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CESSIO BONORUM:  AFFIDARSI AI CREDITORI PER SUPERARE L’INSOLVENZA

 

Quando un debitore si trova in una condizione di insolvenza conclamata, ma desidera evitare la lunga e onerosa strada dell’esecuzione forzata, l’ordinamento prevede uno specifico strumento che gli consente di superare la situazione di insolvenza tramite il ricorso ad una soluzione di natura contrattuale: la cessio bonorum, o cessione dei beni ai creditori. 

Si tratta di uno strumento meno noto rispetto alle procedure concorsuali (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, etc.), ma ancora oggi utile per chi vuole affrontare con trasparenza e collaborazione una situazione debitoria non sostenibile.

La cessio bonorum, prevista dagli artt. 1977 e seguenti del Codice civile, è un contratto tipico che consente infatti al debitore di mettere volontariamente il proprio patrimonio a disposizione dei creditori, affinché questi procedano a liquidarlo, destinando i proventi al soddisfacimento delle proprie ragioni. Per il debitore, è un atto di responsabilità, ma anche una forma di tutela che, in certe condizioni, può risultare più vantaggiosa per tutte le parti coinvolte.

 

Cos’è la cessio bonorum e come funziona.

Prevista dagli articoli 1977 e seguenti del Codice civile, la cessio bonorum (o cessione dei beni ai creditori) si realizza attraverso un contratto, in forza del quale il debitore cede determinati beni (mobili, immobili, o entrambi) ai suoi creditori, conferendo loro un mandato con rappresentanza irrevocabile a venderli e a ripartirne il ricavato, fino alla concorrenza dei rispettivi crediti.

Nonostante ciò che porterebbe a credere il nomen iuris, dunque, la cessio bonorum non è un contratto ad effetti reali, che realizza un effetto traslativo dei beni dal debitore ai creditori: i beni rimangono intestati al debitore fino al momento della vendita, ma a tali beni viene “impressa una destinazione determinata” (cioè, essere venduti per ripagare i debiti del proprietario), che, nel caso in cui la cessio bonorum ha ad oggetto beni immobili, viene resa nota ai terzi, tramite la trascrizione nei pubblici registri ex art. 2687 del Codice civile

I creditori agiscono non come proprietari dei beni, ma come mandatari del proprietario (debitore), legittimati a liquidare i beni nell’interesse proprio e degli altri creditori eventualmente aderenti. L’irrevocabilità del mandato, invero, discende proprio dall’interesse proprio che i mandatari hanno rispetto all’adempimento del mandato (cosiddetto mandato in rem propriam, irrevocabile ex art. 1723 del Codice civile)

Come accennato, una volta concluso il contratto, i beni oggetto dell’accordo non possono più essere alienati o gravati dal debitore, e tale vincolo è opponibile ai terzi, proprio in forza della trascrizione del contratto su tutti gli immobili oggetto del contratto. Il notaio, in questo, svolge un ruolo essenziale: assicura la correttezza dell’atto, ne cura la trascrizione e certifica la legalità delle operazioni.

 

Esempi concreti: quando la cessio bonorum può essere utile.

Per comprendere meglio l’utilità concreta della cessio bonorum, immaginiamo alcuni scenari reali.

Caso 1 – Il piccolo imprenditore artigiano.

Un artigiano titolare di una piccola falegnameria accumula debiti significativi a causa del calo della domanda e dell’aumento dei costi di materie prime ed energia. Possiede un laboratorio, alcuni macchinari e un furgone, ma non ha liquidità sufficiente per coprire le passività. Temendo il pignoramento dei beni aziendali, propone ai suoi principali creditori – tra cui fornitori e un istituto di credito – di cedere loro la disponibilità dei beni, affinché possano venderli e soddisfare pro quota i rispettivi crediti. Con l’assistenza del notaio, redige un atto di cessio bonorum, evita l’esecuzione forzata, conserva una parte del ricavato della vendita (cioè, la parte di prezzo eccedente dopo che tutti i creditori sono stati soddisfatti) e mantiene buoni rapporti commerciali.

Caso 2 – L’ex professionista in pensione.

Un medico in pensione, gravato da debiti fiscali e mutui contratti in passato per finanziare studi universitari dei figli, non riesce più a far fronte agli impegni mensili. Pur avendo cessato l’attività, dispone ancora di una casa al mare e di una quota in un immobile a suo tempo ricevuto per donazione dal padre. Decide di proporre all’Agenzia delle Entrate e agli altri creditori una cessione di questi beni, per evitare il pignoramento della prima casa. I creditori accettano, e il notaio redige un atto che consente di liquidare il patrimonio del debitore in modo ordinato, evitando ulteriori spese giudiziarie.

