Lo scioglimento della società di persone: profili generali e permanenza del soggetto giuridico.

Lo scioglimento della società segna il venir meno dello scopo lucrativo perseguito mediante l’esercizio in comune dell’attività economica, ma non coincide con l’immediata estinzione della società. Tra il verificarsi della causa di scioglimento e la definitiva cancellazione dal Registro delle imprese si apre, infatti, una fase intermedia, tradizionalmente individuata nella liquidazione, destinata alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, alla soddisfazione dei creditori sociali e alla distribuzione dell’eventuale attivo residuo tra i soci.

Tale sequenza, comune tanto alle società di persone quanto alle società di capitali, assume tuttavia caratteristiche profondamente diverse nei due modelli organizzativi.

Nelle società di persone, infatti, la disciplina dello scioglimento e della liquidazione è fortemente permeata dall’autonomia privata e dal carattere personale del rapporto sociale. Il legislatore, coerentemente con la natura contrattuale di tali società, riconosce ai soci un ampio potere di conformazione della fase liquidatoria, sino a consentirne, in presenza di determinati presupposti, la completa omissione.

La liquidazione non costituisce, pertanto, una fase necessaria ed inderogabile della vita della società, bensì un procedimento predisposto dal Codice civile quale disciplina suppletiva, destinata ad operare in mancanza di una diversa volontà dei soci.

Prima di analizzare tale peculiare regime, appare opportuno soffermarsi su un principio di carattere generale spesso trascurato nella pratica: lo scioglimento della società non determina la cessazione del soggetto giuridico.

La società continua, infatti, ad esistere durante tutta la fase liquidatoria, conservando la propria soggettività giuridica, il proprio patrimonio e la propria capacità di essere titolare di rapporti giuridici. Ciò che muta è esclusivamente lo scopo sociale.

Se, nella fase fisiologica, l’attività dell’ente è orientata all’esercizio dell’impresa e alla produzione di utili, dopo lo scioglimento la società continua ad operare esclusivamente per realizzare il patrimonio sociale, soddisfare i creditori e distribuire l’eventuale residuo ai soci (cosiddetto scopo liquidativo).

Lo scioglimento determina, dunque, una modificazione funzionale dell’attività sociale, non già l’immediata estinzione dell’ente.

 

Le cause di scioglimento e l’efficacia ipso iure nelle società di persone.

Le cause di scioglimento delle società semplici sono disciplinate dall’articolo 2272 del Codice civile, disposizione applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche alla società in nome collettivo e alla società in accomandita semplice.

Tra le principali ipotesi previste dal legislatore si ricordano il decorso del termine di durata della società, il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, la volontà unanime dei soci, il venir meno della pluralità dei soci protrattasi oltre il termine di legge, nonché le ulteriori cause eventualmente previste dal contratto sociale.

Al verificarsi di una delle cause tipizzate dal legislatore, la società entra nella fase di liquidazione.

Sotto tale profilo emerge una delle differenze più significative rispetto alle società di capitali.

Nelle società di persone, infatti, la causa di scioglimento produce i propri effetti immediatamente, senza necessità di ulteriori adempimenti costitutivi. Lo scioglimento opera ipso iure, quale conseguenza diretta del verificarsi dell’evento previsto dalla legge o dal contratto sociale.

L’iscrizione nel Registro delle imprese delle vicende concernenti lo scioglimento assume, pertanto, funzione essenzialmente dichiarativa e pubblicitaria, senza incidere sul momento di produzione degli effetti giuridici.

La soluzione adottata dal legislatore appare perfettamente coerente con la struttura delle società di persone, nelle quali il rapporto fiduciario tra i soci e la natura contrattuale del vincolo sociale prevalgono sulle esigenze di pubblicità legale.

Il quadro muta radicalmente nelle società di capitali, dove l’articolo 2484 del Codice civile stabilisce che gli effetti dello scioglimento si producono soltanto dalla data dell’iscrizione presso il Registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano il verificarsi della causa di scioglimento ovvero della deliberazione assembleare che la accerta.

Ne consegue che, nelle società di capitali, il semplice verificarsi della causa non è sufficiente ad aprire la fase liquidatoria.

