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IL VINCOLO DI DESTINAZIONE

 

NOZIONE GENERALE

 

Il vincolo di destinazione è un negozio giuridico con effetto cd. segregativo, in quanto diretto alla creazione di una separazione patrimoniale tra un bene, destinato alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, ed il restante patrimonio del titolare del bene stesso, in deroga al principio di responsabilità patrimoniale del debitore enunciato dall’art. 2740 codice civile, ai sensi del quale: “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”.

 

DISCIPLINA GIURIDICA

 

La disciplina relativa al vincolo di destinazione è contenuta tra le norme dedicate alla trascrizione e, in particolare, all’art. 2645 ter codice civile, ai sensi del quale: “gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo”.

 

NATURA GIURIDICA

 

Con riferimento alla natura giuridica del vincolo di destinazione la dottrina è stata a lungo divisa.

Secondo una prima tesi, sostenuta dalla dottrina minoritaria, il vincolo di destinazione avrebbe natura giuridica obbligatoria e precisamente di un diritto di credito caratterizzato dall’opponibilità nei confronti dei terzi.

Secondo la dottrina prevalente, invece, si tratta di un diritto di natura reale, in quanto lo stesso art. 2645 ter codice civile estende al vincolo di destinazione una delle caratteristiche tipiche dei diritti reali, ovvero l’opponibilità ai terzi.

 

ELEMENTI ESSENZIALI

 

Gli elementi essenziali del vincolo di destinazione sono:

  • Scopo: il vincolo deve essere finalizzato alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela, il quale, secondo la dottrina prevalente, oltre che lecito deve contenere un quid pluris, da individuarsi nell’altruità dell’interesse tutelato;


  • Oggetto: il vincolo di destinazione può essere costituito su beni immobili o su beni mobili registrati. La dottrina prevalente, inoltre, ritiene che detto vincolo possa essere costituito anche su beni mobili non registrati per i quali sia possibile effettuare un’idonea pubblicità del vincolo (es. le quote di s.r.l);

 

 

  • Soggetti: i soggetti coinvolti nel vincolo sono il costituente (proprietario del bene vincolato o titolare di altri diritti reali minori sullo stesso); il beneficiario (soggetto nel cui interesse viene costituito il vincolo) e l’attuatore (soggetto cu compete la realizzazione del fine di destinazione).

 

DURATA

 

La durata del vincolo di destinazione non può essere superiore a 90 anni o alla durata della vita della persona fisica beneficiaria. Nel caso in cui vi sono più beneficiari, la durata può essere commisurata alla vita del più longevo.

 

STRUTTURA DEL NEGOZIO COSTITUTIVO DEL VINCOLO

 

Visto l’orientamento prevalente in dottrina, che attribuisce natura reale al vincolo di destinazione, è opportuno ritenere che il negozio costitutivo dello stesso debba avere una struttura unilaterale, indipendentemente dal trasferimento o meno del bene vincolato, in quanto la struttura dell’atto non può mutare in ragione di un elemento ad esso collegato e non essenziale, quale il trasferimento della proprietà del bene vincolato.

Detto ciò, è opportuno sottolineare che il vincolo di destinazione è comunque rinunciabile da parte del soggetto beneficiario, quindi è opportuno il suo intervento in atto al fine di rendere una dichiarazione di voler profittare degli effetti del vincolo.

Il trasferimento della proprietà del bene vincolato, invece, deve avere struttura bilaterale.

Pertanto, i due negozi devono essere sempre distinti tra loro.

Il bene costituito in vincolo può essere trasferito in via strumentale al perseguimento dell’interesse meritevole di tutele per cui è stato costituito ed in questo caso, qualora il bene venga trasferito all’attuatore coniugato in comunione legale dei beni, esso non entra a far parte della comunione poiché si tratta di un fenomeno di separazione patrimoniale ed il trasferimento ha causa esclusivamente destinatoria.

Il trasferimento del bene vincolato può avvenire, altresì, in via non strumentale ed in questo caso è autonomo rispetto all’interesse perseguito poiché è sorretto da una propria causa e alla cessazione del vincolo il bene resta di titolarità del soggetto che lo acquista.

Con riguardo alla forma, l’art. 2645 ter codice civile richiede sempre la forma dell’atto pubblico a pena di nullità.

 

MODALITA’ DI COSTITUZIONE

 

Il vincolo di destinazione può essere costituito sia inter vivos che mortis causa.

 

  • Inter vivos: il negozio costitutivo deve sempre avere la forma dell’atto pubblico come imposto dall’art. 2645 ter codice civile;


  • Mortis causa: è possibile sia la costituzione indiretta mediante un legato obbligatorio; sia la costituzione diretta, ormai sdoganata dalla dottrina e dalla prassi notarile, in quanto l’art. 2645 ter codice civile non contiene limitazioni circa la natura del titolo. Infatti, la mancanza di coordinazione tra gli artt. 2645 ter e 2648 codice civile non esclude la trascrivibilità del vincolo costituito per causa di morte, come accade nel caso del trust.

Tuttavia, è necessaria la forma del testamento pubblico, in ragione del tenore letterale della norma e della necessità di effettuare il controllo di meritevolezza degli interessi che il vincolo intende realizzare.

 

TRASCRIZIONE DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE E CIRCOLAZIONE DEI BENI VINCOLATI

 

Con riferimento alla trascrizione del vincolo di destinazione, la funzione della stessa, secondo la dottrina maggioritaria, è meramente dichiarativa.

Pertanto, rileva ai soli fini dell’opponibilità nei confronti dei terzi.

Per quanto concerne la circolazione dei beni soggetti a vincolo, occorre distinguere tra:

  • Trasferimento non attuativo del vincolo: non è conforme all’interesse perseguito dal vincolo ed è inopponibile al soggetto beneficiario dello stesso, in quanto il bene circola cum onere suo;
  • Trasferimento attuativo del vincolo: è conforme all’interesse perseguito dal vincolo e rappresenta la massima forma di sfruttamento del bene vincolato. In questo caso, il trasferimento del bene determina la cessazione del vincolo.

 

CESSAZIONE DEL VINCOLO

 

La cessazione del vincolo di destinazione può avvenire per le seguenti ragioni:

  • Scadenza del termine di durata;
  • Morte del beneficiario;
  • Raggiungimento dello scopo o impossibilità sopravvenuta di raggiungerlo;
  • Singole cause eventualmente contenute nell’atto costitutivo.

 

Occorre, infine, precisare che, salvo diversa previsione nell’atto costitutivo, la morte dell’attuatore non estingue mai il vincolo.