Caso 3 – Il lavoratore dipendente con beni ereditari.

Un lavoratore dipendente eredita, insieme a dei debiti del de cuius, un immobile in comproprietà con i fratelli. Gli altri coeredi non vogliono vendere, ma lui non ha la possibilità di far fronte ai creditori personali. Decide quindi di cedere solo la sua quota indivisa ai creditori, che potranno poi liquidarla o gestirla nei tempi e modi più opportuni. Così evita di essere aggredito su altri beni personali.

 

La cessio bonorum e le procedure concorsuali: convivenza o alternativa?

In forza di tutto quanto finora osservato, un interrogativo che può sorgere spontaneo è se la cessio bonorum sia alternativa o integrabile rispetto alle procedure concorsuali (come la liquidazione giudiziale, il concordato preventivo o le procedure da sovraindebitamento previste per i consumatori). La risposta dipende dal tipo di debitore e dalla sua situazione patrimoniale.

La cessio bonorum è una figura prevista dal Codice civile, non disciplinata dalla legge fallimentare (oggi, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Proprio per questo motivo:

  • È aperta a qualsiasi debitore, non è riservata a imprenditori commerciali: può essere utilizzata da professionisti, artigiani, persone fisiche non fallibili, e anche da imprese minori;
  • Può essere stipulata per qualsiasi debito, a prescindere dall’importo, non essendo necessario che il debitore si trovi in cui situazione di crisi o insolvenza.

Pertanto, nel caso di un imprenditore commerciale che potrebbe essere soggetto a liquidazione giudiziale, la cessio bonorum non esclude l’apertura di una procedura concorsuale, se ricorrono i presupposti di legge. Tuttavia, può anticipare o integrare un percorso negoziale (come nel concordato con cessione dei beni), oppure essere utilizzata in alternativa, quando si voglia evitare la dichiarazione di insolvenza e affrontare la situazione con un approccio più flessibile e meno stigmatizzante. 

Il Codice della crisi e dell’insolvenza, poi, ha introdotto nel panorama delle procedure volte alla composizione della crisi, istituti nuovi, come la composizione negoziata della crisi e la liquidazione controllata del sovraindebitato, che possono convivere con forme contrattuali come la cessio bonorum. Anzi, in molti casi, la cessione dei beni ai creditori può rappresentare la base di partenza per una composizione giudiziale o stragiudiziale della crisi.

 

Quali sono i vantaggi per il debitore?

Da quanto sin qui detto, i benefici della cessio bonorum, se ben impostata, sono molteplici:

  • si evitano i costi e i tempi dell’esecuzione forzata;
  • si limita il danno reputazionale del debitore;
  • si mantengono migliori rapporti con i creditori, che spesso accettano più volentieri un accordo diretto, che mostra la buona volontà del debitore di attivarsi per soddisfare i propri debiti;
  • si ottiene la liberazione parziale o totale dal debito, se il ricavato è sufficiente;
  • si protegge il residuo patrimoniale (se previsto), evitando l’erosione totale dei beni e dunque evitando le il debitore finisca per subire una perdita patrimoniale superiore all’effettivo importo dei debiti.

Il tutto avviene in un quadro trasparente e formalmente garantito, grazie all’intervento del notaio, che assicura il rispetto della normativa, l’adempimento delle formalità pubblicitarie e la tutela di tutte le parti.

 

Conclusione.

La cessio bonorum è un istituto antico ma ancora attuale, che consente di affrontare l’insolvenza con uno strumento negoziale e civile, evitando i rigori delle procedure esecutive e offrendo una via d’uscita più dignitosa e spesso più efficace.

Si tratta di un’opzione che può essere costruita su misura, coinvolgendo solo alcuni creditori, o estesa a tutti, e che può costituire la base per ulteriori soluzioni concordate, anche in sede giudiziaria.

La figura del notaio è centrale in tutto il percorso: dalla valutazione iniziale di opportunità, alla redazione dell’atto, alla trascrizione e pubblicità, fino all’assistenza nella liquidazione dei beni e nella gestione delle relazioni tra le parti.

Affidarsi a questo strumento, quindi, non significa soltanto cedere dei propri beni per estinguere dei debiti, ma gestire in modo intelligente una crisi, con la consapevolezza di compiere un passo verso una nuova stabilità economica.