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Nozione generale di pegno

Il pegno è un diritto reale di garanzia concesso dal debitore o da un terzo su un proprio bene mobile, affinché questo rimanga riservato al soddisfacimento futuro del creditore, il quale, in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita, possa soddisfarsi su questo con preferenza rispetto ad altri eventuali creditori non assistiti da alcuna garanzia. Questo soddisfacimento del creditore può avvenire anche nel caso in cui la res nel frattempo sia divenuta di proprietà di un terzo.

Ratio della nascita di tale istituto

Tra le figure particolari di pegno, non disciplinate dal Codice Civile bensì da leggi speciali, rientra il cd. pegno mobiliare non possessorio.
In questa ipotesi particolare, l’aspetto più discusso delle garanzie mobiliari ineriva l’osservanza imprescindibile del requisito di spossessamento della res, il quale è fondamentale ai fini del perfezionamento della garanzia. Tale requisito, infatti, non consentiva alle imprese di costituire la garanzia anche continuando ad esercitare la propria attività commerciale.

Intervento del legislatore

In questa prospettiva è intervenuto il legislatore, il quale con l’art. 1 del D.L. 3 giugno 2016 n. 59 (convertito in L. n. 119/2016), ha introdotto nel nostro ordinamento il pegno mobiliare non possessorio, il quale si configura come una misura di sostegno alle imprese e di accelerazione del recupero crediti.

Requisiti oggettivi e soggettivi

Il pegno mobiliare non possessorio si caratterizza per il fatto che il bene oggetto di pegno permane nella materiale disponibilità del debitore-imprenditore, il quale può trasformare o alienare la res.
In questa ipotesi, la garanzia si trasferisce automaticamente sul prodotto risultante dalla trasformazione o sul corrispettivo dell’alienazione, senza che ciò comporti la costituzione di una nuova garanzia.
Il pegno mobiliare non possessorio può essere costituito dall’imprenditore-debitore su beni mobili non registrati, anche immateriali, purché siano destinati all’esercizio dell’attività di impresa.
I beni mobili possono essere sia presenti che futuri, determinati o determinabili, anche facendo riferimento ad una categoria merceologica o ad un valore complessivo.

Differenze rispetto alla disciplina ordinaria del pegno

L’assenza di spossessamento ed il trasferimento automatico della garanzia richiedono l’indicazione dell’importo massimo garantito e l’adempimento pubblicitario dell’iscrizione nel Registro dei Pegni non possessori tenuto presso l’Agenzia delle Entrate.
Tale iscrizione ha una mera efficacia dichiarativa e, quindi rileva ai fini dell’opponibilità ai terzi della garanzia.
Il pegno non possessorio, di regola, prende grado dall’iscrizione; tuttavia non è opponibile a chi abbia finanziato l’acquisto di un determinato bene destinato all’esercizio dell’attività di impresa ed a garanzia del rimborso abbia iscritto un pegno non possessorio su quanto oggetto di acquisto.

Modalità ed efficacia dell’iscrizione del pegno immobiliare non possessorio

L’iscrizione del pegno mobiliare non possessorio deve sempre indicare il creditore, il debitore, il terzo datore di garanzia (in caso di presenza dello stesso), la descrizione del bene (anche nel caso di pegno posto a garanzia del rimborso di un finanziamento finalizzato all’acquisto di un bene), il credito garantito e l’importo massimo garantito.
Tale iscrizione ha una durata di dieci anni ed è rinnovabile a mezzo di una nuova iscrizione, la quale deve essere effettuata prima della scadenza del decimo anno.
La cancellazione dell’iscrizione, inoltre, può essere richiesta di comune accordo dal creditore pignoratizio e dal debitore, ovvero può essere domandata giudizialmente.

Pegno immobiliare non possessorio su quote di S.r.l.

Un importante articolo di Federnotizie si è occupato della questione relativa alla possibilità o meno di costituire il pegno non possessorio anche sulle quote di partecipazione di S.r.l.
Su tale tematica, infatti, la dottrina notarile e la giurisprudenza appaino ancora piuttosto divise.
Quanto alla compatibilità della quota di S.r.l. con il pegno non possessorio, si osserva, innanzitutto, che il tema, sino ad oggi, è stato oggetto dell’attenzione di pochi autori, e per forza di cose, data la recente entrata in funzione del registro informatizzato, di nessun Tribunale. Tra coloro che si sono dedicati al tema è possibile distinguere due orientamenti dottrinali.

Tesi negativa

Vi è chi nega l’ammissibilità del pegno non possessorio su quota di S.r.l. Tale tesi si fonda sul seguente principale argomento. La quota di S.r.l. avrebbe natura di bene mobile registrato, pertanto la sua inclusione nel pegno non possessorio sarebbe vietata dall’art. 1 comma 2 D.L. n. 59/2016, che esclude dall’oggetto del pegno non possessori i beni mobili registrati. Inoltre, in tale ottica la ratio di tale divieto risiede nella necessità di preservare il sistema di pubblicità relativo a tale categoria di beni, dato che quest’ultimo entrerebbe in conflitto con la pubblicità del pegno non possessorio nel registro informatizzato tenuto presso l’Agenzia delle Entrate.

