Premessa
La legge 2 dicembre 2025, n. 182 ha introdotto una rilevante revisione della disciplina della tutela dei legittimari, intervenendo, tra l’altro, sugli articoli 561, 563, 2648 e 2652 del codice civile. La finalità è duplice: rendere più sicura la circolazione dei beni di provenienza donativa e rendere più agevole la ricostruzione della continuità delle trascrizioni nelle vicende successorie.
Il mutamento più significativo investe la provenienza donativa. Il legislatore non ha eliminato l’azione di riduzione né la tutela reale del legittimario nei confronti del donatario che conserva il bene; ha però limitato drasticamente il rischio restitutorio per i terzi aventi causa dal donatario. L’acquisto del terzo avente causa dal donatario non è più, in via generale, esposto alla perdita del bene per effetto della riduzione, ferma la tutela reale del legittimario contro il donatario che conservi il bene e salvo il disposto dell’articolo 2652, primo comma, n. 1, c.c.
Diverso è il quadro della provenienza successoria. Anche dopo la stabilizzazione dei rapporti con i legittimari, l’acquisto da chi si qualifica erede o legatario richiede una verifica autonoma della continuità delle trascrizioni e della possibile apparenza della qualità successoria. L’erede apparente e, con una tutela sensibilmente diversa, il legatario apparente rappresentano rischi residui nella circolazione dei beni di provenienza mortis causa.
La riforma non rende quindi equivalenti la provenienza donativa e quella successoria: attenua in misura decisiva il rischio della prima, ma non elimina le cautele necessarie per la seconda.
1. Circolazione dei beni di provenienza donativa.
1.La logica della riforma
La riforma del 2025 si pone in una posizione intermedia tra il precedente sistema italiano, caratterizzato da una tutela reale incisiva del legittimario anche verso gli aventi causa dal donatario, e i modelli nei quali la lesione di legittima produce soltanto una tutela per equivalente.
Il dato fondamentale è il seguente: la riduzione continua a incidere sul rapporto tra legittimario leso e donatario, ma, nei rapporti con gli aventi causa dal donatario, il rischio è ricondotto in via generale sul piano obbligatorio. Ne deriva un rafforzamento della stabilità degli acquisti e delle garanzie reali aventi a oggetto beni di provenienza donativa.
2.Il donatario conserva il bene
Se il donatario conserva il bene fino alla morte del donante, la riforma non determina un sostanziale mutamento della tutela del legittimario.
Il legittimario che ritenga lesa la propria quota di riserva può proporre e trascrivere la domanda di riduzione nei termini prescrizionali. Ottenuta la riduzione, se il donatario non restituisce spontaneamente il bene, il legittimario può domandarne la restituzione ai sensi dell’articolo 561 c.c.
In questa ipotesi la tutela conserva carattere reale: il bene, rimasto nel patrimonio del donatario, può essere recuperato in natura nei limiti in cui ciò sia necessario alla reintegrazione della riserva. Ottenuta la riduzione, il legittimario può domandare la restituzione del bene rimasto nel patrimonio del donatario; gli effetti verso i terzi e l’opponibilità delle domande dipendono dal sistema della trascrizione, in particolare dall’articolo 2652, primo comma, n. 1, c.c.
È quindi opportuno che il donatario sia informato, già nell’atto di donazione, della permanenza del rischio di riduzione e di restituzione diretta per il periodo successivo all’apertura della successione del donante.
3.Pesi e ipoteche costituiti dal donatario
Occorre distinguere la posizione di pesi e ipoteche costituiti dal donatario prima o dopo la trascrizione della domanda di riduzione.
L’articolo 561 c.c. presenta oggi una disciplina non perfettamente sovrapponibile per legatario e donatario. Il primo comma conserva la regola della liberazione dell’immobile restituito dai pesi e dalle ipoteche costituiti dal legatario o dal donatario, salvo il disposto dell’articolo 2652, primo comma, n. 8, c.c.; il secondo comma disciplina invece, specificamente, i pesi e le ipoteche costituiti dal donatario, che restano efficaci con obbligo di compensazione in denaro, salvo il disposto dell’articolo 2652, primo comma, n. 1, c.c.
