IL CONTRATTO DI FACTORING: NOZIONE E UTILIZZO NELLE IMPRESE
Il contratto di factoring rappresenta uno strumento altamente significativo e diffuso nella moderna prassi commerciale, volto a garantire alle imprese un’efficiente gestione dei propri crediti e un più agevole accesso alla liquidità necessaria per lo svolgimento dell’attività.
La sua diffusione, inizialmente legata a contesti economici di matrice anglosassone, si è progressivamente consolidata anche in Italia, soprattutto a partire dagli anni ’80 e ’90 del secolo scorso, fino a trovare una disciplina organica nella legge n. 52 del 21 febbraio 1991, che ha regolato la cessione in blocco dei crediti d’impresa.
L’istituto in esame si innesta sul terreno più generale della cessione del credito, regolata dagli artt. 1260 e seguenti del Codice civile, ma se ne distingue per la peculiarità delle funzioni economiche perseguite e per la complessità degli obblighi assunti dal factor, che travalicano la mera acquisizione dei crediti e si estendono anche a servizi di gestione, garanzia e finanziamento.
Nozione e inquadramento normativo.
Il contratto di factoring può essere definito come quel negozio mediante il quale un’impresa (detta cedente) trasferisce a titolo oneroso a una società specializzata (detta factor) i propri crediti presenti o futuri, derivanti dall’attività d’impresa, in cambio di una serie di prestazioni che possono comprendere, oltre al corrispettivo per la cessione, anche il finanziamento, la gestione e la garanzia dei crediti ceduti.
La definizione normativa è contenuta nell’art. 1 della legge n. 52/1991, che riconosce al factor la possibilità di acquisire in blocco i crediti d’impresa e di offrire contestualmente servizi collegati alla gestione degli stessi.
La disciplina generale della cessione del credito, prevista dagli artt. 1260 e seguenti del Codice civile, resta applicabile in quanto compatibile, ma è la legge speciale del 1991 a disciplinare gli aspetti tipici e caratterizzanti del factoring, conferendo al contratto autonoma rilevanza sistematica e un riconoscimento espresso nell’ordinamento.
Natura giuridica del contratto.
Sul piano della qualificazione, il factoring è generalmente ricondotto tra i contratti atipici (in quanto la legge n. 52 del 21 febbraio 1991 si limita a disciplinarne alcuni aspetti, non contenendo una normativa organica del fenomeno) o comunque “socialmente tipici”.
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive, di durata, caratterizzato da un contenuto variabile e modulabile dalle parti.
La dottrina lo ha definito come contratto complesso o misto, in quanto combina elementi di cessione del credito, di mandato per la gestione dei crediti, di finanziamento e, in alcuni casi, di garanzia. Proprio questa commistione di funzioni evidenzia la flessibilità dell’istituto, che si adatta alle esigenze operative delle imprese.
Struttura e soggetti del contratto.
La struttura del contratto di factoring si articola attorno a una triade di soggetti, ciascuno dei quali riveste un ruolo specifico e complementare.
In primo luogo, vi è il cedente, ossia l’impresa che decide di trasferire in blocco i propri crediti, generalmente derivanti dall’attività commerciale, al fine di ottenere non soltanto liquidità immediata, ma anche un alleggerimento delle attività amministrative connesse alla loro riscossione.
Accanto al cedente si colloca il factor, normalmente rappresentato da società finanziarie o da banche autorizzate, il quale si assume l’incarico di acquisire i crediti e di gestirli, offrendo un insieme di prestazioni che spaziano dalla mera riscossione fino alla vera e propria assunzione del rischio di insolvenza.
Infine, vi è il debitore ceduto, soggetto passivo dell’obbligazione oggetto di trasferimento, che, una volta ricevuta la notifica della cessione o avendola accettata, è tenuto ad adempiere direttamente nei confronti del factor. Ne deriva un assetto contrattuale caratterizzato da un intreccio di rapporti giuridici, nel quale la cessione del credito costituisce il nucleo essenziale, ma si innestano ulteriori obbligazioni che riflettono la complessità e la duttilità dell’istituto.
Tipologie di factoring.
Nella prassi si distinguono diverse forme di factoring, ciascuna con proprie peculiarità:
- Factoring pro solvendo.
In questa ipotesi, l’impresa cedente rimane responsabile della solvenza del debitore ceduto. Se quest’ultimo non adempie, il factor ha diritto di rivalersi sul cedente. Si tratta della forma più diffusa, perché meno rischiosa per il factor. - Factoring pro soluto.
All’opposto, nel factoring pro soluto il factor assume il rischio dell’insolvenza del debitore ceduto, liberando il cedente da tale responsabilità. Il corrispettivo per questa forma di factoring è normalmente più elevato, data l’assunzione del rischio da parte del factor. - Factoring con finanziamento.
Questo tipo di factoring è caratterizzato dalla circostanza che il factor anticipa al cedente una parte del valore nominale dei crediti ceduti, garantendo così liquidità immediata all’impresa. - Factoring senza finanziamento.
Al contrario, nel factoring senza finanziamento, il factor si limita a gestire e riscuotere i crediti, senza anticipare denaro. - Factoring “maturity”.
Il factor si impegna a corrispondere al cedente il valore dei crediti alla scadenza pattuita, indipendentemente dal fatto che il debitore abbia pagato. - Factoring indiretto (o “reverse factoring”).