Tesi positiva

Vi è, poi, un secondo orientamento che ritiene il pegno non possessorio su quota di S.r.l. ammissibile, aderendo alla tesi per cui la quota di S.r.l. non sarebbe un bene mobile registrato. In quest’ottica, infatti, la quota di S.r.l. rientrerebbe nell’oggetto del pegno non possessorio ai sensi dell’art. 1 comma 2 D.L. n. 59/2016, senza che si verifichi alcun contrasto con il tenore letterale della norma.

Allo stato della discussione dottrinale e giurisprudenziale sul tema della qualificazione giuridica della quota di S.r.l., è ragionevole ritenere che quest’ultima non sia propriamente un bene mobile registrato, bensì un bene mobile non registrato, come da giurisprudenza consolidata. Si possono semmai individuare dei tratti comuni ai beni mobili registrati, non del tutto idonei però a far ricadere le quote di S.r.l. nella suddetta categoria, con la precisazione che meritano comunque considerazione le perplessità sollevate dai fautori della tesi opposta (abolizione del libro soci e disciplina della pubblicità di cui all’art. 2470 codice civile).

Conclusione

Pertanto, con riferimento al pegno non possessorio su quota di S.r.l., si ritiene di poter condividere i risultati della dottrina permissiva sopra esposti. Ciò non senza, però, sviluppare alcune ulteriori considerazioni necessarie in favore della legittimità del pegno non possessorio su quota di S.r.l.

Innanzitutto, l’art. 1 D.L. n. 59/2016 precisa che, oggetto del pegno non possessorio possano essere solo beni aziendali. Ci si può quindi chiedere se le quote di s.r.l. possano essere considerate beni di impresa. La risposta al quesito non può che essere positiva, seppur con le seguenti precisazioni. Deve, infatti, trattarsi di partecipazioni che siano effettivamente parte dell’azienda e, quindi, inserite nell’inventario e facenti parte dell’attivo. Non pare esservi alcun obbligo per il notaio di verificare quanto sopra, anche se è consigliabile procedere con prudenza, tenuto conto dell’ambito di specialità che la legge riserva al pegno non possessorio rispetto a quello ordinario.

La seconda tematica che l’interprete deve porsi è se sia necessaria la pubblicità nel Registro Imprese, oltre che nel registro informatizzato tenuto presso l’Agenzia delle Entrate. Sul tema pare non vi siano alternative rispetto a un regime di doppia pubblicità. In dottrina si parla di “doppio binario”. Non viene, infatti, meno l’obbligo di pubblicità nel Registro Imprese, che come sopra detto costituisce la garanzia dell’individuazione del preciso assetto societario in S.r.l. e dell’indicazione della presenza o meno di eventuali vincoli sulle quote. Di conseguenza è necessario che il pegno non possessorio su quota di S.r.l. sia costituto con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Sussiste, poi, l’obbligo per il notaio del deposito nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2470 codice civile. Gli ulteriori effetti del pegno non possessorio (quali in particolare la rotatività automatica e l’esecuzione semplificata) si avranno con l’ulteriore iscrizione nel registro informatizzato. Da quanto appena detto si può desumere l’ulteriore considerazione che un pegno non possessorio su quota di S.r.l. non iscritto nel Registro Imprese, ma solo nel registro informatizzato tenuto presso l’Agenzia delle Entrate, non sia opponibile a terzi che acquistino diritti sulla quota oggetto di gravame. Si tenga conto che comunque il problema sarebbe marginale, visto il regime legale di rotatività automatica, ed eventualmente limitato a quei casi in cui le parti abbiano derogato a tale principio. Resta da chiedersi, infine, se si possa sostenere che la disciplina del pegno non possessorio, la quale si basa proprio sul mancato spossessamento dei beni concessi in garanzia, deroghi anche al principio espresso dal combinato disposto degli artt. 2471 bis e 2352 codice civile, in base a cui diritti amministrativi e patrimoniali spettano al creditore pignoratizio, salvi diversi accordi. Il tema non è stato oggetto dell’attenzione della dottrina e sul punto è consigliabile procedere con cautela. Quanto sopra potrebbe sembrare coerente con le caratteristiche del pegno non possessorio, dato che il mancato spossessamento potrebbe concretizzarsi nella permanenza di tali diritti in capo al socio imprenditore. Tuttavia, in assenza di una deroga espressa all’art. 2471 bis codice civile, sembra difficile poter affermare che diritti amministrativi e patrimoniali rimangano ex lege in capo al socio imprenditore, salvo diversa volontà delle parti. In argomento, visti i possibili margini di discussione appena delineati, è bene che il contratto costitutivo del pegno non possessorio su quota di S.r.l. disciplini questo aspetto nello specifico.

In definitiva, seppur con qualche dubbio e con il consiglio di tenere monitorato l’andamento del dibattito sulla natura giuridica della quota di S.r.l., si ritiene che questa, allo stato attuale di tale discussione, possa essere oggetto di pegno non possessorio. Ciò, tuttavia, alla condizione che il pegno sia iscritto, non solo nel registro informatizzato, ma anche nel Registro delle Imprese, che rappresenta l’unico registro pubblico in grado di fornire indicazioni utili circa l’assetto proprietario ed eventuali gravami nella società a responsabilità limitata.