Il termine “vincolo” non deve essere impiegato in modo indiscriminato. Esso può riferirsi a fattispecie eterogenee — urbanistiche, paesaggistiche, convenzionali, di destinazione, giudiziali o pubblicitarie — non automaticamente assimilabili ai pesi, ai diritti reali minori o alle ipoteche cui si riferisce l’articolo 561 c.c. Per restare aderenti alla norma, è preferibile parlare di “pesi e ipoteche” oppure di “peso o garanzia”, precisando poi la natura concreta della formalità o del diritto considerato.
Se il donatario ha gravato l’immobile con pesi o ipoteche anteriormente alla trascrizione della domanda di riduzione, tali formalità restano efficaci nei termini previsti dal nuovo articolo 561 c.c., fermo il sistema dell’articolo 2652, n. 1, c.c. Il bene può essere restituito, in tutto o nella quota necessaria, per realizzare la reintegrazione della riserva del legittimario; ma, nella misura in cui il peso o l’ipoteca gli siano opponibili, esso resta gravato dalla relativa formalità.
La conseguente diminuzione di valore deve essere compensata dal donatario in denaro, nella misura necessaria a reintegrare la quota riservata al legittimario. Alla tutela reale sul bene si affianca, dunque, una tutela creditizia contro il donatario.
Se il donatario è insolvente e non adempie all’obbligo di compensazione, opera il meccanismo previsto dalla disciplina riformata: il valore della donazione non recuperabile dal patrimonio del donatario viene detratto dalla massa di calcolo della riunione fittizia. Il sacrificio non ricade così esclusivamente sul legittimario direttamente leso, ma viene distribuito secondo il regolamento della riserva. Restano ferme le ragioni di credito verso il donatario, se e quando questi acquisti nuovi beni sui quali il creditore possa soddisfarsi.
Se, invece, il peso o l’ipoteca sono costituiti dopo la trascrizione della domanda di riduzione, trova applicazione la regola della priorità della trascrizione, nei limiti e alle condizioni stabilite dall’articolo 2652, n. 1, c.c. Il terzo che abbia acquistato o iscritto una garanzia successivamente alla domanda ritualmente trascritta non può invocare la protezione accordata agli acquisti anteriori. Non rileva, in sé, il maggior o minor tempo trascorso dalla trascrizione della donazione: ciò che rileva è la sequenza delle formalità e l’opponibilità della domanda di riduzione nel sistema dell’articolo 2652, primo comma, n. 1, c.c.
4.Alienazione a titolo oneroso dal donatario
La maggiore innovazione riguarda l’alienazione onerosa del bene donato.
Il donatario che abbia trasferito il bene resta obbligato a compensare in denaro il legittimario, entro il limite necessario a reintegrare la sua quota di riserva. Nei rapporti tra donatario e legittimario, dunque, la tutela assume natura patrimoniale.
L’acquirente a titolo oneroso dal donatario non subisce invece un’azione restitutoria sul bene acquistato. L’articolo 563 c.c. sottrae l’acquisto del terzo alle conseguenze reali della riduzione, ferma la disciplina dell’articolo 2652, n. 1, c.c. per gli effetti delle domande trascritte.
Rispetto al precedente sistema, non occorre più attendere il decorso del termine ventennale dalla trascrizione della donazione per eliminare il rischio restitutorio dell’acquirente. Il rischio della lesione di legittima è trasferito sul rapporto patrimoniale con il donatario.
5.Alienazione a titolo gratuito dal donatario
La posizione dell’avente causa a titolo gratuito non è identica a quella dell’acquirente oneroso.
La riduzione non pregiudica il terzo avente causa dal donatario sul piano reale; tuttavia, se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari entro il limite del vantaggio conseguito.
Il nuovo secondo comma dell’articolo 563 c.c. distingue quindi nettamente le due posizioni. L’acquirente oneroso è protetto sul bene e non risponde al posto del donatario. L’avente causa gratuito, pur non perdendo il bene, può essere chiamato a una responsabilità patrimoniale intra vires, cioè non eccedente il vantaggio ricevuto con l’acquisto gratuito.
La distinzione riflette il diverso bilanciamento tra chi acquista sostenendo un corrispettivo e chi consegue un vantaggio gratuito. In entrambe le ipotesi non si ripristina un’azione restitutoria reale sul bene del terzo; nella seconda, tuttavia, permane un rimedio obbligatorio sussidiario in favore del legittimario.
