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LA RIDUZIONE DELLE DONAZIONI E DEI LEGATI EX ART. 560 CODICE CIVILE

 

NOZIONE E NATURA GIURIDICA

La riduzione delle donazioni e dei legati è l’azione giudiziaria che permette ai legittimari (i parenti più stretti del defunto) di recuperare la quota di eredità a loro riservata per legge, ma che è stata lesa da donazioni o testamenti. Questo rimedio, previsto dall’art. 560 codice civile, rende inefficaci le disposizioni che eccedono la porzione disponibile, attraverso un procedimento che prevede l’imputazione dei legati e delle donazioni e, se necessario, la restituzione dei beni al legittimario leso.
In questo caso trovano applicazione le regole sulla cd. successione necessaria, tant’è vero che alcuni autori, tra cui Capozzi, sostengono che l’azione di riduzione riguardante le donazioni o i legati comporta una restituzione avente anche un’efficacia divisoria, poiché se un legittimario agisce in riduzione ottenendo sentenza favorevole, egli entra a far parte della comunione ereditaria e a seguito può avvenire la divisione.

 

PRESUPPOSTI APPLICATIVI E FINALITÀ

Per esperire l’azione di riduzione occorre fare riferimento ai presupposti e alle modalità con cui promuoverla, nonché alle finalità che si intendono perseguire con la stessa.

 

  • Tutela dei legittimari: l’obiettivo principale è proteggere la quota di eredità a loro spettante per legge, chiamata “legittima”.
  • Lesione della legittima: si ricorre all’azione di riduzione quando le donazioni o le disposizioni testamentarie hanno ridotto la legittima al di sotto del suo valore.
  • Operazione “di calcolo”: l’azione di riduzione si basa sul calcolo del valore dei beni donati e lasciati in eredità, per stabilire se la quota di legittima sia stata lesa.

 

CHI PUÒ ESERCITARE L’AZIONE DI RIDUZIONE?

I soggetti legittimati ad esercitare il diritto di esperire l’azione di riduzione sono i legittimari (coniuge, figli, ascendenti) e i loro eredi o aventi causa, se i primi non possono o non vogliono accettare l’eredità.
Una delle caratteristiche principali dell’azione di riduzione delle donazioni e dei legati è l’irrinunciabilità. Infatti, i legittimari non possono rinunciare al diritto di agire in riduzione, né espressamente né prestando il consenso alla donazione finché il donante è in vita.

 

PROCESSO DI RIDUZIONE

Il procedimento per agire in riduzione si compone di diverse fasi obbligatorie, e precisamente:

 

  1. Calcolo (riunione fittizia): si verifica se la legittima è lesa calcolando il valore dei beni lasciati in eredità e delle donazioni fatte in vita dal defunto (relictum + donatum), determinando la “quota disponibile” e la “quota riservata” ai legittimari per legge.
  2. Imputazione delle donazioni e legati: i legittimari devono imputare alla propria quota legittima i beni che gli sono stati donati o lasciati in eredità dal defunto, a meno che non siano stati esplicitamente dispensati dal defunto (dispensa dall’imputazione).
  3. Riconoscimento dell’inefficacia: se, nonostante l’imputazione, la quota di legittima risulta ancora lesa, l’azione di riduzione può dichiarare l’inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che eccedono la disponibile.
  4. Ordine di riduzione: le disposizioni testamentarie vengono ridotte prima delle donazioni, partendo da quelle più recenti e procedendo a ritroso fino alle più antiche.
  5. Restituzione: i beni oggetto di donazioni o legati ridotti devono essere restituiti ai legittimari per reintegrarne la quota riservata.

 

CONDIZIONI SPECIFICHE PER I LEGATI E LE DONAZIONI D’IMMOBILI

Per quanto riguarda le donazioni ed i legati aventi ad oggetto beni immobili, la riduzione può comportare la separazione di una parte dell’immobile, che però non sempre risulta “comodamente divisibile”(ad esempio un appartamento).

Se, ad esempio, si tratta di un terreno, questo si può dividere e una parte dello stesso può essere restituita al legittimario o altro soggetto che agisce in riduzione e la esperisce vittoriosamente ed in questa ipotesi il bene non esce dalla disponibilità materiale del legittimario. Ovviamente, la parte restituita deve essere tale da “coprire” o integrare la quota di riserva spettante al legittimario, stante quanto previsto dal 1° comma dell’art. 560 codice civile.

Se, invece, dividere l’immobile non è conveniente o risulta complicato materialmente, il donatario o legatario, a seconda della eccedenza, può trattenere l’immobile pagando un conguaglio in denaro ai legittimari sempre pari al valore della loro quota di riserva, come prevede il 2° comma della norma in commento.

Infine, il 3° comma prevede anche la possibilità per il legatario o per il donatario che è anche legittimario di ritenere l’intero immobile, ma il valore dello stesso non deve eccedere l’importo della porzione disponibile di eredità del de cuius e della quota a lui spettante per legge in quanto tale.