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IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE: DEFINIZIONE, OBBLIGHI E CASI PRATICI

 

Nell’ambito delle obbligazioni e dei contratti disciplinati dal Codice civile, il contratto di somministrazione occupa una posizione peculiare, in quanto rappresenta una tipologia negoziale volta a soddisfare un fabbisogno duraturo e continuativo, che si sviluppa nel tempo attraverso una serie di prestazioni periodiche o continuative, normalmente collegate alla fornitura di beni o servizi.

La sua disciplina si rinviene negli artt. 1559 e seguenti del Codice civile, i quali ne delineano le caratteristiche essenziali, i profili obbligatori e gli aspetti patologici.

L’approfondimento di tale istituto si rivela di particolare utilità anche nella prospettiva notarile, sia per la funzione di consulenza preventiva, volta a garantire la corretta strutturazione del regolamento negoziale, sia in relazione alla necessità di accertare, in sede di stipula, la piena corrispondenza del contenuto contrattuale alle disposizioni inderogabili di legge e all’effettiva volontà delle parti.

 

Definizione e natura giuridica.

L’art. 1559 del Codice civile definisce il contratto di somministrazione come il contratto con cui una parte (il somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell’altra (il somministrato), prestazioni periodiche o continuative di cose.

La norma evidenzia due profili qualificanti: da un lato, la reiterazione o la continuità della prestazione, che distingue la somministrazione dalla vendita; dall’altro, l’onerosità, elemento essenziale che esclude la configurabilità di una somministrazione gratuita.
La dottrina ha, invero, sottolineato come tale contratto si caratterizzi per la causa di durata, in quanto finalizzato non alla singola cessione di beni, ma alla regolamentazione di un rapporto protratto nel tempo, volto a garantire un approvvigionamento stabile.

Dottrina e giurisprudenza, infatti, hanno a più riprese sottolineato che la somministrazione non è una vendita frazionata, ma un contratto autonomo, connotato dalla programmata continuatività delle prestazioni. La previsione di consegne ripetute, eventualmente con quantitativi variabili, rientra nella fisiologia del rapporto, purché sussista l’elemento della stabilità e della programmazione.

Dal punto di vista sistematico, la somministrazione appartiene ai contratti consensuali, a forma libera, salvo che particolari esigenze normative (si pensi al settore energetico, o a quello delle forniture pubbliche) non impongano requisiti specifici. È altresì un contratto commutativo, in quanto le parti conoscono fin dall’origine il sinallagma delle prestazioni, ancorché la concreta esecuzione avvenga nel tempo.

 

Differenze rispetto ad altri contratti affini.

Per meglio comprendere la portata dell’istituto, occorre distinguere la somministrazione da figure affini.

Essa non si identifica con la vendita con consegne ripartite, nella quale le prestazioni multiple rappresentano un mero frazionamento della consegna, ma non incidono sulla natura istantanea della vendita. Nella somministrazione, invece, l’interesse del somministrato non è quello di ottenere un determinato quantitativo di beni, ma di vedersi garantita la disponibilità costante di forniture secondo i propri bisogni.
Parimenti, non è assimilabile al contratto di appalto, che implica lo svolgimento di un’attività finalizzata alla realizzazione di un’opera o di un servizio, laddove la somministrazione concerne principalmente la fornitura di beni, pur ammettendo in taluni casi una componente di servizi accessori.

Nemmeno può confondersi con il contratto di locazione, giacché in quest’ultimo l’oggetto è costituito dal godimento temporaneo di un bene, e non dalla reiterata fornitura di cose fungibili.

La figura più vicina è quella della concessione di vendita o di distribuzione, ma mentre quest’ultima si connota per l’assunzione, da parte del concessionario, del rischio d’impresa e della promozione del prodotto sul mercato, la somministrazione rimane ancorata a un rapporto bilaterale tra somministrante e somministrato, con esclusione di profili organizzativi ulteriori.

 

Gli obblighi delle parti.

Gli artt. 1560 e seguenti del Codice civile disciplinano gli obblighi specifici che incombono sulle parti.

Per quanto concerne il somministrante, principale obbligo è quello di effettuare le prestazioni pattuite con regolarità, conformemente ai termini e alle modalità concordate. Tale obbligo si sostanzia nella consegna periodica o continua dei beni, secondo le necessità del somministrato, quando le quantità siano state determinate in base al suo fabbisogno. In ogni caso, le consegne devono avvenire in conformità ai principi di buona fede e correttezza, i quali permeano l’intera disciplina del rapporto. Inoltre, il somministrante è tenuto a garantire la qualità dei beni forniti, secondo le regole generali della vendita, con applicazione degli artt. 1490 e seguenti del Codice civile.

Il somministrato, dal canto suo, è obbligato a corrispondere il prezzo nei termini convenuti, che può essere determinato in via forfettaria o in relazione a ciascuna fornitura. L’art. 1562 del Codice civile prevede che, se il contratto ha per oggetto beni determinati soltanto nel genere, il prezzo deve essere pagato al momento delle singole consegne, salvo diverso accordo. Il somministrato ha inoltre il dovere di richiedere le forniture nei limiti pattuiti, evitando richieste eccessive o arbitrarie, nel rispetto dell’equilibrio contrattuale.

 

Durata e recesso.

La durata rappresenta un elemento essenziale del contratto di somministrazione. Essa può essere determinata, con previsione di un termine finale, oppure a tempo indeterminato.

