LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI (CER):
MODELLO, REGOLE E PROSPETTIVE PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA ITALIANA
Introduzione.
Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) rappresentano una delle innovazioni più rilevanti introdotte negli ultimi anni nel panorama energetico nazionale, delineando un modello di produzione, condivisione e consumo di energia da fonti rinnovabili fondato sulla partecipazione attiva dei cittadini, delle imprese e delle amministrazioni locali.
Si tratta di un paradigma che coniuga sostenibilità ambientale, benefici economici e coesione sociale, e che, come si vedrà, è stato progressivamente definito da un complesso quadro normativo e regolatorio, sia europeo sia interno. Il presente contributo tenterà di delineare i profili essenziali di tale istituto, con particolare attenzione alle modalità di funzionamento, alla struttura giuridica e agli aspetti pratici di maggiore rilievo per operatori e professionisti del settore.
Cosa sono le CER.
La Comunità Energetica Rinnovabile è, in termini generali, un soggetto giuridico autonomo costituito da una pluralità di partecipanti — persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali — che si associano volontariamente al fine di produrre, consumare, gestire e condividere energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.
Secondo la definizione fornita dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), essa consiste in un insieme di soggetti che producono, consumano e scambiano localmente energia verde, con l’obiettivo di creare vantaggi non soltanto di natura economica, ma anche ambientale e sociale per il territorio di riferimento.
L’elemento distintivo rispetto alle tradizionali configurazioni di autoconsumo individuale è rappresentato dal carattere collettivo e dalla prossimità territoriale: l’energia prodotta viene infatti condivisa fra più membri della comunità, normalmente all’interno del medesimo ambito di rete (di regola la cabina primaria), favorendo un utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse energetiche locali. Il fine ultimo non è dunque il profitto finanziario, bensì la generazione di un valore diffuso, coerente con i principi della transizione ecologica e della partecipazione dal basso.
Il funzionamento operativo.
Dal punto di vista operativo, la struttura delle CER si fonda su una serie di elementi che ne determinano l’efficacia e la sostenibilità nel tempo.
In primo luogo, i soggetti che ne fanno parte possono assumere ruoli diversi: alcuni sono produttori-autoconsumatori, detti prosumer, che possiedono e gestiscono impianti di produzione da fonte rinnovabile e partecipano sia alla produzione sia al consumo dell’energia; altri, invece, sono meri consumatori, che non dispongono di impianti propri ma beneficiano dell’energia condivisa all’interno della comunità.
In secondo luogo, la comunità può assumere varie forme giuridiche — associazione, cooperativa, società consortile, o partenariato pubblico-privato — a seconda delle caratteristiche del territorio e delle esigenze organizzative. Ciò che rileva è la natura democratica e partecipativa della governance, in cui ciascun membro, indipendentemente dalla propria dimensione, conserva un diritto di voto effettivo nelle decisioni della CER.
Quanto al funzionamento tecnico, l’energia prodotta dagli impianti rinnovabili installati (fotovoltaici, eolici, idroelettrici o a biomasse) viene immessa nella rete e condivisa in tempo reale tra i membri. Ogni partecipante beneficia, in misura proporzionale, dell’energia condivisa, riducendo i prelievi dalla rete e abbattendo i costi di approvvigionamento. L’eventuale energia eccedente può essere immessa in rete e valorizzata secondo i meccanismi previsti dal GSE.
È opportuno ricordare che il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 2023 (cosiddetto Decreto CER) ha introdotto un articolato sistema di incentivi, stanziando risorse pari a circa 5,7 miliardi di euro per sostenere la realizzazione di impianti destinati all’autoconsumo e alla condivisione di energia rinnovabile. Il Gestore dei Servizi Energetici ha inoltre emanato le Regole operative che disciplinano requisiti, modalità di adesione, accesso agli incentivi e obblighi di rendicontazione, completando così il quadro attuativo di riferimento.
Il quadro normativo.
L’istituto delle Comunità Energetiche Rinnovabili trova il proprio fondamento nella Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II), recepita nell’ordinamento italiano con il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199. Tale normativa riconosce ai cittadini e agli enti locali il diritto di partecipare attivamente alla produzione e alla gestione dell’energia rinnovabile, promuovendo un modello decentralizzato e inclusivo di transizione energetica.
