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Il rapporto obbligatorio è il rapporto giuridico che intercorre tra un debitore ed un creditore, che si estingue nel momento in cui il primo, in modo esatto e completo, adempie in favore del secondo la prestazione dedotta in obbligazione, soddisfacendo l’interesse del creditore.

Se ciò è vero, è tuttavia possibile che in un rapporto obbligatorio il debitore, o il creditore, o entrambi, siano costituiti da una parte plurisoggettiva: si parla in questo caso di obbligazione soggettivamente complessa dal lato passivo, dal lato passivo, o da entrambi i lati.

In questi casi è dunque necessario analizzare quali pretese abbia il singolo creditore verso ognuno dei più debitori, ovvero uno dei più creditori verso il singolo debitore: a tale interrogativo risponde espressamente la legge, tramite la disciplina delle obbligazioni solidali e parziali, di cui agli artt. 1292 e seguenti del Codice civile.

Le obbligazioni solidali

Ai sensi dell’art. 1292 del Codice civile, “l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori”.

Dal lato attivo, la solidarietà non opera mai nel silenzio delle parti, ma deve sempre essere prevista espressamente.

Unico vero presupposto per la presenza di un’obbligazione solidale dal lato passivo, dunque, è quello della eadem res debita (cioè, che tutti i debitori siano obbligati all’adempimento della medesima prestazione).

Dal lato passivo, la solidarietà è la regola in caso di obbligazioni soggettivamente complesse con fonte in un atto inter vivos, come espressamente confermato dall’art. 1294 del Codice civile; tuttavia, come pure espressamente previsto dalla medesima norma, è possibile che la legge o il titolo prevedano diversamente (prevedano, cioè, la parziarietà passiva).

La più importante ipotesi legale di parziarietà dal lato passivo è quella prevista in materia di debiti ereditari, su cui ci si soffermerà infra.

Si precisa, tuttavia, che la presunzione di solidarietà dal lato passivo opera solo in presenza di un ulteriore presupposto, che consiste nella eadem causa obligandi (cioè, l’obbligo di tutti i condebitori deve avere fonte nel medesimo titolo): in mancanza, la solidarietà deve essere espressamente pattuita dalle parti del rapporto obbligatorio, salvo che non sia espressamente prevista dalla legge (come nel caso della responsabilità solidale tra debitore principale e fideiussore, pur derivante da fonti diverse, prevista ex art. 1944, primo comma, del Codice civile).

Ad ogni modo, la disciplina delle obbligazioni solidali deve essere indagata tenendo distinti i rapporti esterni (tra creditore/i e debitore/i) ed i rapporti interni (tra i più debitori o tra i più creditori).

Sotto il profilo dei rapporti esterni, il Codice civile, agli artt. 1300 e seguenti, disciplina le singole situazioni che possono verificarsi tra creditori e debitori, soffermandosi specificamente sulle ipotesi di novazione, remissione, compensazione, confusione, transazione, giuramento, sentenza, inadempimento, costituzione in mora, riconoscimento del debito, prescrizione, etc.

Sorvolando sulla disciplina delle singole fattispecie, rispetto alla quale null’altro vi è da aggiungere rispetto a quanto espressamente previsto dal Codice civile, si può, comunque osservare che l’intera disciplina in discorso è ispirata al principio generale secondo cui, salvo espressa diversa volontà delle parti, gli eventi riguardanti un singolo debitore o creditore che comportano benefici per una categoria si estendono a tutta la categoria (ad esempio, ex art 1300 del Codice civile, la novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori), mentre gli eventi riguardanti un singolo debitore o creditore che comportano uno svantaggio per una categoria non si estendono alla categoria (ad esempio, ex art 1308 del Codice civile, la costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri).

Tra le varie vicende che possono verificarsi prese in considerazione dal legislatore, appare opportuno comunque soffermarsi sulla rinuncia alla solidarietà, ex art. 1311 del Codice civile. La peculiarità è che tale rinuncia, a differenza di quanto potrebbe pensarsi, non converte l’obbligazione da solidale in parziaria, ma si limita ad attribuire al beneficiario il beneficium divisionis (cioè, il creditore potrà chiedergli l’adempimento della sola quota di obbligazione da lui dovuta), mentre, rispetto agli altri condebitori, continua ad applicarsi la solidarietà.

La peculiarità delle obbligazioni solidali, poi, si apprezza soprattutto con riguardo ai rapporti interni, in quanto, l’adempimento dell’unico debitore in favore di uno solo dei concreditori o di uno dei condebitori in favore dell’unico creditore non segna la fine del rapporto obbligatorio.

