La responsabilità per i debiti di una società scissa a seguito della scissione
INTRODUZIONE
Un tema molto caldo nell’ambito delle operazioni di scissione riguarda la responsabilità per i debiti sociali facenti capo alle società scisse e in che modo gli effetti si ripercuotono sulle società beneficiarie.
Vi sono delle sottili differenze tra scissione totale e scissione parziale che andremo ad esaminare in questa sede.
RESPONSABILITA’ PER I DEBITI SOCIALI A SEGUITO DI UNA SCISSIONE TOTALE
Per quanto riguarda la scissione totale, le società beneficiarie rispondono solidalmente e illimitatamente per i debiti della società scissa, ma solo nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, salvo il diritto di regresso verso la società cui i debiti fanno carico. Questo significa che, se la società scissa non riesce a pagare un debito, i creditori possono rivalersi su qualsiasi società beneficiaria, che a sua volta può rivalersi sulla società a cui il debito era stato originariamente attribuito.
La scissione totale, infatti, è un’operazione societaria in cui il patrimonio della società scissa viene trasferito integralmente a due o più società beneficiarie, che ne assumono la titolarità. In questo contesto, l’art. 2506-quater comma 3 codice civile stabilisce che la responsabilità per i debiti della società scissa è solidale tra le società beneficiarie.
A seguito di un’operazione di scissione totale, le società beneficiarie rispondono solidalmente per i debiti sociali della società scissa e ciò comporta le seguenti conseguenze:
- Significa che ogni società beneficiaria è responsabile per l’intero ammontare del debito, non solo per la quota corrispondente al patrimonio ricevuto.
- I creditori possono quindi chiedere il pagamento dell’intero debito a qualsiasi società beneficiaria.
- Questa responsabilità è limitata dal valore effettivo del patrimonio netto assegnato a ciascuna società beneficiaria.
In altre parole, una società beneficiaria non è tenuta a rispondere dei debiti della società scissa per un importo superiore al valore del patrimonio netto che ha ricevuto. La società beneficiaria che ha pagato il debito può poi rivalersi sulla società cui il debito era stato originariamente attribuito, o, in caso di scissione totale, sulle altre società beneficiarie per la quota di debito di loro competenza.
Ad esempio: Se la società A si scinde in due società, B e C, e la società A aveva un debito di 100.000 euro, i creditori possono chiedere il pagamento di 100.000 euro sia a B che a C. Se B paga 50.000 euro e C paga 50.000 euro, allora tutto è a posto. Se invece B paga 100.000 euro, B può rivalersi su C per 50.000 euro.
ECCEZIONI A QUESTO PRINCIPIO
Questa regola prevista dal legislatore, tuttavia, ammette delle eccezioni.
I debiti fiscali della società scissa, sia in caso di scissione totale che parziale, sono soggetti a responsabilità solidale e illimitata per tutte le società partecipanti all’operazione, come chiarito dalla Corte di Cassazione n. 23342/2016. Questo significa che per i debiti fiscali non vale la limitazione del patrimonio netto e i creditori possono rivalersi su qualsiasi società beneficiaria per l’intero ammontare del debito.
In sintesi, la scissione totale comporta una responsabilità solidale e limitata per le società beneficiarie, che rispondono dei debiti della società scissa nei limiti del proprio patrimonio netto, con l’eccezione dei debiti fiscali, per i quali la responsabilità è solidale e illimitata.
RESPONSABILITA’ PER I DEBITI SOCIALI NELLA SCISSIONE PARZIALE
Per quanto riguarda la scissione parziale, vi sono alcune differenze con quanto detto sin ora per la scissione totale e su tale tematica si è espressa anche la Cassazione, in particolare in tema di debenza fiscale.
Con la sentenza del 11 novembre 2022 n. 33436, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, in ambito di scissione parziale, la società beneficiaria è solidalmente obbligata per i debiti fiscali della scissa. Tale responsabilità è illimitata e trascende il valore del patrimonio attribuito per l’effetto dell’operazione straordinaria. Non operano, ai fini fiscali, le limitazioni quantitative previste dal diritto civile in caso di scissione con riferimento alle obbligazioni della scissa, né sotto il profilo dell’imposta né sotto quello delle sanzioni.
La vicenda trattata dalla Suprema Corte origina da una cartella di pagamento notificata alla società beneficiaria della scissione in materia di IRES, IRPEG, IRAP ed IVA. La cartella intimava alla notificata il versamento delle suddette imposte, oltre interessi e sanzioni, quali liquidate in rispettivi avvisi di accertamento, divenuti definitivi per giudicato intervenuto su altrettante impugnazioni, di cui era stata destinataria la società scissa.
La cartella di pagamento veniva quindi impugnata presso la CTP Napoli, che annullava la stessa per la parte eccedente la somma di euro 836.803,00, corrispondente alla parte di patrimonio netto della scissa attribuito alla beneficiaria per effetto dell’operazione straordinaria. La CTR Campania confermava la pronuncia del grado precedente per quanto di rilievo. I motivi per i quali le corti di merito hanno ritenuto che la responsabilità solidale della società si limitasse alla parte di patrimonio netto attribuito sono da ricercare nella ritenuta applicazione al caso di specie delle previsioni di cui agli artt. 2506 bis comma 3 e 2506 quater comma 3 codice civile.
Avverso la sentenza di appello Equitalia promuoveva ricorso per Cassazione. In particolare, l’agente della riscossione censurava la sentenza impugnata in quanto riteneva che le limitazioni di responsabilità previste in ambito civilistico non valgono in ambito tributario. La tesi di Equitalia si fondava sull’efficacia derogatoria della disciplina civilistica, spiegata dalle norme tributarie speciali applicabili nel caso di specie, vale a dire: l’art. 173, commi 12 e 13 TUIR, per ciò che riguarda genericamente gli obblighi tributari e l’art. 15 comma 2 d.lgs. 472/1997 per quanto riguarda le sanzioni.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso principale, recependo la tesi dell’ente. In particolare, la Cassazione ha affermato che “quando sia realizzata un’operazione di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta ad essa antecedenti (…) diverge da quella riguardante le obbligazioni civili (…) in quanto, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, si estende non solo solidalmente ma anche illimitatamente a tutte le società partecipanti all’operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione, senza che tale differente trattamento sia costituzionalmente illegittimo, siccome rispondente all’esigenza di un’agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e di proporzionalità”.
CONCLUSIONI
Tra i motivi di tale specialità individuati dalla Corte rileviamo:
- a)la destinazione delle entrate fiscali a beneficio del principio costituzionale di pareggio di bilancio e del rispetto dei parametri europei in materia di debito pubblico;
- b)il sistema della riscossione fiscale, che si discosta dal regime ordinario dell’espropriazione forzata proprio al fine di meglio assicurare l’adempimento delle obbligazioni tributarie;
- c)la sussistenza di una garanzia generale per l’adempimento delle obbligazioni tributarie;
- d)l’esistenza di misure cautelari speciali a beneficio dell’amministrazione finanziaria;
- e)la previsione di un apposito nucleo di reati afferenti il mancato versamento delle imposte;
f) la postergazione degli effetti della cancellazione dal registro delle imprese per l’accertamento e la riscossione dei debiti tributari delle società di capitali.
