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DIFFERENZA TRA CONFIDEIUSSIONE E FIDEIUSSIONI PLURIME

 

NOZIONE DI FIDEIUSSIONE

La fideiussione è una garanzia personale caratterizzata dall’assunzione di un’obbligazione di garanzia da parte di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio ed avente il duplice effetto di:

  1. Allargare il perimetro su cui il creditore, ex art. 2740 codice civile, può fare affidamento per l’adempimento dell’obbligazione, in quanto al patrimonio del debitore principale si affianca quello del fideiussore;
  2. Creare, anche se nei limiti dell’accessorietà, un ulteriore rapporto accanto a quello primario di debito e di credito.

 

CONFIDEIUSSIONE E FIDEIUSSIONE PLURIMA

Nell’ambito del contratto di fideiussione si distinguono anche due figure che a primo impatto possono sembrare simili tra loro, ma in realtà presentano numerose differenze: la confideiussione (detta anche cofideiussione) e le fideiussioni plurime.

La confideiussione e le fideiussioni plurimi sono entrambe forme di garanzia che coinvolgono più fideiussori, ma si differenziano per il modo in cui i garanti sono obbligati e per le implicazioni sul diritto di regresso. 

Andiamo ad esaminare nel dettaglio le singole caratteristiche di ambedue le figure contrattuali di garanzia.

 

CONFIDEIUSSIONE

La confideiussione è disciplinata dall’art. 1946 codice civile, ai sensi del quale “se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l’intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione”.

Sulla base di questo inciso normativo, il presupposto indefettibile della confideiussione è rappresentato dalla comunanza tra i fideiussori dell’interesse e dell’intento di garantire il medesimo debito.

Pertanto, la configurazione della confideiussione è subordinata al fatto che le fideiussioni siano prestate contestualmente o che vi sia, al momento della prestazione della garanzia, quantomeno la conoscenza di altre fideiussioni prestate a garanzia dello stesso debitore e per il medesimo debito, se pure nell’intento di garantire in solido con il precedente fideiussore.

I fideiussori sono obbligati, dunque, in solido, il che significa che sono responsabili per l’intero debito. Inoltre, chi paga ha diritto di regresso (richiedere indietro la somma pagata) sia verso il debitore principale che verso gli altri fideiussori.

Ad esempio, se tre persone fanno una confideiussione, il creditore può chiedere l’intera somma a uno solo dei tre. Se uno paga, può chiedere metà della somma all’altro e metà al debitore principale, o l’intero all’altro fideiussore, e così via. 

 

EFFETTI DELLA CONFIDEIUSSIONE

Alla luce di quanto sopra esposto, la confideiussione implica:

  1. Nei rapporti esterni, tra fideiussori e debitore principale, un vincolo di solidarietà per cui il creditore può rivolgersi indifferentemente a ciascun confideiussore per il pagamento dell’intero debito garantito, a meno che non venga pattuito il beneficio della divisione;
  2. Nei rapporti interni, invece, l’art. 1954 codice civile prevede che “se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva quota”; pertanto, alle azioni spettanti al fideiussore nei confronti del debitore, si aggiungono anche quelle verso i cogaranti, ovvero il regresso e la surrogazione pro quota nei confronti di questi ultimi.

 

FIDEIUSSIONI PLURIME

Le fideiussioni plurime, invece, si realizzano nel caso in cui più fideiussori, mediante una pluralità di fideiussioni tra loro prive di collegamento, garantiscono un medesimo debito facente capo ad un unico debitore.

Pertanto, ogni fideiussore è responsabile solo per la sua quota del debito e chi paga ha diritto di regresso solo verso il debitore principale, non verso gli altri fideiussori.

Ad esempio, se tre persone fanno una fideiussione plurima, il creditore può chiedere a ciascuno la sua quota. Se uno paga, può chiedere solo la sua quota al debitore principale, ma non agli altri due fideiussori. 

 

EFFETTI DELLE FIDEIUSSIONI PLURIME

In caso di fideiussioni plurime, quindi:

  • Mancando un fascio di rapporti tra i garanti, tra gli stessi non sussiste alcun vincolo di solidarietà;
  1. Al fideiussore che abbia pagato non compete il diritto di regresso nei confronti degli altri fideiussori, ma solo quello di surrogarsi ex art. 1203 codice civile nei diritti del creditore verso gli altri fideiussori per l’intero, detratta la quota di debito spettante al fideiussore che ha adempiuto al pagamento dell’obbligazione.

 

INTERVENTO DELLA CASSAZIONE

Anche la Cassazione è intervenuta sul delineare la distinzione tra le due figure in esame. 

Infatti, con ordinanza n. 25387 del 29 agosto 2023, ha affermato che la confideiussione è caratterizzato da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente dal comune interesse di garantire lo stesso debito ed il medesimo debitore, salva la divisione dell’obbligazione nei rapporti interni, in virtù del diritto di regresso, spettante, ai sensi dell’art. 1954 codice civile, a colui che ha pagato per l’intero.

In sintesi, la confideiussione è caratterizzata da una maggiore solidarietà tra i fideiussori e da un più ampio diritto di regresso, mentre la fideiussione plurima prevede un’obbligazione pro-quota e un diritto di regresso limitato al debitore principale.