Il contratto per persona da nominare: disciplina, forma e implicazioni notarili
Introduzione.
Nel vasto panorama dei contratti disciplinati dal Codice Civile, un ruolo di particolare rilievo — soprattutto in ambito immobiliare, societario e commerciale — è rivestito dal contratto per persona da nominare. Ispirato all’esigenza di flessibilità e riservatezza nelle operazioni contrattuali, questo istituto giuridico consente a una parte di concludere un contratto riservandosi la possibilità di sostituire a sé un altro soggetto, la cui identità è già indicata al momento della riserva o, più frequentemente sarà comunicata successivamente, al momento della nomina. Per questo, la dottrina afferma che il contratto per persona da nominare è un’ipotesi di rappresentanza eventuale in incertam personam, in quanto, appunto, al momento della riserva, non si sa se il contraente originario sceglierà di nominare un terzo (rappresentanza eventuale), ben potendo scegliere di rimanere lui stesso parte del contratto e, comunque, anche qualora decidesse di avvalersi della riserva di nomina, spesso non è predeterminato il soggetto da nominare (rappresentanza in incertam personam).
Introdotto e disciplinato dagli artt. 1401–1405 del Codice civile, il contratto per persona da nominare presenta caratteristiche tecniche che richiedono una profonda comprensione della sua struttura, dei suoi effetti e delle sue implicazioni giuridiche. Il presente contributo intende offrire un’analisi di questo istituto, evidenziandone le potenzialità, le cautele da adottare e il ruolo fondamentale del notaio nella sua corretta redazione e formalizzazione.
Nozione e funzione del contratto per persona da nominare.
Ai sensi dell’art. 1401 del Codice civile, “Nel contratto concluso dal promittente in nome proprio con la riserva di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti o assumere gli obblighi derivanti dal contratto stesso, la nomina produce effetto dal momento della conclusione del contratto, se è fatta nei termini e nelle condizioni stabilite dalla legge”.
Il contratto per persona da nominare si configura quindi come un contratto perfetto ed efficace tra le parti originarie, ma che può subire un mutamento soggettivo ex tunc qualora la parte che ha dichiarato di agire con riserva nomini un terzo.
Lo strumento in esame ha una forte valenza pratica e strategica, in quanto: consente al contraente di vincolare la controparte senza rivelare immediatamente l’identità del beneficiario finale; permette una flessibilità negoziale, che può essere molto utile in operazioni societarie, fiscali o immobiliari; offre un margine di anonimato, che può essere determinante in trattative riservate.
Requisiti e forma.
Il contratto per persona da nominare è un contratto a struttura bifasica, composto da:
- una fase iniziale, rappresentata dalla conclusione del contratto con riserva;
- una fase successiva, in cui viene effettuata la nomina, secondo le modalità previste dall’art. 1402 del Codice civile.
Si precisa che la riserva di nomina deve essere espressamente contenuta nel contratto e non può essere apposta successivamente. Deve, inoltre, risultare in modo chiaro e univoco, affinché la controparte sia consapevole che potrebbe non stare contrattando con il destinatario definitivo delle prestazioni.
La nomina: modalità e termini.
L’art. 1402 del Codice civile stabilisce che la dichiarazione di nomina e l’accettazione del nominato devono avvenire entro il termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto. Tale termine, tuttavia, può essere derogato, con apposito accordo delle parti.
Il rispetto di tale termine, legale o convenzionale che sia, è fondamentale: invero, una volta decorso inutilmente, il contratto resta efficace tra le parti originarie, e il nominato non può più subentrare.
La nomina deve avvenire:
- per iscritto, se il contratto è soggetto a forma scritta ad substantiam;
- nelle stesse forme del contratto originario (atto pubblico o scrittura privata autenticata, se si tratta di beni immobili);
- mediante dichiarazione comunicata alla controparte, con prova certa della ricezione nel termine.
Inoltre, la dichiarazione deve contenere: l’identità precisa del nominato e la sua accettazione esplicita o tacita (ad esempio, mediante esecuzione del contratto).
Effetti della nomina.
Se validamente effettuata, la nomina produce effetto retroattivo: il contratto si considera perfezionato direttamente tra la controparte e il nominato, come se fosse stato originariamente stipulato da quest’ultimo e come se l’originario stipulante non fosse mai esistito. Ciò implica che:
- il nominato acquista tutti i diritti e gli obblighi che discendono dal contratto ex art. 1403 del Codice civile;
- la parte originaria esce dal contratto, salvo che abbia garantito l’adempimento o assunto obblighi autonomi.
