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Considerazioni introduttive

Uno degli obiettivi da sempre perseguiti dalla Comunità europea, prima, e dall’Unione europea, dopo è quello della creazione di un diritto societario europeo, fondato su una disciplina quanto più possibile omogenea tra gli Stati membri.
Un passo importante in tal senso è stato sancito dai Regolamenti europei CE/2157/2001 e CE/1435/2003 e dalle Direttive europee 2001/86/CE e 2003/72/CE, che hanno determinato l’obbligo per gli Stati membri, in sede di attuazione, di riconoscere nei propri ordinamenti due nuovi “tipi” sociali, che si aggiungono ai tipi sociali già conosciuti e disciplinati dal diritto domestico, cioè, rispettivamente, la Società Europea (SE) e la Società Cooperative Europea (SCE).

Entrambe le Direttive in esame sembrano reggersi intorno a due principi generali.
Da un lato, l’obbligo delle società europee e cooperative europee di fissare la sede legale e la sede reale (cioè, la sede dell’amministrazione centrale della società) nello stesso Stato comunitario.
Dall’altro lato, la normativa in esame garantisce la possibilità di trasferire la sede (legale e reale) della società da uno Stato all’altro dell’Unione europea, senza bisogno di porre in liquidazione la società nel Paese di costituzione e ricostituirla.
Alle citate Direttive europee è stata data attuazione, rispettivamente, con il d.lgs. n. 188/2005 ed il d.lgs. n. 48/2007, che oggi contengono la disciplina italiana di S.E. e S.C.E. in aggiunta a quanto già previsto con efficacia diretta dai citati regolamenti: all’analisi di tale disciplina saranno dedicati i prossimi paragrafi.

La Società Europea (SE)

Come detto, la disciplina della Società Europea (SE) è oggi contenuta all’interno del d.lgs. n. 188/2005, che la descrive come una società per azioni europea, pertanto, nel silenzio del decreto legislativo, è proprio la disciplina delle società per azioni italiane a trovare applicazione anche alle società europee, in forza di espresso rinvio alla normativa interna effettuato dalle fonti comunitarie.

Il presente contributo intende, dunque, soffermarsi sulle peculiarità normative che distinguono la società europea dalla s.p.a. domestica.
In primo luogo, il minimo legale del capitale della società europea è, ancora oggi, fissato in euro 120.000, dunque, attualmente superiore a quello fissato per le s.p.a. italiane dall’art. 2327 come riformato, che oggi richiede un capitale minimo di soli 50.000 euro.
Inoltre, l’art. 2 del Regolamento europeo CE/2157/2001 dispone che la società europea può essere costituita solo in cinque ipotesi tassative, sintetizzabili come segue:

  1. Costituzione per fusione di due o più s.p.a. aventi sede legale in almeno due diversi Stati dell’Unione europea;
  2. Quando due o più società per azioni o società a responsabilità limitata aventi sede legale in almeno due diversi Stati dell’Unione europea promuovono la costituzione di una società europea holding al fine di sottoporsi ad una direzione unitaria;
  3. Quando due o più enti, anche non societari, che presentano un collegamento stabile con ordinamenti comunitari diversi, costituiscono una società europea controllata in comune;
  4. Per atto unilaterale da parte di un’altra società europea (cosiddetta SE affiliata);
  5. Trasformazione di una società per azioni costituita secondo la legge di uno Stato membro, purché quest’ultima controlli da almeno due anni una società soggetta alla legge di un altro Stato comunitario.

Si precisa, poi, che, sotto il profilo pubblicitario, la disciplina vigente non prevede una normativa unitaria per tutte le società europee, disponendo solo che l’iscrizione della società è disciplinata dalla legge dello Stato in cui la SE ha sede.

