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Introduzione

Alla morte di una persona il suo patrimonio si trasmette ai familiari più prossimi, così come individuati all’interno del testamento oppure direttamente dalla legge. E’ discusso se all’interno dell’asse ereditario entrino a far parte anche i diritti d’autore.

In altre parole ci si chiede: gli eredi hanno diritto al copyright? Vediamo cosa prevede la legge a tal proposito.

Natura dei diritti d’autore e differenza con il termine “copyright”

Con le parole Copyright e diritto d’autore si intende sostanzialmente la stessa cosa.

Nel linguaggio comune, infatti, entrambe le terminologie vengono utilizzate per indicare l’insieme di diritti che la legge attribuisce al titolare di un’opera dell’ingegno, cioè di un’idea creativa nel campo culturale o scientifico, come ad esempio un romanzo, una composizione musicale, una scultura, e così via.

In realtà, da un punto di vista strettamente giuridico, il “copyright” individua solo una funzione specifica del diritto d’autore, che è quella di impedire l’indebita riproduzione dell’opera altrui.

In buona sostanza, quindi, il copyright consisterebbe nel “diritto di copia”, quello che consente di duplicare un’opera ma solo dietro licenza del titolare. Diritto d’autore e copyright, infatti, sebbene posti entrambi a tutela delle opere creative, ma divergono per molteplici aspetti:

– il copyright è di origine anglosassone. In Italia, vige invece la legge sul diritto d’autore. Ciò significa che, almeno nel nostro Paese, è solo al diritto d’autore che bisogna fare riferimento;

– il copyright riguarda solamente la parte economica del diritto d’autore e, per la precisione, costituisce il diritto dell’autore a non vedere riprodotta indebitamente la propria opera. In altri termini, il copyright si pone come diritto esclusivo di copia riservato all’autore (o all’editore a cui i diritti siano stati ceduti);

– il copyright si acquista solamente con il deposito dell’opera, un po’ come avviene in Italia con la registrazione di un marchio o la richiesta di brevetto per un’invenzione. Il diritto d’autore, al contrario, protegge l’opera fin dalla sua creazione, a prescindere se sarà poi pubblicata.

Dunque, possiamo affermare che diritto d’autore e copyright non sono la stessa cosa: il copyright è una parte della più ampia tutela offerta dal diritto d’autore, il quale comprende anche l’aspetto “morale”, costituito dalla possibilità di rivendicare la paternità dell’opera.

Per completezza, però, bisogna dire che, nel linguaggio comune (e, spesso, anche in quello tecnico), copyright e diritto d’autore finiscono per coincidere. Infatti, è difficile pensare a un’opera protetta da copyright che non fornisca al suo autore anche il diritto di vedersene attribuita la paternità.

In conclusione, anche se originariamente nato come solo diritto di copia, copyright e diritto d’autore, col tempo, sono diventati praticamente sinonimi.

Trasmissibilità mortis causa dei diritti d’autore

Anche il diritto d’autore cade in successione e, pertanto, viene ereditato dai familiari del defunto titolare. Per la precisione, gli eredi hanno diritto tanto al diritto morale d’autore quanto a quello patrimoniale, con la differenza che quest’ultimo cadrà inevitabilmente in prescrizione dopo 70 anni dalla morte dell’originario titolare (cioè, del defunto autore).

A differenza dei diritti di sfruttamento economico, quindi, i diritti morali connessi all’opera sono imprescrittibili; ciò significa che alla morte dell’autore possono essere fatti valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli dell’autore defunto e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti.

Ad esempio: i figli di un noto cantante deceduto agiscono in tribunale per rivendicare la paternità dell’opera di una canzone che è stata oggetto di plagio da parte di un altro artista.

Disciplina legislativa sui diritti d’autore e sulla loro trasmissibilità

La legge n. 633 del 22 aprile 1941 prevede una particolare disciplina con riguardo alla trasmissione mortis causa del diritto d’autore.
Dopo la morte dell’autore, infatti, è previsto un periodo di tre anni durante il quale il diritto di utilizzazione dell’opera rimane indiviso fra gli eredi, salvo autorizzazione da parte del giudice in caso di gravi ragioni che lo giustifichino.

Decorso il triennio, i coeredi possono decidere di comune accordo che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da questi stabilita. In tal caso, ai sensi dell’art. 116 della sopra citata legge, gli eredi nominano un amministratore affinché gestisca i diritti d’autore e rappresenti i loro interessi. L’amministratore può essere uno dei coeredi oppure un soggetto esterno.

L’amministratore, stante quanto disposto dall’art. 117 della legge n. 633/1941, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, non può autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché l’adattamento dell’opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, salvi i provvedimenti del giudice a tutela della minoranza, secondo le norme del codice civile in materia di comunione.

Se i coeredi trascurano la nomina dell’amministratore o se non si accordano sulla medesima, entro l’anno dall’apertura della successione l’amministrazione è conferita alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) con decreto del Tribunale del luogo dell’aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell’ente medesimo.

Legato del diritto d’autore

Lo strumento mediante il quale il legislatore ammette la trasmissibilità a causa di morte dei diritti d’autore è il testamento tramite la figura del legato.

Tuttavia, stante anche quanto sopra anticipato, la legge n. 633/1941 che disciplina il diritto di autore distingue due diverse posizioni:

diritto morale d’autore: consistente nella paternità dell’opera. Ha natura personale e non può essere oggetto di disposizioni testamentarie perché alla morte dell’artista viene riconosciuta inderogabilmente iure proprio ai congiunti previsti dall’art. 23;

diritto patrimoniale d’autore: rappresenta l’utilizzazione economica dell’opera. È un diritto di natura patrimoniale e si può trasferire con il testamento tramite legato come previsto dagli artt. 24 e 25. Tale diritto ha una durata di 70 anni dalla morte dell’autore.

In conclusione, possono essere oggetto di disposizioni testamentarie a titolo particolare soltanto i diritti patrimoniali d’autore, ma non anche i diritti morali, avendo questi ultimi natura strettamente personale e come tali soggetti al vincolo dell’indisponibilità e dell’imprescrittibilità.