Tra gli elementi immateriali che compongono il patrimonio dell’imprenditore assumono particolare rilievo i segni distintivi dell’impresa, ossia la ditta, l’insegna e il marchio. Essi costituiscono strumenti essenziali per l’identificazione dell’attività economica sul mercato e rappresentano spesso una parte significativa del valore dell’azienda.
Quando l’imprenditore muore, sorge il problema di stabilire se tali beni possano essere trasmessi agli eredi, se seguano automaticamente le sorti dell’azienda oppure se possano essere oggetto di autonome disposizioni testamentarie.
La disciplina non è uniforme, poiché il legislatore ha attribuito ai diversi segni distintivi una natura giuridica differente, con conseguenze rilevanti anche sul piano successorio.
I segni distintivi come beni del patrimonio ereditario.
La morte dell’imprenditore determina l’apertura della successione e il trasferimento agli eredi dell’intero patrimonio del defunto, comprensivo sia dei beni materiali sia dei beni immateriali.
Tra questi ultimi rientrano anche i segni distintivi dell’impresa, che tuttavia presentano caratteristiche differenti.
Da un lato, infatti, alcuni segni sono strettamente collegati all’azienda e ne seguono normalmente le vicende circolatorie; dall’altro lato, altri godono di una maggiore autonomia e possono essere trasferiti indipendentemente dall’azienda cui erano originariamente collegati.
La diversa disciplina trova giustificazione nella funzione svolta da ciascun segno distintivo.
La ditta identifica l’imprenditore quale soggetto che esercita l’attività economica.
L’insegna individua i locali nei quali l’attività viene esercitata.
Il marchio, invece, contraddistingue i prodotti o i servizi immessi sul mercato e rappresenta uno strumento di tutela della capacità distintiva dell’impresa nei confronti della clientela.
Proprio tale differenza funzionale spiega il diverso regime successorio.
La successione nella ditta.
La disciplina della ditta è contenuta negli articoli 2563 e seguenti del Codice civile.
La ditta costituisce il nome commerciale dell’imprenditore ed è destinata ad identificarlo nell’esercizio dell’attività economica.
Essa presenta una particolare connessione con l’azienda, tanto che il legislatore ha previsto un principio di circolazione unitaria.
L’articolo 2565 del Codice civile dispone infatti che la ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda.
Ne consegue che, quando l’azienda viene trasferita mortis causa, anche la ditta segue normalmente la stessa sorte.
In altre parole, nel silenzio del testatore, il trasferimento dell’azienda agli eredi comporta anche il trasferimento della relativa ditta.
La regola è perfettamente coerente con la funzione economica della ditta, poiché consente di preservare la continuità dell’attività imprenditoriale e di mantenere il collegamento con la clientela acquisita nel tempo.
L’utilizzazione della medesima ditta da parte del successore permette infatti di evitare dispersioni dell’avviamento commerciale e di favorire la prosecuzione dell’impresa.
Il principio appena descritto non ha tuttavia carattere assoluto.
Il testatore può infatti manifestare una diversa volontà, impedendo che la ditta venga trasferita insieme all’azienda.
Tale possibilità deriva dal generale principio di autonomia testamentaria, che consente al de cuius di disciplinare la destinazione dei propri beni nei limiti stabiliti dalla legge.
Qualora il testatore escluda espressamente il trasferimento della ditta, quest’ultima non può essere utilizzata dagli eredi.
La conseguenza pratica è particolarmente significativa.
La ditta, infatti, essendo strettamente collegata alla persona dell’imprenditore e alla sua identificazione sul mercato, si estingue.
Gli eredi potranno certamente proseguire l’attività economica, ma dovranno adottare una nuova ditta conforme ai requisiti previsti dalla legge.
In tal modo viene meno la continuità del segno distintivo, pur permanendo la possibilità di proseguire l’attività imprenditoriale.
La soluzione appare coerente con la funzione identificativa della ditta, la quale, pur costituendo un bene patrimoniale, conserva un forte collegamento con la figura personale dell’imprenditore.
Il trasferimento dell’insegna.
Diversa è la posizione dell’insegna.
L’insegna identifica i locali nei quali viene esercitata l’attività imprenditoriale e costituisce un segno distintivo strettamente collegato all’esercizio dell’azienda.
Il Codice civile non contiene una disciplina dettagliata della sua circolazione, ma la dottrina e la giurisprudenza sono sostanzialmente concordi nel ritenere che essa segua le sorti dell’azienda.
Pertanto, quando l’azienda viene trasferita agli eredi, anche l’insegna si trasferisce automaticamente, salvo diversa volontà del testatore o salvo che particolari circostanze rendano incompatibile tale soluzione.