6.Disciplina transitoria
Per le successioni aperte prima delle ore 00.00 del 18 dicembre 2025, il regime anteriore può continuare a operare soltanto alle condizioni previste dalla disciplina transitoria dell’articolo 44, comma 2, della legge n. 182/2025.
Il riferimento normativo diretto è l’articolo 44, comma 2, della legge 2 dicembre 2025, n. 182, il quale condiziona la conservazione della disciplina previgente al compimento, entro i termini ivi stabiliti, delle formalità relative alla domanda di riduzione o all’opposizione alla donazione.
La norma transitoria ha eccezionalmente consentito, per il limitato periodo da essa previsto, la notificazione e trascrizione dell’opposizione anche quando il donante fosse già deceduto; si tratta di una deroga circoscritta alla disciplina intertemporale e non di un principio generalizzabile.
Decorso il termine del 18 giugno 2026 senza gli adempimenti richiesti, anche le vicende riferite a donazioni anteriori restano assoggettate alla nuova disciplina. Per la verifica di singoli casi, resta essenziale controllare la data di apertura della successione, l’eventuale trascrizione dell’opposizione e quella della domanda di riduzione.
In termini pratici, occorre distinguere: il donante ancora vivente al 18 dicembre 2025, cui si applica la nuova disciplina; la successione aperta prima del 18 dicembre 2025, con formalità conservativa eseguita nel termine transitorio, alla quale continua ad applicarsi il regime previgente; la successione aperta prima del 18 dicembre 2025, ma senza formalità nel termine transitorio, assoggettata alla nuova disciplina.
7.Rinuncia preventiva all’azione restitutoria verso il donatario
Dopo la riforma, è dibattuta l’ammissibilità della rinuncia preventiva all’azione di restituzione prevista dall’articolo 561 c.c. contro il donatario che conserva il bene.
La rinuncia preventiva all’azione di riduzione resta preclusa dall’articolo 557, secondo comma, c.c. Il problema è se, senza incidere su tale indisponibilità, possa essere oggetto di autonoma rinuncia preventiva la sola restituzione in natura del bene contro il donatario.
Secondo una tesi negativa, l’azione restitutoria sarebbe una mera prosecuzione della riduzione e non potrebbe essere oggetto di rinuncia preventiva, perché una diversa conclusione si porrebbe in tensione con il divieto dei patti successori rinunziativi e con l’indisponibilità dell’azione di riduzione.
Secondo la tesi positiva, accolta in particolare nello Studio CNN 06-2026/C, l’azione di restituzione può essere valutata autonomamente rispetto alla riduzione. A sostegno di questa impostazione vengono richiamati la libertà negoziale, il precedente della rinunciabilità della restituzione prevista dal previgente articolo 563 c.c., l’autonoma rubrica del nuovo articolo 561 c.c. e la distinzione processuale tra giudizio di riduzione e domanda restitutoria.
La questione non può dunque essere presentata come pacifica. La rinunciabilità preventiva dell’azione restitutoria contro il donatario, dopo la novella, resta oggetto di dibattito. Essa non equivale alla rinuncia all’azione di riduzione, soggetta ai limiti di indisponibilità stabiliti dalla legge; tuttavia, la sua ammissibilità richiede un esame puntuale della fattispecie, della struttura concreta dell’atto e della posizione dei legittimari coinvolti.
2. Circolazione dei beni di provenienza testamentaria.
1.Il rischio di riduzione nei confronti di erede e legatario
La riforma sulle donazioni non equivale a una generale abolizione del rischio di restituzione per i beni di provenienza successoria.
Quando il bene sia stato attribuito per testamento a un erede o a un legatario e venga poi venduto o ipotecato, la tutela dei legittimari continua a dipendere dalla disciplina della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie e dalla relativa pubblicità immobiliare. Rileva, in particolare, l’articolo 2652, primo comma, n. 8, c.c.
Il rischio riguarda tanto l’avente causa dall’erede testamentario quanto l’avente causa dal legatario; in entrambi i casi l’effetto della trascrizione della domanda di riduzione va verificato alla luce dell’articolo 2652, primo comma, n.8, c.c., che costituisce una disciplina speciale rispetto alla priorità ordinaria delle formalità.