In quest’ultimo caso, l’art. 1569 del Codice civile riconosce ad entrambe le parti la facoltà di recedere dal contratto, dando preavviso in congruo termine, salvo che si tratti di somministrazione avente ad oggetto prestazioni essenziali per la vita del somministrato, ipotesi in cui il recesso deve rispettare limiti ancora più stringenti, pena la responsabilità per danni.

Sotto questo profilo, il Notaio, in sede di predisposizione o di revisione di tali contratti, deve prestare particolare attenzione alla formulazione delle clausole di durata e di recesso, giacché esse incidono profondamente sull’equilibrio delle posizioni contrattuali e possono prevenire l’insorgere di controversie. È opportuno, ad esempio, che sia chiaramente disciplinato l’eventuale rinnovo tacito, nonché i casi in cui la sopravvenuta impossibilità o eccessiva onerosità possano giustificare una risoluzione anticipata.

 

Inadempimento e risoluzione.

L’inadempimento di una delle parti può determinare la risoluzione del contratto, secondo la disciplina generale di cui agli artt. 1453 e seguenti del Codice civile, con gli adattamenti previsti dall’art. 1564 del Codice civile, che consente la risoluzione anche per inadempimenti di non scarsa importanza, avuto riguardo alla natura del contratto e alla necessità di garantire la regolarità delle forniture. In particolare, la regolarità e tempestività delle prestazioni costituiscono il nucleo essenziale del contratto, sicché il ritardo reiterato o l’irregolarità delle consegne possono configurare giusta causa di risoluzione.

Non è raro che nei contratti di somministrazione vengano inserite clausole risolutive espresse, le quali stabiliscono che il mancato pagamento di una sola rata del prezzo o il mancato ritiro di una sola partita di merce costituiscono causa di risoluzione automatica. Il Notaio, nel valutare la compatibilità di tali clausole con l’assetto di interessi perseguito dalle parti, deve verificare la loro conformità ai principi generali, in particolare alla regola della proporzionalità e della buona fede.

 

Casi pratici e applicazioni.

La somministrazione trova applicazione in molteplici settori della vita economica.

Si pensi, ad esempio, ai contratti stipulati con le società di fornitura di energia elettrica, gas o acqua, nei quali l’utente riceve periodicamente la prestazione corrispondente al proprio fabbisogno, dietro pagamento di un corrispettivo.

Simile è il caso della fornitura di prodotti alimentari a ristoranti o catene di distribuzione, ove l’interesse principale del somministrato consiste nell’essere garantito nella continuità degli approvvigionamenti.

Un altro esempio è quello dei contratti di fornitura di carburante a favore di imprese di trasporto: in tali ipotesi, la somministrazione assicura la stabilità della provvista necessaria per l’attività d’impresa, evitando le incertezze e le fluttuazioni del mercato.

Ancora, nell’ambito sanitario, frequenti sono i contratti di somministrazione di farmaci o dispositivi medici a ospedali e strutture pubbliche, i quali pongono questioni peculiari in relazione alla normativa sugli appalti e sulla concorrenza.

La casistica giurisprudenziale è ampia e variegata. In particolare, ad esempio, è stato ritenuto contratto di somministrazione quello concluso da una società editrice con un distributore di giornali, in quanto diretto a garantire una provvista costante di copie.

È stata invece esclusa la natura di somministrazione nel contratto avente ad oggetto la fornitura di macchinari determinati, trattandosi di vendita semplice con consegna dilazionata.

 

La prospettiva notarile.

Nell’attività del Notaio, la rilevanza del contratto di somministrazione si manifesta sotto diversi profili.

Anzitutto, nella funzione di consulenza, il professionista deve assistere le parti nella predisposizione di un assetto negoziale equilibrato e conforme alle norme inderogabili. In secondo luogo, il Notaio è chiamato a valutare l’opportunità di inserire clausole che disciplinino aspetti quali la durata, il recesso, le modalità di pagamento, le penali e le garanzie accessorie. Tali clausole, se correttamente strutturate, contribuiscono a prevenire il contenzioso e a garantire la stabilità del rapporto.

Un ruolo rilevante riveste, inoltre, la verifica della compatibilità del contratto con normative speciali, come quelle in materia di tutela della concorrenza, di disciplina dei contratti con i consumatori, di appalti pubblici e di forniture di servizi essenziali. L’intervento notarile si configura quindi non solo come mero adempimento formale, ma come presidio sostanziale a tutela della certezza dei traffici giuridici e della corretta allocazione dei rischi contrattuali.

 

Conclusioni.

Il contratto di somministrazione rappresenta una figura tipica del diritto contrattuale italiano, che trova applicazione trasversale in numerosi settori economici e sociali, la cui peculiarità risiede nella capacità di garantire la continuità delle forniture e di stabilizzare i rapporti tra imprese e utenti, differenziandosi dalla vendita istantanea per la presenza della causa di durata.

La disciplina codicistica, improntata ai principi di buona fede e correttezza, offre un quadro di riferimento elastico ma puntuale, che deve essere attentamente calibrato nella prassi.

Il Notaio, con il suo ruolo di garante della legalità e della certezza dei rapporti, assume una funzione centrale nell’assicurare che tali contratti siano redatti con chiarezza, completezza e rispetto delle norme vigenti, prevenendo future contestazioni e garantendo la tutela degli interessi in gioco. In tal senso, l’approfondimento del contratto di somministrazione si rivela indispensabile non solo per l’operatore economico, ma anche per il giurista, chiamato a mediare tra esigenze pratiche e vincoli normativi, in un settore ove la dimensione temporale e la stabilità delle prestazioni assumono rilievo determinante.