L’AZIONE REVOCATORIA EX ART. 2901 CODICE CIVILE
NOZIONE GENERALE
L’articolo 2901 codice civile disciplina l’azione revocatoria ordinaria, un rimedio che permette a un creditore di chiedere al giudice l’inefficacia, nei suoi confronti, di atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore.
L’obiettivo di questo istituto consiste nel rendere possibile al creditore di agire esecutivamente sui beni che il debitore ha dismesso, come se non ne fosse mai uscito, perché l’atto ha arrecato un pregiudizio alle sue ragioni.
PRESUPPOSTI DELL’AZIONE
Perché l’azione revocatoria possa essere accolta, devono sussistere tre requisiti fondamentali:
- Eventus damni: l’atto deve causare un pregiudizio al creditore, rendendo più difficile o impossibile il soddisfacimento del credito. Non è necessario che il patrimonio del debitore sia completamente azzerato, ma solo che l’atto renda l’aggressione del debito più difficile;
- Consilium fraudis: il debitore deve essere consapevole del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore;
- Partecipatio fraudis: se l’atto è a titolo oneroso, è necessario che anche il terzo, acquirente del bene, sia a conoscenza del pregiudizio (o partecipe della dolosa preordinazione).
CASI SPECIFICI DI AZIONE REVOCATORIA
Nella prassi i casi specifici di azione revocatoria che possono verificarsi sono i seguenti:
- Atto a titolo gratuito: per revocare una donazione, è sufficiente dimostrare l’eventus damni e il consilium fraudis da parte del debitore. Non rileva, invece, la posizione del donatario;
- Atto a titolo oneroso: in questo caso, si aggiunge la necessità della partecipazione del terzo alla frode (partecipatio fraudis);
- Adempimento di un debito scaduto: in tale ipotesi, l’adempimento di un debito già scaduto non è revocabile (salvo casi particolari, come la datio in solutum).
CONSEGUENZE DELL’AZIONE
Una volta che il creditore esperisce l’azione revocatoria nei confronti del proprio debitore, si producono i seguenti effetti.
Innanzitutto, l’inefficacia dell’atto è relativa, ovvero si produce solo nei confronti del creditore che ha esercitato l’azione revocatoria.
In secondo luogo, il diritto dei terzi subacquirenti è protetto se l’acquisto è avvenuto a titolo oneroso e in buona fede, a meno che la domanda di revocazione non sia stata trascritta.
Infine, l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dal compimento dell’atto dispositivo.
GLI EFFETTI FAVOREVOLI DELLA SENTENZA DI REVOCATORIA
Una volta che l’autorità giudiziaria competente emette la sentenza di revocatoria in favore del creditore, l’atto con cui il debitore ha disposto dei propri beni, considerato pregiudizievole per il creditore, viene impugnato e le formalità pubblicitarie della sentenza vengono annotate a mergine dello stesso, a seguito della precedente annotazione della domanda giudiziale, trascritta ai sensi dell’art. 2652 codice civile, che ha dato il via al procedimento.
Il vittorioso esperimento dell’azione revocatoria comporta un’inefficacia relativa dell’atto impugnato, in quanto i beni oggetto dello stesso non rientrano nel patrimonio del debitore che ne ha disposto, ma restano nel patrimonio del terzo acquirente.
Tuttavia, il creditore ha diritto di “pignorare” i beni in qualsiasi momento, stante il combinato disposto degli artt. 2654 e 2655 1° comma codice civile, che disciplinano la pubblicità della sentenza favorevole.
Pertanto, la pregiudizievole non grava solo formalmente, ma anche sostanzialmente.
CHE SUCCEDE IN CASO DI RINUNCIA AGLI EFFETTI FAVOREVOLI DELLA SENTENZA DA PARTE DEL CREDITORE?
Affinché un immobile oggetto di un atto di acquisto precedentemente impugnato ex art. 2901 codice civile da un creditore del vecchio proprietario possa essere liberamente trasferito dal terzo acquirente ad un altro soggetto, è necessario che il creditore rinunci alla possibilità di agire sull’immobile.
Per far sì che ciò avvenga, egli deve prestare il proprio consenso alla rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza di revocatoria, al fine di trasferire l’immobile libero da formalità pregiudizievoli.
Tale rinuncia comporta, di conseguenza, anche la successiva cancellazione sia della trascrizione della domanda giudiziale che dell’annotazione della sentenza favorevole.
Tuttavia, per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli non è sufficiente solo il consenso del creditore, ma anche quello di tutte le parti interessate nel giudizio, come previsto dall’art. 2668 codice civile, ovvero il debitore e l’acquirente del bene oggetto dell’atto impugnato.