Se la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie è trascritta entro tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che l’accoglie pregiudica i diritti acquistati dai terzi, anche se derivanti da atti anteriormente trascritti o iscritti, secondo la disciplina dell’articolo 2652, primo comma, n. 8, c.c. La regola mantiene, nel triennio, un rischio reale per il terzo acquirente o creditore ipotecario.
Trascorsi tre anni dall’apertura della successione, se l’acquisto oneroso del terzo è stato anteriormente trascritto o iscritto rispetto alla domanda, il legittimario non può recuperare il bene contro quel terzo: la sua tutela si concentra sul rapporto obbligatorio con l’erede o il legatario.
Ne deriva una prima fondamentale cautela: per un acquisto da erede testamentario o da legatario, il decorso del triennio dall’apertura della successione non elimina ogni rischio successorio, ma stabilizza il rischio connesso alla riduzione per lesione di legittima nei limiti risultanti dalla disciplina dell’articolo 2652, n. 8, c.c.
3. Erede e legatario apparente: rischi residui della provenienza successoria
1.L’erede apparente: nozione e disciplina
L’erede apparente è colui che, pur non essendo effettivamente erede, appare tale e dispone di beni ereditari come se ne fosse titolare. La sua apparenza può dipendere da un testamento successivamente ritenuto inefficace, da una diversa ricostruzione della devoluzione legittima, dall’emersione di un erede con titolo prevalente, dall’invalidità di un atto successorio o da altre vicende che rendano inesistente o inefficace il suo acquisto ereditario.
La figura non coincide con quella del donatario. Il donatario è, di regola, effettivo titolare del bene ricevuto mediante una donazione inter vivos; il suo acquisto può essere sottoposto a riduzione dopo la morte del donante, ma non è un acquisto apparente. L’erede apparente, invece, non è il titolare effettivo dell’eredità o del diritto ereditario che pretende di trasferire.
Per questa ragione, la riforma dell’articolo 563 c.c. non neutralizza il rischio dell’acquisto dall’erede apparente. Essa riguarda gli aventi causa dal donatario soggetto a riduzione; non modifica la disciplina della petizione ereditaria e della protezione del terzo prevista dall’articolo 534 c.c.
Il vero erede può esercitare l’azione di petizione ereditaria contro chi possiede beni ereditari senza titolo o in base a un titolo inefficace. L’azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione rispetto ai singoli beni. L’articolo 534, secondo comma, c.c. tutela l’acquirente a titolo oneroso dall’erede apparente che versi in buona fede. Per gli immobili, il terzo deve inoltre curare la pubblicità del proprio acquisto: ai sensi dell’articolo 534, terzo comma, c.c., l’acquisto a titolo di erede e l’acquisto dall’erede apparente devono essere stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell’acquisto da parte del vero erede o legatario, ovvero alla trascrizione della domanda giudiziale contro l’erede apparente.
Sul piano sostanziale, l’articolo 534 c.c. richiede quindi l’acquisto oneroso e la buona fede del terzo. Sul piano immobiliare, assumono rilievo la trascrizione dell’acquisto mortis causa dell’erede apparente, la trascrizione del successivo acquisto del terzo e la priorità di tali formalità rispetto alla trascrizione dell’acquisto del vero erede o legatario, ovvero della domanda giudiziale proposta contro l’erede apparente.
Non si deve invece introdurre, in questa fattispecie, un autonomo termine quinquennale. Il riferimento al quinquennio attiene al diverso regime di tutela degli acquisti dal legatario apparente, disciplinato dall’articolo 2652, primo comma, n. 7, c.c.
2.Il legatario apparente
La protezione prevista dall’articolo 534 c.c. per il terzo che acquista dall’erede apparente non si estende automaticamente al terzo che acquista dal legatario apparente.
Il problema si pone quando una disposizione testamentaria, apparentemente efficace, attribuisca un bene determinato a un soggetto qualificato come legatario, ma tale attribuzione risulti poi inefficace, ad esempio per invalidità o inefficacia del testamento, per emersione di una disposizione incompatibile o per altra ragione che privi il legatario del diritto di disporre del bene.
