Skip to main content

I FONDI DI INVESTIMENTO: ASPETTI GENERALI E PROFILI OPERATIVI PER IL NOTAIO

 

Introduzione.

I fondi di investimento costituiscono uno dei pilastri della gestione collettiva del risparmio in Italia e in Europa. 

Essi permettono a una pluralità di investitori di conferire risorse in un patrimonio comune, gestito professionalmente da una società di gestione del risparmio (SGR), con l’obiettivo di ottenere un rendimento collettivo, secondo criteri di rischio e orizzonte temporale definiti nel regolamento del fondo.

L’inquadramento normativo dei fondi in Italia si trova principalmente nel Testo Unico della Finanza (TUF, D.Lgs. 58/1998), che disciplina in maniera organica la costituzione, gestione, distribuzione e vigilanza degli OICR. 

L’art. 1, co. 1, lett. j) TUF definisce il fondo comune di investimento come un “OICR costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di titolarità di una pluralità di partecipanti, gestito in monte”.

Questa definizione, pur se tecnica, racchiude due concetti fondamentali:

  1. Il fondo è un patrimonio autonomo, distinto sia dalla SGR che dai singoli investitori.
  2. È suddiviso in quote, che rappresentano la partecipazione dei sottoscrittori senza conferire loro titolarità diretta sui singoli beni.

Dal punto di vista notarile, questo significa che ogni atto dispositivo dei beni del fondo (vendita, ipoteca, locazione) deve considerare come titolare dei beni il fondo stesso, e non la SGR o i singoli sottoscrittori.

 

Natura giuridica dei fondi.

I fondi rientrano nella categoria più ampia degli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), definiti dal TUF come strumenti istituiti per la gestione collettiva di capitali conferiti da più investitori. Gli OICR possono assumere diverse forme:

  • Fondi comuni di investimento, privi di personalità giuridica, strutturati come patrimonio separato;
  • SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile), società con personalità giuridica il cui capitale variabile è ripartito in azioni;
  • SICAF (Società di Investimento a Capitale Fisso), società a capitale fisso, anch’esse con personalità giuridica, ma più rare in Italia.

Il fondo comune di investimento ha quindi una caratteristica peculiare: è un patrimonio separato e autonomo, senza personalità giuridica, ma con una gestione separata dalla SGR e dai singoli sottoscrittori. 

Dal punto di vista pratico, questo implica che i beni conferiti dai partecipanti appartengono al fondo e non ai singoli sottoscrittori né alla SGR.

 

Tipologie di fondi.

Per meglio comprendere l’impatto notarile della multiforme figura dei fondi d’investimento, è utile distinguere i fondi secondo alcune caratteristiche operative:

  1. Fondi aperti:
    • Il numero di quote è variabile; i partecipanti possono sottoscrivere o riscattare quote in qualunque momento.
    • Sono frequenti i fondi azionari o obbligazionari retail, dove la liquidità è garantita dalla SGR tramite emissione e rimborso quote.
  2. Fondi chiusi:
    • Le quote sono limitate e non rimborsabili prima della scadenza del fondo; spesso impiegati in investimenti immobiliari o infrastrutturali.
    • La SGR gestisce la liquidità dei sottoscrittori e coordina eventuali cessioni secondarie di quote.
  3. Fondi immobiliari:
    • Investono prevalentemente in beni immobili, residenziali o commerciali.
    • Hanno grande rilevanza notarile: la compravendita di immobili da parte di un fondo immobiliare deve rispettare il regolamento del fondo e le norme fiscali vigenti.
    • L’atto notarile deve indicare con precisione la titolarità del bene e la gestione da parte della SGR.
  4. Fondi alternativi (AIF):
    • Comprendono hedge fund, fondi di private equity e altre tipologie non tradizionali.
    • Regolati dalla direttiva europea AIFMD (Direttiva 2011/61/UE – Alternative Investment Fund Managers Directive), con requisiti stringenti di trasparenza e governance.
    • Pur meno comuni nell’attività notarile ordinaria, possono entrare in gioco in operazioni straordinarie o partecipazioni societarie rilevanti.

 

Il fondo come centro di imputazione patrimoniale.

Un principio cardine dei fondi, come già più volte accennato, è la separazione patrimoniale: il patrimonio del fondo è distinto da quello della SGR e dei sottoscrittori, secondo quanto previsto dall’art. 36 TUF. 

Ciò comporta:

  • Proprietà esclusiva dei beni: immobili, crediti, titoli finanziari e liquidità appartengono al fondo.
  • Responsabilità patrimoniale limitata: eventuali debiti del fondo vengono soddisfatti esclusivamente con il patrimonio del fondo, senza coinvolgere la SGR o i singoli partecipanti.
  • Autonomia gestionale: la SGR agisce in nome e per conto del fondo secondo le regole del regolamento approvato dalla vigilanza.

