LE START-UP INNOVATIVE: REGIME GIURIDICO E RUOLO DEL NOTAIO
L’ordinamento italiano, nel solco di una più ampia strategia di politica economica volta a favorire la crescita, la competitività e la diffusione dell’innovazione tecnologica, a partire dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), ha introdotto la figura della start-up innovativa, disciplinandone in modo organico i requisiti, il regime giuridico e le agevolazioni di cui essa può beneficiare.
L’intervento normativo si inserisce nel più ampio quadro di modernizzazione del diritto societario e mira a coniugare l’esigenza di semplificazione amministrativa con quella, imprescindibile, di garantire la certezza e la legalità delle operazioni poste in essere, in un ambito caratterizzato da elevata dinamicità e forte rischio imprenditoriale.
In tale contesto, il ruolo del Notaio assume una funzione centrale: non solo quale pubblico ufficiale investito del potere di conferire pubblica fede agli atti, ma soprattutto come presidio di legalità sostanziale, chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti di legge per la costituzione della società e per la qualificazione della stessa come start-up innovativa, oltre che a curarne l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
La nozione di start-up innovativa e i requisiti di legge.
L’art. 25, co. 2, del decreto legge n. 179 del 2012 definisce start-up innovativa la società di capitali, anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che rispetti determinati requisiti oggettivi e soggettivi e che abbia quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Il legislatore ha individuato una serie di presupposti costitutivi, la cui verifica è necessaria per poter beneficiare del regime speciale previsto dalla norma. In particolare, la società (i) deve essere di nuova costituzione o comunque essere stata costituita da non più di sessanta mesi, (ii) deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia o in altro Stato membro dell’Unione europea, purché con una sede produttiva o filiale in Italia, e (iii) deve presentare un valore annuo della produzione inferiore a cinque milioni di euro.
Sul piano sostanziale, la società non deve essere stata costituita a seguito di fusione, scissione o cessione di azienda o di ramo d’azienda, e deve inoltre soddisfare almeno uno dei tre requisiti di innovatività elencati dal legislatore:
- sostenimento di spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggiore tra costo e valore della produzione;
- impiego, come dipendenti o collaboratori, di personale altamente qualificato (ricercatori, dottori di ricerca, o laureati magistrali in discipline tecnico-scientifiche);
- titolarità, deposito o licenza di un brevetto o di un software registrato.
La verifica di tali requisiti, benché demandata in prima battuta alla dichiarazione giurata del legale rappresentante della società ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non può prescindere dal controllo del Notaio in sede di costituzione, in quanto i presupposti di legge incidono direttamente sulla qualificazione giuridica della società e sulle agevolazioni che da essa discendono.
La costituzione della start-up innovativa.
L’art. 26 del decreto legge n. 179 del 2012 prevede che la start-up innovativa possa essere costituita in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, nonché in forma di società per azioni o società cooperativa.
Il legislatore, al fine di favorire la rapidità e la riduzione dei costi di avvio, ha introdotto un meccanismo alternativo di costituzione in modalità digitale, mediante l’utilizzo di un modello standard tipizzato e la sottoscrizione con firma digitale, in deroga al principio generale di cui all’art. 2328 del Codice civile, che richiede l’atto pubblico notarile per la costituzione delle società di capitali, a pena di nullità.
Tale deroga, tuttavia, non ha mancato di suscitare ampio dibattito in dottrina e nella prassi notarile, in quanto potenzialmente idonea a ridurre il controllo di legalità preventiva proprio dell’intervento del Notaio. Le pronunce successive del Consiglio di Stato e gli interventi interpretativi del Ministero dello Sviluppo Economico hanno chiarito che la possibilità di costituire la società senza atto pubblico è limitata alle start-up innovative costituite in forma di S.r.l., e che tale modalità alternativa non è obbligatoria, restando sempre possibile ricorrere alla forma tradizionale dell’atto pubblico notarile.