In questa ipotesi, il terzo acquirente non può invocare l’articolo 534 c.c. La protezione del suo acquisto immobiliare va valutata alla luce dell’articolo 2652, primo comma, n. 7, c.c. Se la domanda giudiziale idonea a contestare l’acquisto del legatario apparente è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione dell’acquisto a titolo di legato, la sentenza che l’accoglie non pregiudica il terzo che abbia acquistato a titolo oneroso e in buona fede dal legatario apparente, purché il suo acquisto sia stato anteriormente trascritto.
Il quinquennio, dunque, non è un requisito dell’acquisto dall’erede apparente: costituisce invece il presidio pubblicitario che, nella fattispecie del legatario apparente, consente di stabilizzare l’acquisto oneroso e in buona fede del terzo. La preventiva trascrizione dell’acquisto a titolo di legato è perciò essenziale.
3.Perché costituiscono rischi rimanenti
Il decorso del triennio dall’apertura della successione e la stabilizzazione dell’acquisto rispetto alla riduzione testamentaria non bastano, da soli, a rendere definitivamente sicuro l’acquisto da chi dichiara di essere erede o legatario.
Nel caso dell’erede apparente, il vero erede può agire in petizione ereditaria; l’acquirente dall’erede apparente può conservare il proprio acquisto soltanto se ricorrono i presupposti dell’articolo 534 c.c. e se sono state rispettate le pertinenti formalità di trascrizione. Nel caso del legatario apparente, non opera l’articolo 534 c.c. e la tutela del terzo dipende dal diverso meccanismo previsto dall’articolo 2652, primo comma, n. 7, c.c.
L’assenza della trascrizione dell’acquisto mortis causa dell’alienante non esclude automaticamente la buona fede del terzo, ma rende più fragile il quadro pubblicitario sul quale l’acquirente pretende di avere fatto affidamento e impone una verifica rafforzata della provenienza.
La provenienza successoria presenta quindi tre piani distinti di controllo:
- il rischio di riduzione per lesione di legittima, che dipende dalla natura testamentaria dell’acquisto, dal decorso del triennio e dal regime delle trascrizioni della domanda;
- il rischio di apparenza ereditaria, disciplinato dall’articolo 534 c.c. e dalle formalità previste dal suo terzo comma;
- il rischio di apparenza del legato, per il quale rileva il differente regime pubblicitario dell’articolo 2652, primo comma, n. 7, c.c.
4.La continuità delle trascrizioni come presidio
Il principale presidio pratico contro i rischi dell’erede e del legatario apparente è la ricostruzione e la pubblicità dell’intera catena degli acquisti mortis causa.
Occorre verificare che ogni passaggio ereditario sia assistito da una trascrizione idonea: accettazione espressa, accettazione tacita risultante da un titolo idoneo, acquisto verificatosi ai sensi dell’articolo 485 c.c. ove ne ricorrano i presupposti, acquisto testamentario e successive vicende traslative.
La riforma dell’articolo 2648, terzo comma, c.c. facilita la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità. Essa consente la trascrizione non soltanto sulla base dell’atto che rivela l’accettazione tacita, ma anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’erede o da un suo successore a titolo universale e attestante l’accettazione tacita ai sensi dell’articolo 476 c.c. oppure l’avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell’articolo 485 c.c.
La semplificazione non elimina l’esigenza di un controllo rigoroso. La dichiarazione deve essere inserita in un titolo idoneo alla trascrizione e deve riferire, con precisione, il fatto acquisitivo che si assume verificato. Non è sufficiente una generica dichiarazione notarile o comunale priva dei requisiti formali richiesti dalla pubblicità immobiliare.
“Salvare tutti gli anelli della catena” delle trascrizioni non è una mera esigenza formale. È il modo per consentire al terzo acquirente oneroso di dimostrare, in caso di futura contestazione, di avere fatto affidamento su una situazione pubblicitaria completa e di avere acquistato in buona fede.
5.Esempi operativi
Tizio muore lasciando un immobile. Caia, indicata in un testamento, si qualifica come unica erede e vende l’immobile a Sempronio. Successivamente emerge un testamento posteriore, o un diverso titolo successorio, dal quale risulta che Caia non era erede oppure lo era soltanto per una quota minore.
Se l’acquisto mortis causa di Caia è stato ritualmente trascritto, Sempronio ha acquistato a titolo oneroso, ha trascritto il proprio acquisto ed era in buona fede, la sua posizione può essere protetta ai sensi dell’articolo 534 c.c., purché le formalità previste dall’articolo 534, terzo comma, c.c. siano anteriori alla trascrizione dell’acquisto del vero erede o legatario ovvero alla trascrizione della domanda giudiziale contro Caia.