Anche in questo caso la regola risponde ad evidenti esigenze di continuità aziendale, evitando che il luogo nel quale viene esercitata l’attività perda improvvisamente il proprio elemento identificativo nei confronti della clientela.
Il marchio e la sua autonomia.
La disciplina del marchio è profondamente diversa.
Con l’entrata in vigore del Codice della proprietà industriale (Decreto Legislativo n. 30 del 2005), il legislatore ha progressivamente accentuato l’autonomia del marchio rispetto all’azienda.
L’articolo 23 del Codice della proprietà industriale stabilisce infatti che il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è registrato.
La norma ha definitivamente superato il tradizionale principio secondo cui il marchio poteva circolare soltanto insieme all’azienda.
Oggi il marchio costituisce un vero e proprio bene immateriale autonomo, liberamente trasferibile, purché il suo utilizzo non sia idoneo ad ingannare il pubblico circa la provenienza, la qualità o le caratteristiche dei prodotti o dei servizi.
Tale principio trova piena applicazione anche nella successione mortis causa.
Proprio in ragione della sua autonomia patrimoniale, il marchio può costituire oggetto di specifiche disposizioni testamentarie.
Il testatore può quindi attribuire il marchio ad un soggetto diverso da colui che riceve l’azienda.
Può, ad esempio, lasciare l’azienda ad un figlio e attribuire il marchio ad un altro erede oppure ad un terzo.
Si tratta di una possibilità che non incontra, sotto il profilo civilistico, particolari limitazioni, fermo restando il rispetto dei diritti dei legittimari e del divieto di utilizzare il marchio in modo tale da trarre in inganno i consumatori.
Naturalmente, una simile scelta potrebbe risultare poco opportuna sotto il profilo economico, poiché la separazione tra azienda e marchio rischia di compromettere il valore dell’impresa o di creare difficoltà nella prosecuzione dell’attività.
Si tratta, tuttavia, di valutazioni di opportunità che non incidono sulla validità della disposizione testamentaria.
Se il testatore non detta alcuna specifica disposizione, il marchio entra a far parte dell’asse ereditario come qualsiasi altro bene.
Esso viene quindi acquistato dagli eredi secondo le ordinarie regole della successione.
Qualora l’azienda venga attribuita ad un unico successore nell’ambito della divisione ereditaria, normalmente anche il marchio seguirà l’azienda, sia per ragioni di funzionalità economica sia per evitare una comunione su un bene destinato all’esercizio dell’impresa.
Qualora invece il marchio cada in comunione ereditaria, gli eredi potranno successivamente disciplinarne l’utilizzazione mediante accordi oppure procedere alla sua assegnazione in sede di divisione.
I profili di interesse notarile.
La diversa disciplina dei segni distintivi assume particolare rilievo anche nell’attività notarile.
In sede di predisposizione del testamento, infatti, il notaio deve valutare attentamente la composizione del patrimonio aziendale e verificare se il testatore intenda mantenere unitaria la destinazione dell’azienda e dei relativi segni distintivi oppure perseguire una diversa pianificazione successoria.
Particolare attenzione richiede il marchio, la cui autonomia circolatoria consente soluzioni estremamente flessibili ma impone altresì di considerare gli effetti economici della separazione rispetto all’azienda.
Con riferimento alla ditta, invece, occorre ricordare che un’espressa esclusione del suo trasferimento comporterà l’impossibilità per gli eredi di continuare ad utilizzarla, con conseguente necessità di adottare una nuova denominazione imprenditoriale.
Considerazioni conclusive.
La disciplina della circolazione mortis causa dei segni distintivi riflette la diversa natura giuridica dei singoli istituti.
La ditta conserva uno stretto collegamento con l’azienda e, indirettamente, con la persona dell’imprenditore: per tale ragione, nel silenzio del testatore, segue il trasferimento dell’azienda, mentre una diversa volontà determina la sua estinzione.
L’insegna, pur in assenza di una disciplina espressa, è generalmente considerata accessoria all’azienda e ne segue normalmente le vicende successorie.
Il marchio, invece, rappresenta il segno distintivo dotato della maggiore autonomia patrimoniale. La disciplina del Codice della proprietà industriale ne consente infatti la libera circolazione anche separatamente dall’azienda, permettendo al testatore di attribuirlo a soggetti diversi rispetto ai successori dell’impresa.
La corretta pianificazione successoria dell’azienda non può quindi prescindere da un’attenta valutazione della sorte dei segni distintivi, il cui diverso regime giuridico consente di modellare il passaggio generazionale dell’impresa secondo le specifiche esigenze dell’imprenditore, senza tuttavia trascurare le esigenze di continuità aziendale e di tutela dell’affidamento del mercato.