L’intervento del Notaio, anche in presenza di questa facoltà alternativa, si conferma dunque come elemento essenziale di garanzia: l’atto pubblico consente un più puntuale controllo sull’oggetto sociale, sulla rispondenza dello statuto alle norme inderogabili e alla disciplina speciale, nonché sulla effettiva sussistenza dei requisiti di innovatività dichiarati. Inoltre, la stipulazione notarile permette l’immediata iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2330 del Codice civile, e l’inserimento nella sezione speciale riservata alle start-up innovative, in conformità a quanto previsto dall’art. 25, co. 8, del decreto legge n. 179 del 2012.
Il regime giuridico speciale.
Il legislatore ha delineato per le start-up innovative un complesso regime di favore, articolato su più piani.
Sotto il profilo societario, sono previste deroghe significative alla disciplina codicistica. Tra le più rilevanti, vale la pena di ricordare la possibilità per le S.r.l. a cui si applica la disciplina in commento di:
- emettere strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell’art. 26, co. 6, del decreto legge n. 179 del 2012;
- offrire al pubblico quote di partecipazione; e
- creare categorie di quote dotate di diritti diversi, in deroga al principio di proporzionalità tra partecipazione al capitale e diritti sociali di cui all’art. 2468 del Codice civile.
Particolarmente rilevante è anche la disciplina relativa alle perdite: ai sensi dell’art. 26, co. 6-bis, in caso di perdite superiori a un terzo del capitale, la riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale non determina l’automatica causa di scioglimento, potendo la società differire la decisione sino all’esercizio successivo, in deroga agli artt. 2482-bis e 2482-ter del Codice civile.
Dal punto di vista fiscale e contributivo, le start-up innovative godono di importanti agevolazioni, tra cui:
- esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per l’iscrizione nel registro delle imprese, nonché da diritti camerali annuali;
- incentivi fiscali per investimenti in capitale di rischio, sia da parte di persone fisiche che di persone giuridiche; e
- accesso semplificato al Fondo di garanzia per le PMI.
Tali benefici, tuttavia, sono subordinati al mantenimento dei requisiti di innovatività e alla permanenza dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
Il Notaio, nell’ambito delle proprie funzioni, è pertanto chiamato a vigilare sulla sussistenza di tali presupposti non soltanto in sede costitutiva, ma anche in occasione di operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, aumenti di capitale, modifiche statutarie), che possono incidere sulla permanenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Il ruolo del Notaio nel controllo di legalità e nella fase di verifica.
La funzione notarile, nel contesto delle start-up innovative, si esplica secondo due direttrici principali: da un lato, quale garanzia preventiva della legalità dell’atto costitutivo e dello statuto; dall’altro, come presidio nella successiva fase di vita della società, attraverso il controllo formale e sostanziale degli atti soggetti a iscrizione nel registro delle imprese.
Nella fase costitutiva, il Notaio è chiamato a valutare la coerenza tra l’oggetto sociale e la finalità di sviluppo e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, verificando che lo statuto contenga clausole conformi alla disciplina speciale (ad esempio, in materia di categorie di quote, diritti particolari, strumenti finanziari partecipativi). Egli deve altresì accertare la corretta redazione delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio relative ai requisiti di innovatività e la loro sottoscrizione in forma conforme alle prescrizioni di legge.
Nella fase successiva, l’attività notarile si estende al controllo di legittimità degli atti modificativi dello statuto, delle deliberazioni assembleari, delle operazioni di aumento di capitale, nonché delle eventuali trasformazioni in società ordinarie, che, ai sensi dell’art. 25, co. 15, del decreto legge n. 179 del 2012, comportano la cancellazione dalla sezione speciale.
In tali occasioni, il Notaio svolge una funzione di garanzia non soltanto a tutela dei soci e dei terzi, ma anche dell’ordinamento economico generale, assicurando che i benefici e le deroghe riconosciuti dal legislatore restino riservati esclusivamente a quei soggetti che effettivamente possiedono i requisiti per giovarsene. Tale funzione assume rilievo particolare in un settore in cui la velocità di esecuzione e la digitalizzazione delle procedure possono indurre a sottovalutare i profili di legalità sostanziale.