Dal punto di vista notarile, questa separazione è essenziale: qualsiasi atto dispositivo richiede la corretta individuazione del fondo come titolare del bene, e la SGR come gestore del patrimonio.

Esempio pratico: se un fondo immobiliare possiede un centro commerciale, il consenso alla vendita del complesso immobiliare deve essere espresso dalla SGR in qualità di gestore del fondo, non dai singoli quotisti, né tanto meno dal fondo stesso a mezzo di un “rappresentante”. La SGR agisce quale gestore pro tempore, secondo le deleghe statutarie e le limitazioni previste nel regolamento del fondo.

 

Rappresentanza del fondo negli atti.

Da tutto quanto finora osservato deriva che il fondo, privo di personalità giuridica, non può comparire autonomamente in atti notarili. Ogni operazione deve essere compiuta dalla SGR in qualità di gestore del fondo (e non di “rappresentante” del fondo in senso tecnico, cosa che presupporrebbe la soggettività giuridica del rappresentato).

Pertanto, nella comparsa dell’atto notarile relativo ad un’operazione in cui agisce un fondo d’investimento davanti al Notaio sarà presente “Y SGR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale interviene in qualità di società di gestione del Fondo X”.

Ai fini del rogito, il Notaio dovrà poi verificare sempre il regolamento del fondo, per verificare la legittimazione della SGR e per accertare eventuali limiti: approvazione preventiva di organi interni, limiti al valore delle operazioni, vincoli temporali o fiscali.

Questa distinzione tra fondo e SGR è spesso sottovalutata, ma è essenziale per garantire la validità degli atti e prevenire contestazioni future.

 

Profili pratici in sede notarile.

L’intervento dei fondi negli atti notarili richiede alcune verifiche pratiche e costanti:

  1. Identificazione del fondo:
    • Consultare il regolamento approvato e l’iscrizione presso l’albo dei fondi gestiti da SGR; e
    • Accertare la corretta denominazione legale del fondo, la tipologia (aperto, chiuso, immobiliare) e i soggetti legittimati ad agire quali gestori di tale fondo.
  2. Titolarità dei beni:
    • Verificare che l’immobile o il bene oggetto di atto sia effettivamente di proprietà del fondo; e
    • Nei fondi immobiliari, controllare eventuali vincoli fiscali, urbanistici o contrattuali collegati al bene.
  3. Limitazioni operative:
    • Alcuni regolamenti prevedono autorizzazioni preventive, assemblee o limiti di valore; e
    • La SGR può necessitare del consenso dell’organo di vigilanza o dell’assemblea dei partecipanti per determinate operazioni.
  4. Formule notarili corrette:
    • Riportare sempre la SGR nella qualità di gestore del fondo; e
    • Indicare se l’atto è sottoposto a condizione sospensiva o ad approvazione interna, quando previsto dal regolamento.

Esempio pratico: nella vendita di un immobile di un fondo chiuso immobiliare, l’atto notarile deve riportare non solo la SGR come gestore del fondo, ma anche l’indicazione del titolo del fondo e la menzione che la vendita sia conforme al regolamento e agli eventuali vincoli fiscali, come quelli previsti per i fondi immobiliari quotati o riservati.

 

Questioni interpretative e dibattito.

La dottrina e la giurisprudenza si sono spesso interrogate sulla soggettività del fondo:

  • Alcuni, sebbene si tratti di un’impostazione assolutamente minoritaria, sostengono che il fondo, pur privo di personalità giuridica, abbia una capacità limitata di agire, rappresentata dalla SGR, specialmente per il compimento di atti dispositivi.
  • Altri (ed è questa l’impostazione oggi pressoché unanime) ritengono che il fondo sia esclusivamente un patrimonio autonomo, e che qualsiasi capacità giuridica risieda interamente nella SGR.

Dal punto di vista notarile, quest’ultima impostazione è perfettamente coerente con tutto quanto osservato nel paragrafo dedicato ai profili pratici: la validità degli atti dipende dal corretto inquadramento della SGR come gestore del fondo (e non rappresentante legale del fondo, cosa che, come già osservato, presupporrebbe la soggettività giuridica del rappresentato) e dal rispetto delle regole del regolamento.

Un’errata indicazione del soggetto gestore o della titolarità del bene potrebbe portare a nullità relativa dell’atto o a contestazioni future, soprattutto nelle operazioni immobiliari di rilevante valore.

 

Conclusioni operative.

Conclusivamente, a valle di tutto quanto finora osservato, possiamo dunque affermare che, per il notaio, i fondi di investimento richiedono attenzione su tre livelli principali:

  1. Chiarezza nella titolarità dei beni;
  2. Riconoscimento della SGR come gestore; 
  3. Verifica dei limiti statutari o regolamentari.

In definitiva, l’intervento dei fondi negli atti notarili non è un mero adempimento formale, ma una garanzia di sicurezza giuridica, sia per la SGR che per i sottoscrittori, tutelando la corretta gestione del patrimonio e prevenendo contenziosi.