presenza di un Notaio.