In Italia, i requisiti essenziali affinché un’iniziativa possa qualificarsi come CER sono ormai consolidati. In primo luogo, la partecipazione deve essere aperta e volontaria, non potendo essere limitata a un unico soggetto. In secondo luogo, l’energia prodotta deve derivare da impianti alimentati da fonti rinnovabili e deve essere condivisa tra i membri della comunità. In terzo luogo, la governance deve assicurare che il controllo effettivo della CER spetti ai membri o agli enti territoriali che la compongono, e non a imprese energetiche che perseguano finalità meramente commerciali. Infine, la localizzazione degli impianti deve rispettare criteri di prossimità geografica rispetto ai punti di prelievo, secondo i parametri fissati dal GSE e dal distributore di rete competente.
Benché il quadro normativo risulti oggi sufficientemente definito, restano aperti alcuni nodi applicativi, legati alla redazione degli statuti, alla ripartizione dei benefici economici tra i partecipanti e alla gestione amministrativa delle risorse. Si tratta di aspetti che richiedono un’adeguata professionalità giuridica e tecnica, nonché un’attenta pianificazione in fase di costituzione.
Benefici e opportunità.
Le Comunità Energetiche Rinnovabili offrono vantaggi molteplici.
In primo luogo, sotto il profilo ambientale, contribuiscono in modo diretto alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica e all’incremento della quota di energia prodotta da fonti pulite, rappresentando uno strumento concreto per l’attuazione degli obiettivi europei di decarbonizzazione.
In secondo luogo, sul piano economico, consentono ai membri di ridurre i costi energetici attraverso l’autoconsumo e la condivisione dell’energia, generando risparmi significativi e migliorando la competitività delle imprese locali.
In terzo luogo, le CER rivestono un ruolo sociale di rilievo, favorendo la partecipazione dei cittadini alla transizione energetica, promuovendo modelli collaborativi e contribuendo a contrastare fenomeni di povertà energetica.
Infine, esse producono effetti positivi anche sul sistema energetico nazionale, poiché riducono le perdite di rete, stabilizzano i flussi di energia e contribuiscono alla costruzione di reti intelligenti (smart grids), più resilienti e sostenibili.
Criticità e punti di attenzione.
Non mancano, tuttavia, alcune criticità che meritano di essere considerate.
In primo luogo, la costituzione di una CER richiede una struttura organizzativa solida, con un’adeguata definizione dei ruoli, delle modalità decisionali e dei criteri di distribuzione dei benefici. La governance deve essere trasparente e condivisa, pena il rischio di inefficienze gestionali.
In secondo luogo, la complessità degli adempimenti amministrativi e delle procedure per l’accesso agli incentivi può rappresentare un ostacolo, specie per le realtà di minori dimensioni o prive di competenze tecniche specifiche.
In terzo luogo, la corretta individuazione del perimetro territoriale e la gestione dei rapporti con il distributore di rete costituiscono aspetti delicati, che incidono direttamente sulla redditività e sulla stabilità economica della comunità.
Infine, non va trascurata la necessità di promuovere una vera e propria cultura della partecipazione energetica: la riuscita di una CER dipende in larga misura dall’impegno dei singoli membri e dalla capacità collettiva di cooperare in modo duraturo.
Implicazioni operative per gli operatori e i professionisti.
Per le amministrazioni locali, le CER rappresentano un’opportunità di intervento diretto nelle politiche energetiche del territorio, potendo queste favorire la riqualificazione degli edifici pubblici, la valorizzazione di aree dismesse e il coinvolgimento dei cittadini.
Per gli operatori economici e le imprese del settore (installatori, ESCo, gestori di impianti), si aprono nuovi spazi di mercato, ma anche l’esigenza di aggiornare competenze tecniche e normative.
I cittadini e le imprese che intendano aderire a una CER dovranno invece valutare attentamente la propria posizione giuridica, i costi iniziali, i benefici economici attesi e le modalità di partecipazione previste dallo statuto comunitario.
Infine, per i notai e i consulenti legali, il tema apre un fronte di notevole interesse: sarà necessario predisporre modelli di atto costitutivo e di statuto coerenti con la disciplina vigente, definire i meccanismi di governance, regolare i rapporti fra i membri e garantire la piena conformità agli obblighi previsti dal GSE.
Conclusione.
Le Comunità Energetiche Rinnovabili si collocano oggi al centro del processo di trasformazione del sistema energetico nazionale, costituendo un ponte fra la produzione diffusa di energia rinnovabile e la partecipazione diretta dei cittadini alla transizione ecologica.
La loro piena affermazione richiederà, tuttavia, una solida integrazione tra dimensione normativa, tecnica e sociale, nonché il contributo sinergico di professionisti, istituzioni e operatori.
In definitiva, le CER non rappresentano soltanto un modello alternativo di approvvigionamento energetico, ma una nuova forma di cittadinanza economica e ambientale: un modo diverso di produrre valore condiviso, basato sulla cooperazione, sulla responsabilità e sulla sostenibilità.
