LE MODIFICHE APPORTABILI AL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
INTRODUZIONE
Il progetto di fusione nelle ipotesi di fusione per incorporazione, redatto ai sensi dell’art. 2501 ter codice civile, può subire delle modifiche anche a seguito del suo deposito e della sua iscrizione al registro delle imprese da parte della società incorporante, mentre l’incorporata non deve apportare modifiche al progetto.
Tuttavia, nella prassi occorre effettuare una distinzione tra le modifiche statutarie dell’incorporante e le modifiche al progetto di fusione.
MODIFICHE DELLO STATUTO DELLA INCORPORANTE
In questa ipotesi si configura una modifica “indiretta” al progetto di fusione, poiché si tratta o di modifiche dipendenti dall’approvazione del progetto di fusione o di modifiche “attuali” allo statuto della società incorporante che avranno efficacia immediata, a prescindere dall’approvazione del progetto modificato.
Inoltre, tale ipotesi, come sopra asserito, riguarda solo le società incorporanti, non anche le incorporate, le quali non dovranno apportare modifiche al progetto di fusione.
In questa categoria rientrano le cd. modifiche funzionali alla fusione, la cui efficacia è sottoposta alla condizione sospensiva della fusione.
Pertanto, non è necessaria l’allegazione al verbale assembleare della società, mediante il quale vengono deliberate tali modifiche, dello statuto aggiornato. Nella prassi si effettua sempre una modifica statutaria avente efficacia “ora per allora” (cd. caveat).
Altra ipotesi di modifica statutaria dell’incorporante è la modifica “indipendente” della fusione, mediante la quale la modifica statutaria ha efficacia immediata.
A differenza della prima ipotesi, in questo caso è necessaria l’allegazione della versione aggiornata dello statuto sociale al verbale assembleare con cui viene deliberata tale modifica in via preventiva alla delibera di approvazione del progetto di fusione.
MODIFICHE DEL PROGETTO DI FUSIONE
Questo tipo di modifica è espressamente disciplinata dall’art. 2502 2° comma codice civile, il quale prevede che: “la decisione di fusione può apportare al progetto di cui all’art. 2501 ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi”.
Tale norma è stata introdotta del legislatore a seguito della riforma in materia di diritto societario del 2003.
Su questo tipo di modifiche in dottrina si sono sviluppati due orientamenti in riferimento al quorum deliberativo mediante il quale devono essere approvate in assemblea.
Secondo parte della dottrina, oggi minoritaria, è necessaria l’unanimità dei consensi per tutte le modifiche del progetto di fusione relative ai diritti dei soci, senza alcuna distinzione in ordine alla tipologia di modifiche.
Pertanto, si esclude la modificabilità del progetto di fusione rispetto ai diritti dei terzi, come asserito anche da un’importante massima del Consiglio Notarile del Triveneto (Triv. LD9).
Secondo la dottrina maggioritaria, invece, premessa l’impossibilità di modificare il progetto di fusione rispetto ai diritti dei terzi, occorre effettuare una distinzione tra due ipotesi di modifica:
a) Modifiche di carattere organizzativo, le quali possono essere approvate a maggioranza, ad esempio quelle relative al cambio di sede sociale, sulla prelazione o sul cambio di denominazione sociale;
b) Modifiche di carattere patrimoniale, le quali devono essere per forza approvate all’unanimità, ad esempio quelle relative al rapporto di cambio.
Questa distinzione è stata sostenuta da un importante studio del Consiglio Nazionale Notarile (n. 95/2008).
In caso di modifica del rapporto di cambio al fine di adeguarsi a quanto rilevato dagli esperti nella relazione di cui all’art. 2501 sexies codice civile, l’art. 2502 codice civile non trova applicazione, in quanto tali modifiche possono essere approvate anche a maggioranza, derogando di fatto alla disciplina normativa.
CONCLUSIONI
Alla luce di questa distinzione tra queste due tipologie di modifiche apportabili al progetto di fusione prima che venga approvato, tuttavia occorre sottolineare che il minimo comune denominatore consiste nell’allegazione, in ogni caso, del progetto di fusione aggiornato a seguito delle modifiche allo statuto della società incorporante.
