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Azione di restituzione e liberalità indiretta: la sentenza della Corte di Cassazione 2/12/2022

Gli immobili acquisiti per effetto di liberalità indirette (ad esempio il figlio che acquista l’immobile con la provvista di denaro fornita dal genitore) non sono suscettibili di azione di restituzione. In conseguenza di tale principio, solo in caso di donazione diretta (effettuata per atto pubblico alla presenza di due testimoni) il terzo soggetto legittimario può ottenere la restituzione dell’immobile anche dai successivi acquirenti ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 563 Codice Civile; mentre nel caso di liberalità indiretta i successivi acquirenti dell’immobile sono messi al riparo da qualsiasi pretesa restitutoria. In tale ultimo caso, infatti, il legittimario leso o pretermesso potrà soltanto vantare il diritto di pretendere il valore della sua legittima nei confronti del donatario che ha venduto l’immobile oggetto della liberalità indiretta.

Sentenza