Per quanto attiene agli organi sociali, si può osservare quanto segue.
L’assemblea, la cui presenza è obbligatoria, è disciplina dello Stato membro in cui la SE ha sede.
Per ciò che concerne il sistema di amministrazione e controlli, la SE può adottare il sistema dualistico o il sistema monistico, con conseguente applicazione della relativa disciplina interna.
A differenza di quanto è previsto per le società per azioni italiane, poi, nella gestione della SE devono necessariamente essere coinvolti i lavoratori: le concrete modalità del loro coinvolgimento sono determinate da accordi fra i rappresentanti dei dipendenti e gli organi sociali competenti, ma se nelle società di partenza ci sono già delle forme di coinvolgimento dei lavoratori, queste devono essere conservate nella SE, che dunque può prevedere solo un incremento del coinvolgimento dei lavoratori.

La Società Cooperativa Europea (SCE)

Al pari di quanto osservato per la società europea, anche in relazione alla SCE le fonti comunitarie ed il decreto legislativo che ha dato attuazione alla direttiva del 2003 si fondano su un rinvio generale alla normativa domestica (in questo caso, alla disciplina delle società cooperative), prevedendo solo alcune norme specifiche, che valgono a differenziare lo statuto della SCE da quello delle società cooperative interne.

Pertanto, al pari di quanto fatto per la SE, nel presente paragrafo ci si soffermerà unicamente sui tratti distintivi delle cooperative europee rispetto a quelle domestiche.
In primo luogo, il minimo legale del capitale sociale è sempre fissato in euro 30.000 e, come nelle cooperative interne, opera il principio del cosiddetto capitale variabile, in forza del quale il mutamento della cifra del capitale non richiede una modifica dello statuto.
In secondo luogo, la costituzione della SCE richiede, inderogabilmente la presenza cumulativa di due presupposti: i soci devono essere almeno cinque e deve esistere un collegamento tra i soci ed almeno due Stati membri diversi.
Ulteriormente, al pari della società europea, la Società Cooperativa Europea può essere costituita solo in ipotesi tassative, che sono le seguenti:

  1. All’esito di fusione tra società cooperative costituite secondo la legge di uno Stato membro, purché le stesse abbiano sede nella Comunità europea e siano soggette ad almeno due ordinamenti nazionali diversi;
  2. All’esito di trasformazione di una cooperativa costituita secondo la legge di uno Stato membro che abbia sede nell’Unione europea e possegga, da almeno due anni, una filiale o una succursale soggetta alla legge di altro Stato membro.

Al pari di quanto osservato in relazione alla SE, anche nel caso della Società Cooperativa Europea gli adempimenti pubblicitari richiesti in fase costitutiva sono disciplinati dalla legge dello Stato in cui la SCE ha sede.
Per quanto riguarda gli organi sociali, vige in relazione all’assemblea il principio generale previsto per tutte le società cooperative anche italiane del voto capitario (cioè, ad ogni socio spetta un voto, a prescindere dalla partecipazione di ciascuno), ma nelle sole SCE è prevista la possibilità che lo statuto attribuisca un massimo di cinque voti a testa e ai soci sovventori non può mai spettare un numero di voti complessivamente superiore al 25% del capitale sociale.
Per quanto attiene, invece, al tema dell’amministrazione e dei controlli della società, valgono le medesime considerazioni già svolte in materia di Società Europea, a cui, pertanto, si rinvia.

Infine, si osserva che è lo statuto a prevedere la destinazione degli utili sociali, mentre spetta all’assemblea, una volta approvato il bilancio, la competenza a deliberare sulla ripartizione di tali utili. La SCE, inoltre, al pari di ogni cooperativa, può attribuire ristorni ai propri soci in ragione degli scambi mutualistici realizzati con ciascuno, sulla base della normativa interna.
L’accertamento del mancato rispetto dei presupposti di costituzione, dell’assenza di una delle due ipotesi tassative di costituzione, o la violazione degli oneri pubblicitari imposti dal Paese in cui la SCE ha sede comporta lo scioglimento della società, che deve essere pronunciato dall’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato in cui la società ha sede.