Occorre un ulteriore elemento costitutivo rappresentato dall’iscrizione nel Registro delle imprese, alla quale il legislatore attribuisce efficacia costitutiva.

La diversa disciplina trova giustificazione nella differente funzione della pubblicità nei due modelli societari.

Nelle società di persone prevale la dimensione personale del rapporto tra i soci; nelle società di capitali assume invece rilievo preminente la tutela dell’affidamento dei terzi, i quali devono poter individuare con certezza il momento a partire dal quale la società cessa di perseguire il proprio scopo lucrativo ed entra nella fase liquidatoria.

 

La liquidazione prevista dal Codice civile.

Una volta verificatasi la causa di scioglimento, la disciplina codicistica prevede l’apertura della fase di liquidazione.

Gli amministratori cessano dalle proprie funzioni gestorie e la gestione della società viene affidata ai liquidatori, i quali assumono il compito di definire i rapporti pendenti, realizzare le attività patrimoniali, soddisfare i creditori sociali e predisporre il piano di riparto dell’eventuale residuo attivo.

La funzione dei liquidatori non consiste nel proseguire l’attività d’impresa, ma nel compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione del patrimonio sociale.

La prosecuzione dell’attività imprenditoriale è consentita esclusivamente nei limiti in cui risulti strumentale al migliore realizzo dell’attivo ovvero alla più efficace definizione dei rapporti giuridici ancora pendenti.

Durante tale fase permane la separazione patrimoniale tra patrimonio sociale e patrimoni personali dei soci.

I creditori sociali devono essere soddisfatti prioritariamente mediante il patrimonio della società e soltanto successivamente, ricorrendone i presupposti, potranno agire nei confronti dei soci illimitatamente responsabili secondo le regole proprie del tipo societario.

Soltanto dopo l’integrale soddisfacimento dei creditori è possibile procedere alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci, nel rispetto delle quote di partecipazione previste dal contratto sociale o, in mancanza, secondo le disposizioni suppletive del Codice civile.

La disciplina codicistica configura, dunque, un procedimento logicamente articolato, destinato a garantire la prioritaria tutela dei creditori prima dell’attribuzione del patrimonio residuo ai soci.

 

La derogabilità della liquidazione: il ruolo dell’autonomia privata.

L’aspetto maggiormente caratterizzante della disciplina delle società di persone è rappresentato dalla possibilità – secondo la dottrina oggi maggioritaria – di derogare al procedimento liquidatorio previsto dal Codice civile.

La ragione di tale soluzione deve essere ricercata nella natura contrattuale del rapporto sociale.

Ai sensi dell’articolo 2252 del Codice civile, il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, salvo diversa pattuizione.

Tale principio trova piena applicazione anche nella fase dello scioglimento.

La disciplina della liquidazione, infatti, è generalmente considerata disponibile e derogabile, potendo i soci, con decisione unanime, disciplinare diversamente lo svolgimento del procedimento ovvero sostituirlo con modalità alternative ritenute maggiormente rispondenti ai propri interessi.

La derogabilità può riguardare, anzitutto, il quomodo della liquidazione.

I soci possono prevedere criteri differenti per la nomina dei liquidatori, attribuire loro poteri più ampi o più limitati rispetto a quelli previsti dal Codice civile, stabilire modalità diverse di realizzo dell’attivo, consentire l’assegnazione diretta di determinati beni ai soci in luogo della loro preventiva alienazione ovvero introdurre procedure semplificate di definizione dei rapporti patrimoniali.

L’autonomia privata consente, dunque, di modellare il procedimento liquidatorio in funzione delle concrete esigenze della società, purché rimanga impregiudicata la tutela dei creditori.

Ancora più significativa è la possibilità di derogare non soltanto alle modalità della liquidazione, ma alla sua stessa esistenza.

La dottrina e la prassi notarile sono infatti concordi nel ritenere che, qualora tutti i debiti sociali siano stati integralmente soddisfatti ovvero la società non presenti più passività, i soci possano unanimemente decidere di omettere del tutto la fase liquidatoria.

In tale ipotesi viene meno la funzione stessa della liquidazione.

Se non esistono creditori da tutelare, infatti, la procedura codicistica perde la propria giustificazione economico-giuridica.