Il contratto è stipulato non dall’impresa fornitrice, bensì dall’impresa cliente (debitor debitoris), che richiede a una società di factoring di pagare direttamente i propri fornitori.
Si tratta di uno strumento utilizzato nelle filiere produttive per garantire stabilità nei pagamenti.
Obblighi delle parti.
Gli obblighi delle parti che intervengono nel contratto di factoring si collocano ben oltre la semplice dinamica della cessione del credito come prevista e disciplinata dal Codice civile.
L’impresa cedente, infatti, non si limita a trasferire i propri crediti, ma è chiamata a garantire che essi siano esistenti, validi ed esigibili, salvo diversa pattuizione che possa modulare l’estensione della garanzia. Essa deve, inoltre, cooperare con il factor, fornendo tutte le informazioni necessarie e agevolando la gestione dei rapporti con i debitori ceduti, così da consentire un’efficace attività di incasso e controllo.
Dal canto suo, il factor è tenuto a corrispondere il corrispettivo pattuito per l’acquisizione dei crediti e a svolgere in modo diligente le attività di gestione, riscossione e, se previsto, di finanziamento anticipato o differito. Quando l’accordo preveda anche l’assunzione del rischio d’insolvenza, come avviene nel factoring pro soluto, l’obbligazione del factor si arricchisce di un elemento di garanzia che modifica in maniera rilevante l’assetto economico del contratto. Si configura così un rapporto obbligatorio complesso, caratterizzato da una forte componente fiduciaria, in cui la buona fede e la correttezza nell’esecuzione assumono un ruolo determinante per l’equilibrio tra le prestazioni.
Utilizzo nelle imprese.
L’utilizzo del factoring da parte delle imprese risponde a una pluralità di esigenze che si intersecano con la gestione ordinaria e straordinaria dell’attività.
In un contesto in cui l’accesso al credito bancario è spesso condizionato da requisiti stringenti e da procedure complesse, il factoring si offre come strumento alternativo e flessibile, capace di garantire una più rapida disponibilità di liquidità attraverso l’anticipazione, totale o parziale, dei crediti ceduti.
Esso consente altresì di esternalizzare l’attività di amministrazione e recupero dei crediti, con un risparmio significativo di risorse interne e con il vantaggio di affidare tali funzioni a soggetti professionalmente specializzati.
In aggiunta, qualora si opti per una forma di factoring pro soluto, l’impresa cedente beneficia della copertura rispetto al rischio di insolvenza, con evidenti riflessi positivi sulla stabilità patrimoniale e sulla capacità di pianificazione finanziaria.
Non meno rilevante è l’effetto indiretto di rafforzamento dell’immagine commerciale: il coinvolgimento di un factor, in particolare se di standing elevato, rappresenta un indice di affidabilità che può incidere positivamente nei rapporti con i partner commerciali e con il sistema creditizio. In tale prospettiva, il factoring non si configura come mero strumento finanziario, ma come vero e proprio modello di gestione strategica del capitale circolante.
Profili notarili.
Per quanto il contratto di factoring non richieda, di regola, la forma notarile ai fini della sua validità, l’intervento del Notaio assume rilievo in una pluralità di circostanze, che ne confermano la centralità quale garante della legalità e della certezza nei traffici giuridici.
In particolare, quando la cessione abbia ad oggetto crediti assistiti da garanzie reali immobiliari, o quando sia necessario procedere a forme di pubblicità legale nei registri immobiliari o nel Registro delle Imprese, l’apporto del Notaio diventa imprescindibile. Egli assicura che la cessione sia correttamente individuata e formalizzata, che sia opponibile ai terzi e che rispetti le prescrizioni della legge n. 52 del 1991 e dei principi generali in materia di circolazione dei crediti.
Non meno importante è il ruolo di consulenza che il Notaio offre nella redazione di contratti quadro, destinati a regolare cessioni plurime o future, nei quali occorre garantire chiarezza delle clausole e compatibilità con le norme imperative. La funzione notarile, pertanto, non si esaurisce in un controllo formale, ma si estende alla costruzione di un assetto negoziale equilibrato, idoneo a prevenire contenziosi e a rendere stabile l’operazione nel tempo, salvaguardando l’interesse sia dell’impresa cedente sia del factor.
Considerazioni conclusive.
Il contratto di factoring si è affermato come strumento fondamentale per la gestione finanziaria delle imprese, offrendo non solo liquidità immediata, ma anche servizi di amministrazione, garanzia e programmazione.
La disciplina introdotta dalla legge n. 52 del 1991 ha dato certezza all’istituto, consentendo una diffusione sempre più capillare nella prassi commerciale.
Sul piano giuridico, il factoring evidenzia la capacità dell’ordinamento di recepire forme contrattuali nate dalla prassi economica e di conferire loro riconoscimento e disciplina autonoma, in un costante dialogo tra mercato e diritto.
Il ruolo del Notaio, come detto, in questo contesto, si conferma essenziale quale garante di legalità, certezza e stabilità nei rapporti giuridici, soprattutto quando il factoring coinvolge crediti di natura immobiliare o richiede forme di pubblicità legale.
Per le imprese, il factoring non rappresenta più soltanto un mezzo di finanziamento alternativo, ma un vero e proprio strumento di gestione strategica dei flussi finanziari, capace di assicurare stabilità e competitività in mercati sempre più complessi e dinamici.