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L’ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ CON BENEFICIO D’INVENTARIO E LA RECENTE PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE N. 31310/2024

 

Premessa.

L’istituto dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario riveste da sempre un ruolo di particolare rilievo nel diritto successorio, in quanto consente all’erede di circoscrivere la propria responsabilità per i debiti del defunto entro i limiti del valore dell’attivo ereditario, secondo il principio della responsabilità intra vires hereditatis.

In tale prospettiva, la previsione di cui all’art. 471 del Codice civile, che impone ai minori, agli interdetti e agli inabilitati di accettare l’eredità soltanto con beneficio d’inventario, trova la propria ratio nella tutela del soggetto incapace, al fine di evitare che l’acquisto dell’eredità possa comportare, per effetto di un atto di accettazione, conseguenze patrimoniali pregiudizievoli e irreversibili.

La disciplina è contenuta negli artt. 484 e seguenti del Codice civile. L’art. 484, comma 1, del Codice civile stabilisce che l’accettazione con beneficio d’inventario deve essere fatta mediante dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, da iscriversi nel registro delle successioni e da trascriversi nei pubblici registri immobiliari. Il successivo comma 2 prevede che l’accettazione sia seguita o preceduta dalla redazione dell’inventario, redatto secondo le modalità stabilite dal Codice di procedura civile.

Gli artt. 485 e 487 del Codice civile stabiliscono i termini entro i quali l’inventario deve essere compiuto, distinguendo a seconda che l’erede sia o meno in possesso dei beni ereditari; l’art. 489, infine, introduce una disciplina speciale per minori, interdetti e inabilitati, disponendo che essi non si intendono decaduti dal beneficio se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dalla cessazione dello stato di incapacità, qualora entro tale termine non si siano conformati alle prescrizioni della sezione.

La recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 31310 del 6 dicembre 2024 ha offerto un importante chiarimento in merito agli effetti dell’accettazione con beneficio d’inventario, in particolare quando l’inventario non sia stato tempestivamente redatto dal legale rappresentante del minore o dell’incapace. La pronuncia risolve un contrasto giurisprudenziale di lunga data, concernente la possibilità per il minore, una volta divenuto maggiorenne, di rinunciare all’eredità nonostante l’accettazione con beneficio intervenuta in sua rappresentanza.

 

Il caso e la questione sottoposta alle Sezioni Unite.

La vicenda all’origine della decisione riguardava due minorenni ai quali era stata devoluta un’eredità gravata da rilevanti passività. La madre dei minori, quale legale rappresentante, aveva accettato l’eredità per loro conto con beneficio d’inventario, ma non aveva provveduto alla redazione dell’inventario nei modi e nei termini previsti.

Divenuti maggiorenni, i figli avevano dichiarato di voler rinunciare all’eredità entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età, richiamandosi all’art. 489 del Codice civile. Le corti di merito avevano tuttavia ritenuto inammissibile la rinuncia, affermando che la dichiarazione di accettazione con beneficio aveva comportato l’acquisizione definitiva della qualità di erede.

La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto interpretativo, individuato nei seguenti termini: se la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario, resa dal legale rappresentante del minore ma non seguita dalla redazione dell’inventario, determini o meno l’acquisto immediato e irrevocabile della qualità di erede.

 

L’intervento delle Sezioni Unite.

Con la sentenza n. 31310/2024, le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto secondo cui la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario resa dal legale rappresentante del minore produce immediatamente l’acquisto della qualità di erede, indipendentemente dalla successiva redazione dell’inventario.

La Corte ha così sancito, in via definitiva, l’applicazione del brocardo semel heres, semper heres, chiarendo che l’acquisto della qualità di erede non è condizionato alla formazione dell’inventario, ma si perfeziona già al momento della dichiarazione di accettazione.

a) Acquisto immediato e irrevocabile della qualità di erede

Le Sezioni Unite hanno ribadito che l’accettazione con beneficio d’inventario, al pari dell’accettazione pura e semplice, è un atto unilaterale recettizio che produce effetti immediati e irrevocabili: l’erede diviene tale al momento della dichiarazione.