I soci possono pertanto procedere direttamente alla distribuzione del patrimonio residuo e alla successiva cancellazione della società dal Registro delle imprese, senza necessità di nominare liquidatori né di seguire il procedimento previsto dagli articoli 2275 e seguenti del Codice civile.

Non si tratta di una violazione della disciplina legale, bensì di una sua legittima deroga fondata sul principio di autonomia negoziale che caratterizza le società di persone.

Naturalmente, tale possibilità presuppone che l’omissione della liquidazione non arrechi alcun pregiudizio ai creditori sociali.

La tutela di questi ultimi costituisce infatti il limite invalicabile dell’autonomia privata.

Qualora residuino debiti ovvero rapporti ancora da definire, la liquidazione conserva la propria funzione essenziale e non può essere sacrificata a vantaggio dei soci.

 

Il confronto con le società di capitali: una disciplina profondamente diversa.

La disciplina appena esaminata evidenzia una differenza sistematica di particolare rilievo rispetto alle società di capitali.

In queste ultime, infatti, la liquidazione non costituisce una disciplina semplicemente suppletiva, bensì una fase necessaria della vita dell’ente.

Una volta verificatasi la causa di scioglimento e intervenuta la relativa iscrizione nel Registro delle imprese, gli amministratori sono tenuti a convocare l’assemblea per la nomina dei liquidatori e l’intero procedimento deve svolgersi secondo la disciplina inderogabile contenuta negli articoli 2484 e seguenti del Codice civile.

L’autonomia privata incontra limiti assai più rigorosi.

I soci non possono eliminare la fase liquidatoria né sostituirla con un procedimento convenzionale, poiché la disciplina è posta non soltanto a tutela degli interessi interni della compagine sociale, ma soprattutto dell’affidamento dei creditori e dei terzi che intrattengono rapporti con la società.

La diversa soluzione adottata dal legislatore riflette la differente struttura dei due modelli societari.

Nelle società di persone prevale l’elemento personale e il rapporto fiduciario tra i soci, circostanza che giustifica un più ampio spazio riconosciuto all’autonomia negoziale.

Nelle società di capitali, invece, la centralità del patrimonio sociale quale garanzia dei creditori e la maggiore rilevanza dell’interesse dei terzi impongono una disciplina uniforme e sostanzialmente inderogabile.

Il confronto tra i due modelli dimostra come la liquidazione assolva funzioni parzialmente diverse.

Nelle società di persone essa costituisce principalmente uno strumento di sistemazione dei rapporti patrimoniali tra soci e creditori.

Nelle società di capitali essa assume anche una funzione pubblicistica di tutela dell’affidamento dei terzi e di certezza della circolazione giuridica.

 

Il ruolo del Notaio nello scioglimento e nella liquidazione delle società di persone.

La peculiare elasticità della disciplina delle società di persone attribuisce al Notaio un ruolo di particolare rilievo.

L’intervento notarile non si limita alla ricezione dell’atto di scioglimento o delle eventuali modificazioni del contratto sociale, ma implica una complessa attività di qualificazione giuridica dell’operazione e di verifica della sua conformità alla disciplina civilistica.

In primo luogo, il Notaio è chiamato ad accertare il corretto verificarsi della causa di scioglimento e a distinguere le ipotesi nelle quali essa produce effetti ipso iure da quelle, proprie delle società di capitali, nelle quali assume rilievo costitutivo l’iscrizione nel Registro delle imprese.

Ancora più delicata è la verifica della legittimità delle eventuali deroghe alla disciplina codicistica della liquidazione.

Qualora i soci intendano modificare il procedimento previsto dalla legge ovvero ometterlo integralmente, il Notaio dovrà accertare la sussistenza dell’unanimità richiesta dall’articolo 2252 del Codice civile, verificare che non residuino posizioni creditorie suscettibili di essere pregiudicate e valutare che l’operazione sia coerente con i principi posti a tutela dei terzi.

L’attività notarile assume, pertanto, una funzione di equilibrio tra autonomia privata e legalità, consentendo ai soci di avvalersi della flessibilità riconosciuta dall’ordinamento senza compromettere gli interessi dei creditori e la certezza dei traffici giuridici.