Premessa: donazioni di beni futuri (ambito inter vivos)
L’articolo 771 codice civile stabilisce che oggetto della donazione sono beni presenti del donante. La donazione di beni futuri è nulla se riferita a questi, salvo che si tratti di beni non ancora separati.
Cerchiamo, per prima cosa, di definire il concetto di bene futuro. Un bene futuro si definisce tale in tre casi:
- Un bene che non esiste ancora in natura;
- Un bene che esiste in natura ma non ha ancora una propria autonoma esistenza;
- Un bene di cui non si ha attualmente la proprietà e si attende di averla.
Ad esempio, è valida la donazione dei frutti che verranno a maturazione, dei minerali che verranno estratti o i profitti futuri di un’azienda, ciò perché su tali cose esiste già un diritto in capo al donante.
Diversamente, se il donante vuole disporre di un bene su cui non può vantare alcun diritto, come un bene ancora da acquistare, detta donazione è considerata nulla in base all’articolo sopra citato.
Legato di cosa futura
In ambito mortis causa, in particolare nella successione testamentaria nelle disposizioni a titolo particolare, ci si è posti il seguente quesito: è ammissibile un legato di cosa futura? Si applica anche in questo caso il divieto ex articolo 771 codice civile, riferibile alle donazioni inter vivos?
Per rispondere alla suddetta domanda dobbiamo distinguere il caso in cui il bene sia futuro solo al momento della testamenti factio, dal caso in cui il bene sia futuro anche all’apertura della successione.
Futurità al momento della testamenti factio
Partendo dalla prima ipotesi, possiamo affermare che in dottrina e nella prassi notarile, non è messa in discussione la validità del legato di bene che non è esistente nel patrimonio del testatore al momento della redazione del testamento (testamenti factio). Per l’efficacia di tale disposizione, però, l’oggetto del legato deve venire ad esistenza in natura, oppure deve venire acquisito nella sfera giuridica del testatore, prima dell’apertura della successione. Questo perché il testamento acquista efficacia alla morte del testatore e, pertanto, il bene oggetto di legato viene trasferito automaticamente al legatario (salvo rinuncia) solo in quel momento.
Questa ipotesi di futurità è espressamente prevista dal legislatore, il quale con l’articolo 667 Codice Civile dispone che: “La cosa legata, con tutte le sue pertinenze, deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore. Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte nel fondo, sia che esistessero già al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso l’applicabilità del secondo comma dell’articolo 686 Codice Civile. Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purché siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica”.
Futurità al momento dell’apertura della successione
Per quanto riguarda, invece, la futurità all’apertura della successione (cd. futurità pura), la dottrina sostiene che in ambito mortis causa non si applica la previsione di cui all’articolo 771 Codice Civile, ma si deve, invece, fare riferimento all’articolo 1348 Codice Civile.
Pertanto, il legato di bene futuro “puro”, non risultando vietato da alcuna norma, deve ritenersi lecito.
Si pone, però, un problema pratico: nell’ipotesi in esame silenzio del testatore, che lega un bene non esistente al momento della redazione del testamento, trova applicazione l’articolo 654 Codice Civile. Tale articolo prevede, infatti, che: “Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte. Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova.”
Ciò comporta con due conseguenze:
- se l’oggetto è venuto ad esistenza in natura, oppure deve venire acquisito nella sfera giuridica del testatore, al momento dell’apertura della successione di quest’ultimo, il legato è valido;
- se, invece, ciò non accade il legato stesso non sarebbe valido.
Per evitare che il legato non abbia quindi validità nel caso sopra esaminato, il testatore deve chiarire che sta disponendo esattamente ed esprimere la volontà di renderlo valido anche se esso non esiste all’apertura della successione.
Nel caso di un fabbricato, ad esempio, ci sono possibili due possibili modi operativi:
- il testatore lega un terreno (bene presente) e onera gli eredi di costruire l’immobile (bene futuro) sulla base di un progetto di costruire approvato. In questo modo viene legato immediatamente un bene presente (il fondo) e il legatario diverrà proprietario del fabbricato per accessione ex articolo 934 codice civile (opera realizzata dall’erede). Questa soluzione non integra, però, propriamente un legato di bene futuro “puro”;
- il testatore dispone un legato di bene futuro “puro”, che viene classificato come legato obbligatorio, ossia un legato avente ad oggetto il diritto alla costruzione di un fabbricato. Il testatore, quindi dispone esattamente di un bene futuro e precisa: 1) chi dovrà costruirlo (l’erede o un altro legatario); 2) la consapevolezza di disporre di un bene futuro (coma sopra accennato). Questa seconda soluzione è l’unica che si può adottare se il testatore non è proprietario del terreno (a differenza del punto precedente), oppure se vuole legare solo il terzo piano di un palazzo da costruire.
