LEGATO DI CONTRATTO E LEGATO DI POSIZIONE CONTRATTUALE
INTRODUZIONE
Il legato di contratto ed il legato di posizione contrattuale, si classificano entrambi come legati atipici, ovvero non espressamente disciplinati dal legislatore.
Tuttavia, hanno un contenuto e una disciplina giuridica totalmente differente.
LEGATO DI CONTRATTO
Il legato di contratto consiste in una disposizione testamentaria mediante la quale il testatore impone all’ onerato, che può essere erede o legatario, di stipulare con un soggetto terzo un contratto inter vivos, nel rispetto del limite dell’intiuitus personae.
Ciò che il legatario riceve è il diritto alla stipula del contratto predeterminato nei suoi elementi essenziali da part del testatore. Dal legato scaturisce il diritto di ottenere la stipula del contratto, analogamente a quanto accade con il preliminare unilaterale.
Inoltre, in caso di inadempimento da parte dell’onerato, è pacificamente applicabile il rimedio dell’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 codice civile.
Si tratta di un legato avente efficacia obbligatoria.
DISCIPLINA GIURIDICA
L’analogia con il preliminare unilaterale implica la necessità di considerare il rapporto tra il negozio preparatorio (la disposizione testamentaria) ed il negozio attuativo con funzione liberatoria per l’onerato.
Pertanto, in riferimento alla disciplina giuridica, in dottrina si sono formulate tre tesi:
tesi 1< secondo l’orientamento prevalente, si andrà a stipulare un negozio autentico, in quanto le finalità di ottemperare al legato non eliminano la negoziabilità del contratto inter vivos. Dunque, non è ammissibile una doppia causa, perché non viene alterato sotto il profilo causale il successivo negozio, in quanto sotto il profilo pratico è ammissibile l’applicazione dell’art. 2932 codice civile;
tesi 2< secondo la quale, la doverosità dell’atto esecutivo esclude la natura negoziale dello stesso e il contratto definitivo ha una funzione meramente solutoria;
tesi 3< secondo questa tesi, il contratto avrebbe una doppia causa: quella solutoria e quella propria dei contratti di questa tipologia.
All’unanimità, invece, la dottrina non ritiene ammissibile la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. Infatti, sono considerate ininfluenti le variazioni intervenute fra l’apertura della successione e la stipula del contratto e il ritardo non è imputabile all’onerato. Inoltre, si ritengono applicabili le regole generali se la variazione interviene dopo la conclusione del contratto.
Non è ammissibile nemmeno la rescissione per lesione, in quanto l’applicazione delle norme di diritto successorio assicura alle parti di evitare il danno derivante da un’eccessiva sproporzione tra le prestazioni reciproche. Se, nonostante ciò, le parti decidano comunque di addivenire alla conclusione del contratto, non possono in via successiva addurre la sproporzione.
In caso di inadempimento da parte dell’onerato, invece, si ritiene applicabile il rimedio dell’esecuzione forzata ex art. 2932 codice civile, salvo che il testatore abbia provveduto ad indicare una sanzione per il caso di inadempimento da parte dell’onerato, con l’apposizione di una cd. clausola penale.
Infine, in caso di adempimento del legato di contratto di durata, si ritiene che non sia sufficiente indicare per l’adempimento la sola stipula del contratto indicato, ma è necessaria la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte dell’onerato.
LEGATO DI POSIZIONE CONTRATTUALE
A differenza del legato di contratto, il legato di posizione contrattuale si configura come un legato a carattere traslativo, in quanto ha ad oggetto una posizione contrattuale già esistente in capo al testatore.
Il presupposto affinché venga disposto è che il contratto sia trasferibile, pertanto, la trasferibilità deve essere preventivamente autorizzata dall’altra parte ovvero dalla legge.
A differenza del legato di contratto, il legato di posizione contrattuale ha efficacia reale.
In questa ipotesi, inoltre, è escluso il contrasto con gli artt. 671 e 756 codice civile, in quanto, se è vero che dalla posizione contrattuale scaturiscono anche obblighi, ciò produce un effetto naturale dall’acquisto del legato. Nel caso specifico, non si tratta di pesi o debiti, bensì di elementi connaturati alla posizione contrattuale.
TIPOLOGIE PARTICOLARI DI LEGATO DI POSIZIONE CONTRATTUALE
Il legato di posizione contrattuale può avere diversi contenuti, tra i quali si possono annoverare i seguenti:
- Legato di posizione a contenuto contrattuale< mediante il quale è possibile legare una posizione contrattuale non preesistente, ma creata con il testamento. Per effetto di tale legato, si costituiscono automaticamente, a carico ed a favore dei beneficiari testamentari, le posizioni contrattuali volute dal testatore. Chiunque assume obblighi per effetto di una tale disposizione deve per forza essere beneficiario del testamento, secondo autorevole dottrina;
- Legato di opzione< questo tipo di legato può essere configurabile sia come legato di contratto, se esso ancora non è stato stipulato dal testatore; sia come legato di posizione contrattuale già esistente. La dottrina prevalente non ritiene, invece, ammissibile il legato di posizione contrattuale, tramite il quale si effettuerebbe una costituzione diretta del diritto di opzione;
- Legato di prelazione< per tale legato sono ammissibili, secondo la dottrina prevalente, tre ipotesi: legato di contratto, legato di posizione contrattuale già esistente e la costituzione diretta del diritto di prelazione, mediante lo strumento del legato del diritto di essere preferito. In relazione a questo tipo di legato, in dottrina ci si è posti l’interrogativo sull’applicabilità o meno dell’art. 1349 codice civile. Secondo una tesi minoritaria, la risposta è affermativa, perché si tratta di un principio generale di diritto. Tuttavia, la dottrina maggioritaria, ritiene non ammissibile l’applicazione della norma in commento, perché non si possono prevedere tali legati senza fissare un limite temporale, in quanto il titolare del bene oggetto del contratto deve essere sempre libero di alienarlo;
- Legato di proposta contrattuale< questo tipo di legato a sua volta si articola in due ipotesi:
A) Proposta semplice, la quale, in caso di morte del dichiarante viene meno; mentre, in caso di morte dell’accettante, è discusso in dottrina se il diritto di accettare venga meno o cada in successione, anche se un recente studio del CNN si è pronunciato negativamente;
B) Proposta irrevocabile, la quale, in caso di morte del dichiarante cade in successione, ma è discusso se possa costituire o meno oggetto di un legato; mentre, in caso di morte dell’accettante, il diritto di accettare cade in successione come diritto potestativo, a meno che non si tratti di diritti intuitu personae:
- Legato di posizione di promissario alienante e acquirente< nel primo caso il beneficio del legato si sostanzia nel prezzo della vendita, per cui deve essere legato anche l’oggetto del contratto preliminare; nel secondo caso, invece, il beneficio si sostanzia nell’affare e, se è già stata corrisposta una caparra, si traduce anche in un vantaggio economico.