L’inventario, pur obbligatorio, non rappresenta una condizione di efficacia dell’accettazione, ma un adempimento necessario per il mantenimento del beneficio. In mancanza, si verifica non l’inefficacia dell’accettazione, ma la decadenza dal beneficio, con conseguente trasformazione della posizione dell’erede “beneficiato” in quella di erede “puro e semplice”.

b) Irrevocabilità dell’accettazione e impossibilità di rinuncia successiva

La Corte ha escluso che il minore, divenuto maggiorenne, possa successivamente rinunciare all’eredità che era già stata accettata con beneficio in suo nome.

La rinuncia, infatti, presuppone la mera qualità di chiamato all’eredità, mentre nel caso in esame il soggetto ha già acquisito la qualità di erede, con la conseguenza che ogni dichiarazione di rinuncia successiva è priva di effetti giuridici.

In tal modo viene definitivamente superato l’orientamento che, in passato, aveva ammesso la possibilità per il minore divenuto maggiorenne di rinunciare entro l’anno previsto dall’art. 489 del Codice civile, ritenendo che l’inerzia del legale rappresentante nella redazione dell’inventario impedisse il perfezionamento dell’accettazione.

c) La funzione dell’art. 489 del Codice civile

Particolare rilievo assume, nella motivazione della Corte, l’interpretazione dell’art. 489 del Codice civile. Le Sezioni Unite precisano che tale norma non introduce un termine per l’accettazione, bensì disciplina esclusivamente la decadenza dal beneficio d’inventario.

Pertanto, entro l’anno dalla maggiore età, il minore non può rinunciare all’eredità già accettata, ma soltanto procedere – se non ancora eseguito – alla redazione dell’inventario, così da mantenere gli effetti limitativi del beneficio.

L’art. 489 del Codice civile, dunque, tutela il minore concedendogli un periodo ulteriore per adempiere all’obbligo dell’inventario, ma non gli restituisce la libertà di scelta circa l’acquisto dell’eredità.

d) La mancata redazione dell’inventario

La Corte qualifica la mancata redazione dell’inventario come causa di decadenza dal beneficio, e non come vizio dell’accettazione. In tal caso, l’erede, pur avendo accettato con beneficio, è considerato erede puro e semplice, con responsabilità illimitata per i debiti ereditari.

La decadenza, tuttavia, non si verifica automaticamente per il minore o l’incapace prima del decorso dell’anno dalla cessazione dello stato d’incapacità, in forza della previsione dell’art. 489 del Codice civile.

 

Analisi sistematica e ricadute operative.

La pronuncia in commento presenta importanti implicazioni sul piano sistematico e operativo, in particolare per l’attività notarile, che costituisce il principale ambito applicativo dell’istituto.

a) Effetti immediati dell’accettazione con beneficio

Con la decisione in esame, la Corte ha affermato in modo inequivoco che l’accettazione con beneficio d’inventario determina l’immediato trasferimento all’erede dell’universalità dei rapporti giuridici facenti capo al defunto, salva la limitazione di responsabilità derivante dal beneficio.

Ne consegue che la dichiarazione ricevuta dal notaio ai sensi dell’art. 484 del Codice civile comporta ipso iure l’acquisto della qualità di erede e la titolarità dei beni relitti, a prescindere dall’avvenuta formazione dell’inventario.

b) L’irrilevanza, ai fini dell’acquisto, dell’inventario

L’inventario assume così funzione meramente accessoria rispetto all’effetto traslativo: esso incide sulla misura della responsabilità dell’erede, non sull’acquisto dell’eredità.

Da ciò deriva che l’inerzia del rappresentante nella redazione dell’inventario non può tradursi in inefficacia dell’accettazione. L’erede minore, divenuto maggiorenne, non può ritenersi “non erede”, ma soltanto esposto, in caso di mancato adempimento, alla perdita del beneficio.

c) Conseguenze per il minore e per il legale rappresentante

L’accettazione con beneficio resa dal legale rappresentante del minore produce effetti diretti nella sfera giuridica di quest’ultimo. La successiva rinuncia da parte del minore divenuto maggiorenne è dunque giuridicamente irrilevante, poiché l’acquisto dell’eredità è già definitivo.

