Nozione e fondamento giuridico.

 Il legislatore del Codice Civile disciplina espressamente delle ipotesi di revoca delle disposizioni testamentarie. Tra queste vi è l’ipotesi di revoca legale per sopravvenienza dei figli, prevista dall’articolo 687 Codice Civile, il quale dispone che: “le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di avere figli o discendenti sono revocate di diritto per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio.

La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti di essi.

Se i figli o discendenti non vengono alla successione o non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto”.

Da questo disposto normativo si evince l’ispirazione alla presunta volontà del testatore, in quanto non trova applicazione qualora nel testamento abbia previsto la sorte del suo patrimonio ereditario nel caso in cui sopravvenissero o si scoprisse l’esistenza di figli.

Inoltre, tale norma ha come interesse principale quello di tutelare gli interessi della famiglia del testatore.

 

Natura giuridica.

 La revoca legale per sopravvenienza dei figli è un istituto che si distingue dalla revoca testamentaria in senso proprio, per diversi aspetti.

In primo luogo, perché essa trova il suo fondamento nella legge, la quale prescinde da qualsiasi manifestazione di volontà e dispone la revocazione di diritto per il solo fatto oggettivo dell’ignoranza dell’esistenza di discendenti ovvero della sopravvenienza di questi.

Parte della dottrina, tra cui spiccano autori quali Betti e Santoro-Passerelli, ritengono che possa trattarsi di un caso di invalidità successiva del testamento.

Tuttavia, la tesi prevalente, sostenuta da Talamanca e Capozzi, sembra propendere per l’integrazione di un’ipotesi di inefficacia successiva del testamento, derivante da una causa contestuale o successiva alla testamenti factio, a seconda che si fondi sulla mancata conoscenza dell’esistenza di figli o sulla loro sopravvenienza.

 

Condizioni per la revoca.

 La revoca per sopravvenienza di figli richiede il concorso di due condizioni applicative:

  • La mancanza di precedenti figli del testatore;
  • La sopravvenienza di un figlio o di un discendente.

Con riferimento alla prima condizione, dottrina e giurisprudenza si sono dibattute.

Alcuni autori come Cicu e Talamanca, infatti, ritengono che la norma possa trovare applicazione in via analogica anche nel caso in cui il testatore abbia già dei figli nel momento in cui redige il proprio testamento e successivamente sopravvengono “altri” figli.

La dottrina prevalente (Brunelli, Azzariti, Gangi e Capozzi) e la giurisprudenza sostengono, invece, un’interpretazione più letterale e restrittiva, in quanto la norma opererebbe solo nell’ipotesi in cui il testatore non avesse figli al momento della testamenti factio o ne ignorasse l’esistenza.

Inoltre, la revocazione legale opererebbe sia nel caso in cui esistano figli nati fuori dal matrimonio e non riconosciuti oppure nel caso in cui vi siano figli nati fuori dal matrimonio, prima della redazione del testamento, ma il cui riconoscimento sia stato effettuato in un momento successivo, instaurando di fatto lo status filiationis che costituisce il fondamento della “sopravvenienza” cui si riferisce il legislatore nell’articolo 687 Codice Civile.

Per quanto concerne, invece, la seconda condizione è ancora discusso se al riconoscimento del figlio possa essere equiparata la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

La giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 1935 del 9 marzo 1996) ha sostenuto la tesi positiva, in quanto l’istituto in esame trova il suo fondamento non solo nella presunta volontà del testatore, ma anche nella tutela degli interessi familiari, come asserito sopra.

 

Effetti.

 In merito agli effetti, l’articolo 687 Codice Civile dispone che la revoca produca effetti automatici, anche in presenza di determinati presupposti, nei confronti sia delle disposizioni a titolo universale che a titolo particolare.

Quindi la revoca per sopravvenienza di figli è una revoca “totale” ovvero riguardante l’intero contenuto del testamento, in quanto, a differenza delle altre ipotesi di revoca, non può essere applicata solo parzialmente con riferimento solo ad alcune disposizioni testamentarie.

Inoltre, al pari delle altre ipotesi di revoca cd. volontaria, non possono essere oggetto di questo tipo di revoca legale le disposizioni a carattere non patrimoniale, come il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio ai sensi dell’articolo 254 Codice Civile.

 

Esclusione della revoca per sopravvenienza di figli.

 Il legislatore prevede due casi tassativi in cui è da escludersi la revoca per sopravvenienza di figli.

In primo luogo, quando, stante la previsione di cui la 3° comma dell’articolo 687 Codice Civile, si ha una diversa volontà del testatore ovvero quando ha già provveduto a disciplinare la sorte del suo patrimonio in caso di esistenza o sopravvenienza di figli.

Secondo l’opinione prevalente in dottrina, in questo caso è sufficiente che sia manifestata in modo chiaro ed inequivocabile la volontà del testatore di mantenere fermo il contenuto del suo testamento anche in caso di sopravvenienza di figli.

Ovviamente, per questi resta ferma la possibilità di agire in riduzione, qualora le disposizioni non revocate siano lesive della loro quota di legittima.

In secondo luogo, questa ipotesi di revoca non produce effetti nel caso in cui i figli ignorati o sopravvenuti non si presentino alla successione, in caso di commorienza, indegnità o rinunzia all’eredità e non si dà luogo alla rappresentazione, stante quanto disposto dal 4° comma dell’articolo 687 Codice Civile.