Nel caso, invece, in cui la nomina non avvenga nei termini o non rispetti le forme richieste, il contratto resta pienamente valido ed efficace tra le parti originarie.
Differenze rispetto ad altri istituti affini.
Il contratto per persona da nominare, poi, mostra delle affinità rispetto ad altri istituti previsti dal Codice civile, dai quali, tuttavia, si distingue, in forza di quanto infra osservato.
Nel contratto a favore di terzo (artt. 1411 e seguenti del Codice civile), una parte stipula in nome proprio ma con effetto diretto a favore di un soggetto terzo, che diventa beneficiario sin dalla conclusione. Tre sono le differenze fondamentali tra contratto in favore di terzo e contratto per persona da nominare:
- In primo luogo, mentre la deviazione in favore del terzo è sempre contestuale al contratto, la nomina del terzo necessariamente avviene in un momento successivo alla conclusione del contratto;
- In secondo luogo, nel contratto in favore di terzo, il terzo acquista solo il diritto che viene deviato in suo favore, non subentrando in nessuno degli obblighi che sorgono dal contratto, viceversa, il soggetto nominato sostituisce il nominante nell’intera posizione contrattuale, quindi in tutte le situazioni giuridiche soggettive, attive e passive, che derivano dal contratto: ciò spiega come mai, mentre la nomina del terzo è immediatamente efficace (salvo rifiuto), la nomina acquista efficacia solo al momento dell’accettazione da parte del nominato;
- Da ultimo, il terzo non diventa mai parte del contratto, di cui resta parte formale e sostanziale solo lo stipulante, viceversa, come sopra detto, l’efficacia della nomina comporta una sostituzione con efficacia ex tunc del nominato al nominante quale parte del contratto.
Il contratto per persona da nominare differisce altresì dal fenomeno della rappresentanza diretta (ex artt. 1387 e seguenti del Codice civile). Invero, nel caso di rappresentanza diretta, l’effetto del contratto si produce direttamente in capo al rappresentato, per effetto dell’attività del rappresentante. Nel contratto per persona da nominare, invece, il contraente agisce in nome proprio, salvo esercitare successivamente la facoltà di nomina.
Implicazioni pratiche e cautele per il notaio.
Il notaio svolge un ruolo fondamentale nella redazione del contratto per persona da nominare, e deve adottare una serie di cautele per evitare invalidità, contenziosi o incertezze interpretative.
Il notaio deve infatti accertare che:
- la parte intenda effettivamente riservarsi la nomina di un terzo;
- la controparte acconsenta consapevolmente a contrattare con un soggetto non ancora identificato.
La clausola di riserva deve essere chiara, inequivocabile e contenuta nell’atto stesso, pena l’inopponibilità al terzo.
Qualora, poi, la nomina venga effettuata successivamente, il notaio dovrà redigere atto separato, con indicazione dell’identità del nominato, del riferimento al contratto originario (data, oggetto, parti) e dell’accettazione espressa del nominato (che potrà essere contestuale alla nomina, ovvero avvenire con un terzo e successivo negozio).
In caso di trasferimento immobiliare, la nomina tempestiva consente al nominato di essere figurare direttamente come acquirente nei registri immobiliari, senza necessità di ulteriori atti di voltura: invero, la dichiarazione di nomina e il negozio di accettazione della stessa saranno annotati a margine della trascrizione dell’atto originario, la cui nota di trascrizione reca la menzione, nel quadro D, della presenza nel contratto originario di una riserva di nomina.
Conclusione.
Il contratto per persona da nominare rappresenta uno strumento di particolare utilità nella pratica negoziale, consentendo una maggiore flessibilità nelle operazioni giuridiche e patrimoniali. Tuttavia, la sua efficacia dipende dal rispetto rigoroso dei requisiti di forma e dei termini stabiliti dalla legge.
Per questo motivo, il ruolo del notaio risulta centrale: non solo come redattore dell’atto, ma anche come garante della corretta applicazione normativa, della tutela delle parti e della certezza dei traffici giuridici. Attraverso una consulenza attenta e una scrupolosa attività di verifica, il notaio assicura che l’istituto venga utilizzato in modo conforme e funzionale agli scopi pratici per i quali è stato concepito.