L’evoluzione normativa e la digitalizzazione degli adempimenti.
Il regime delle start-up innovative è stato oggetto di numerose modifiche successivamente all’originaria introduzione della disciplina, tese a semplificare ulteriormente gli adempimenti e a rafforzare la competitività delle imprese innovative italiane.
Tra gli interventi più significativi si segnala il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 febbraio 2016, che ha approvato il modello standard di atto costitutivo e statuto in formato elettronico, e il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183, di recepimento della direttiva (UE) 2019/1151, che ha ampliato la possibilità di costituire società di capitali in modalità digitale, anche mediante l’assistenza a distanza del Notaio.
Quest’ultima evoluzione segna un punto di equilibrio tra le esigenze di semplificazione e la tutela della legalità: la costituzione digitale mediante videoconferenza consente di conservare l’intervento notarile, pur eliminando i limiti spaziali e logistici della stipula in presenza. Si tratta di un modello che riafferma la centralità del Notaio quale garante dell’identità delle parti, della genuinità delle dichiarazioni e della conformità dell’atto all’ordinamento, anche in ambiente telematico.
In tale prospettiva, la figura del Notaio viene a coniugare la tradizione di certezza del diritto con le nuove esigenze di celerità e innovazione, divenendo, di fatto, un attore fondamentale nella digitalizzazione del diritto societario.
Criticità e prospettive evolutive.
Nonostante i notevoli progressi normativi, il regime delle start-up innovative presenta ancora profili di criticità.
La prima concerne la frammentazione e la temporaneità del regime agevolativo: la durata massima del beneficio è limitata a cinque anni dalla costituzione, trascorsi i quali la società perde la qualifica e le relative agevolazioni, con potenziali difficoltà di continuità economica.
Un secondo profilo critico riguarda la definizione di innovatività, concetto di per sé dinamico e difficilmente cristallizzabile in parametri rigidi. L’attuale sistema, basato su percentuali di spesa in ricerca o sul possesso di titoli di proprietà industriale, rischia di escludere iniziative imprenditoriali effettivamente innovative ma non riconducibili a tali criteri formali.
Sotto il profilo notarile, si segnala l’esigenza di una maggiore uniformità interpretativa in merito alle verifiche che il Notaio è tenuto a compiere in sede di iscrizione e di successiva permanenza nella sezione speciale. La prassi camerale, infatti, non è sempre uniforme sul territorio nazionale, con possibili difformità applicative che incidono sulla certezza del diritto.
In prospettiva, appare auspicabile un ulteriore affinamento del sistema, volto a mantenere il necessario equilibrio tra la rapidità degli adempimenti e la garanzia della legalità. Il Notaio, in questa dinamica, è destinato a rivestire un ruolo ancor più rilevante, quale figura capace di interpretare e tradurre le innovazioni legislative in strumenti operativi certi e coerenti con la tradizione giuridica del nostro ordinamento.
Conclusioni.
L’esperienza delle start-up innovative rappresenta uno dei più significativi tentativi del legislatore italiano di conciliare la semplificazione amministrativa con la tutela della legalità nel diritto societario. In tale contesto, la funzione notarile non appare affatto superata o marginale, bensì essenziale per garantire che la flessibilità e la digitalizzazione non degenerino in precarietà giuridica o in incertezza degli effetti.
Il Notaio, attraverso il controllo di legalità preventiva, la verifica sostanziale dei requisiti e la gestione degli adempimenti di pubblicità legale, si conferma come garante dell’equilibrio tra innovazione e certezza del diritto. La sfida per il futuro consisterà nel proseguire lungo la via della digitalizzazione senza smarrire i principi fondamentali del nostro ordinamento: la fede pubblica, la trasparenza e la tutela dei terzi.
La start-up innovativa non è, in definitiva, soltanto una nuova forma di impresa, ma un banco di prova per l’evoluzione stessa del diritto societario e del ruolo del Notaio nella società dell’innovazione.