Diversamente, si immagini che il testamento attribuisca l’immobile Alfa a Caia a titolo di legato e Caia lo venda a Sempronio. Se in seguito il legato risulta inefficace, Sempronio non beneficia della disciplina dell’articolo 534 c.c. La stabilità del suo acquisto dipende dal regime dell’articolo 2652, primo comma, n. 7, c.c., dalla trascrizione dell’acquisto a titolo di legato, dalla propria buona fede e dal decorso del termine quinquennale previsto dalla disposizione.
4. Check-list notarile e operativa.
Nella circolazione di un immobile di provenienza donativa occorre verificare:
- la data dell’atto di donazione;
- se il donante sia vivente o deceduto;
- la data di apertura della successione del donante;
- la presenza di legittimari e la possibile lesione di riserva;
- l’eventuale trascrizione della domanda di riduzione;
- l’eventuale esistenza di pesi, ipoteche o altri diritti opponibili;
- se l’acquirente dal donatario acquisti a titolo oneroso o gratuito;
- per le successioni anteriori alla riforma, l’eventuale trascrizione dell’opposizione o della domanda di riduzione entro i termini transitori.
Nella circolazione di un immobile di provenienza testamentaria o ereditaria occorre verificare:
- la data di apertura della successione;
- l’esistenza di disposizioni testamentarie e la relativa pubblicità;
- il decorso del termine triennale rilevante ai sensi dell’articolo 2652, n. 8, c.c.;
- l’eventuale trascrizione di una domanda di riduzione;
- la qualità dell’alienante quale erede o legatario;
- la continuità delle trascrizioni dal de cuius all’alienante;
- la trascrizione dell’accettazione di eredità, espressa o tacita, ovvero dell’acquisto ex articolo 485 c.c.;
- eventuali successioni intermedie non pubblicizzate;
- per l’erede apparente, la ricorrenza dei requisiti dell’articolo 534 c.c. e la priorità delle formalità previste dal suo terzo comma;
- per il legatario apparente, la trascrizione dell’acquisto a titolo di legato, la buona fede dell’acquirente oneroso e il termine quinquennale rilevante ai sensi dell’articolo 2652, primo comma, n. 7, c.c.
Conclusioni
La legge n. 182 del 2025 modifica profondamente il sistema della provenienza donativa: il terzo acquirente oneroso dal donatario è oggi, in via generale, sottratto al rischio di restituzione del bene per effetto della riduzione. La tutela del legittimario non scompare, ma si concentra principalmente sulla compensazione pecuniaria dovuta dal donatario e, in caso di insolvenza, entro limiti determinati, dall’avente causa gratuito.
Questa stabilizzazione non può però essere estesa indistintamente alla provenienza successoria. Per i beni attribuiti per testamento resta necessario considerare la disciplina dell’azione di riduzione e la speciale rilevanza del triennio previsto dall’articolo 2652, n. 8, c.c. Restano inoltre autonomi i rischi derivanti dall’apparenza della qualità di erede o di legatario.
L’acquisto da chi si dichiara erede non è definitivamente sicuro solo perché sono trascorsi tre anni dall’apertura della successione o perché non risultano domande di riduzione. Occorre verificare che l’alienante sia il vero erede e che la catena delle trascrizioni sia completa. L’articolo 534 c.c. protegge l’acquirente oneroso in buona fede dall’erede apparente, a condizione che siano rispettate le formalità previste dal suo terzo comma.
Se, invece, l’alienante è un legatario apparente, l’acquirente non può invocare l’articolo 534 c.c. La stabilità dell’acquisto va verificata nel diverso quadro dell’articolo 2652, primo comma, n. 7, c.c., in cui assume rilievo il decorso del quinquennio dalla trascrizione del legato.
La sintesi è quindi la seguente: la riforma ha reso molto più sicura la circolazione dei beni di provenienza donativa; nella provenienza successoria, invece, l’accertamento della qualità ereditaria o di legatario, la continuità delle trascrizioni e l’esatta individuazione del regime pubblicitario applicabile restano condizioni essenziali per ridurre il rischio di future rivendicazioni.