Il legale rappresentante, dal canto suo, resta obbligato a procedere alla redazione dell’inventario, il cui mancato compimento può comportare responsabilità nei confronti del minore, stante la perdita del beneficio.

d) Il ruolo del Notaio

Dal punto di vista notarile, la decisione delle Sezioni Unite rafforza la centralità del notaio nella verifica della legittimazione del dichiarante e nella corretta formazione dell’atto di accettazione con beneficio.

Il notaio, nel ricevere la dichiarazione di accettazione, dovrà accertare che il legale rappresentante sia munito della necessaria autorizzazione del giudice tutelare, ove richiesta, e dovrà curare la pubblicità dell’atto mediante iscrizione nel registro delle successioni e trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell’art. 484, comma 1, del Codice civile.

Inoltre, il notaio dovrà informare il rappresentante circa l’obbligo di procedere alla redazione dell’inventario e le conseguenze derivanti dalla sua omissione, anche in termini di decadenza dal beneficio.

e) Effetti sugli atti dispositivi

La sentenza chiarisce che, una volta intervenuta l’accettazione, l’erede acquista la titolarità dei beni ereditari e può validamente disporne, nel rispetto dei limiti derivanti dalla rappresentanza e dalle autorizzazioni giudiziali.

Il notaio non può quindi rifiutare la stipula di un atto dispositivo avente ad oggetto beni ereditari, salvo che l’atto sia contrario alla legge o all’ordine pubblico. Resta, tuttavia, opportuno che il notaio verifichi e menzioni nello stesso atto la circostanza relativa alla mancata o avvenuta redazione dell’inventario, al fine di tutelare le parti e i terzi circa la situazione successoria e la portata della responsabilità patrimoniale.

f) Effetti pubblicitari e opponibilità ai terzi

Poiché la qualità di erede si acquista con la dichiarazione di accettazione, la trascrizione prevista dall’art. 484 del Codice civile assume valore costitutivo della pubblicità dell’acquisto.

Pertanto, l’erede beneficiato è titolare ex lege del patrimonio del de cuius, e i terzi possono fare affidamento sulla trascrizione della dichiarazione, anche se l’inventario non sia stato ancora compiuto.

 

Considerazioni conclusive.

La sentenza n. 31310/2024 delle Sezioni Unite si colloca come punto di approdo di un lungo dibattito interpretativo e segna una chiara inversione rispetto a quegli orientamenti che tendevano a considerare l’inventario elemento necessario per il perfezionamento dell’accettazione.

Il principio semel heres, semper heres riafferma l’unitarietà dell’atto di accettazione, quale momento in cui l’eredità viene definitivamente acquisita dal chiamato, con o senza beneficio.

L’inventario mantiene una funzione essenziale, ma meramente accessoria: serve a delimitare la responsabilità dell’erede, non a costituirne la qualità. La conseguenza pratica è che l’erede incapace, rappresentato dal proprio tutore o genitore, diviene erede fin dal momento della dichiarazione resa in suo nome; potrà eventualmente decadere dal beneficio, ma non tornare allo status di semplice chiamato.

Per la prassi notarile, ciò comporta la necessità di un controllo rigoroso sulla validità formale e sostanziale della dichiarazione di accettazione, sulla legittimazione del rappresentante e sull’adempimento dell’obbligo dell’inventario, nonché di una puntuale informazione alle parti circa le conseguenze giuridiche di tali atti.

Il notaio, quale pubblico ufficiale garante della legalità e della certezza dei traffici, è chiamato a un ruolo decisivo nella corretta applicazione di un principio che, pur di matrice antica, viene oggi riaffermato con chiarezza dalla Corte di cassazione: una volta erede, sempre erede.