Invero, ai sensi dell’art. 1298 del Codice civile, “nei rapporti interni, l’obbligazione in solido si divide fra i diversi debitori o fra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi”, pertanto, il concreditore che ha ricevuto l’adempimento dell’intera obbligazione (con conseguente liberazione del debitore), sarà tenuto a dare agli altri concreditori quanto di loro spettanza, mentre nel caso in cui uno dei condebitori abbia adempiuto interamente l’obbligazione, avrà rivalsa verso gli altri condebitori, per quanto da ciascuno dovuto.

Il diritto di rivalsa del condebitore che ha adempiuto l’intero, in realtà, può realizzarsi, in concreto, per il tramite di due diversi istituti, cioè il regresso e la surrogazione ex lege, in base alla libera scelta del debitore adempiente.
Con il regresso, espressamente previsto dall’art. 1299 del Codice civile, si estingue l’obbligazione solidale e si crea una nuova obbligazione, parziaria, nei confronti degli altri obbligati in solido, che ha lo stesso fondamento giuridico dell’actio mandati.

Nella surrogazione legale ex art. 1203 n. 3) del Codice civile, invece, l’obbligazione originaria resta in piedi e il condebitore che ha adempiuto l’intero si sostituisce al creditore soddisfatto (si realizza dunque il cosiddetto fenomeno di adempimento senza estinzione dell’obbligazione adempiuta, caratteristico della surrogazione).

Da questa macro-differenza, discendono, poi, altre differenze tra regresso e surrogazione, in particolare: il regresso avviene pro quota, mentre la surroga avviene per l’intero (detratta, per confusione, la quota di colui che si surroga);

il diritto di regresso, essendo un diritto nuovo, non mantiene le garanzie accessorie dell’obbligazione solidale estinta, mentre con la surroga il debitore che ha adempiuto subentra nella esatta posizione giuridica del creditore soddisfatto, incluse le garanzie ed ogni altro accessorio del credito;

il diritto di regresso può essere esercitato nel termine prescrizionale ordinario che inizia a decorrere dal momento in cui l’obbligazione di regresso sorge, mentre la prescrizione dell’obbligazione in cui il condebitore adempiente si surroga e la stessa dell’obbligazione solidale estinta, che quindi non ricomincia ex novo; da ultimo, nel regresso i condebitori possono opporre a colui che agisce in regresso soltanto le eccezioni comuni a tutti loro, mentre nella surroga i debitori possono opporre al surrogante tutte le eccezioni che potevano opporre al creditore originario.

In materia di solidarietà assume, poi, importanza centrale una distinzione non prevista espressamente dal Codice civile (ma comunque rinvenibile nel citato art. 1298 del Codice civile, laddove fa riferimento all’obbligazione “contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi” debitori), ma elaborata dagli Autori, cioè quella tra solidarietà eguale e diseguale.

La solidarietà è “eguale” tra quei soggetti che hanno tutti interesse diretto all’assunzione dell’obbligazione; la solidarietà è invece “diseguale” nel caso in cui, tra più obbligati, non tutti hanno interesse all’assunzione dell’obbligazione.

A titolo di esempio, si avrà solidarietà eguale per l’obbligo di pagare il prezzo di acquisto nel caso di Tizio e Caio che, in regime di comunione ordinaria, acquistino il diritto di proprietà su un appartamento; la solidarietà sarà invece diseguale nel caso in cui Tizio (da solo) acquisti il diritto di proprietà su un appartamento e Caio si costituisca suo fideiussore a garanzia dell’adempimento da parte di Tizio dell’obbligo di pagare il prezzo.

Da ciò discende che, in caso di solidarietà eguale, il peso economico del debito è ripartito tra i condebitori (nel silenzio, in quote uguali tra loro) ed il singolo debitore non può opporre al creditore eccezioni di natura personale tra il creditore e un altro condebitore. Tra l’altro, la solidarietà eguale è, di regola “pura”: il creditore, cioè, può scegliere liberamente a quale dei debitori chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione, senza dovere rispettare un preciso ordine.

Principi opposti valgono in caso di solidarietà diseguale, ove il peso economico del debito grava solitamente su uno solo degli obbligati (ad esempio, in caso di fideiussione, a prescindere da chi materialmente adempierà l’obbligazione principale, il peso economico di questa dovrà gravare per intero sull’obbligato principale e, nemmeno in parte, sul fideiussore), il debitore sussidiario può opporre al creditore le eccezioni personali non solo relative a sé, ma anche relative all’obbligato principale (ai sensi dell’art. 1247 del Codice civile, ad esempio, “il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale”).

Da ultimo, l’obbligazione solidale diseguale porta con sé, solitamente (ma non senza eccezioni), nel silenzio, il beneficium ordinis in favore dell’obbligato non principale, che comporta l’obbligo del creditore di chiedere l’adempimento dell’obbligazione necessariamente prima al debitore principale e, solo nel caso in cui questi non adempia, al debitore sussidiario. Non è tuttavia necessario che l’obbligazione solidale diseguale sia altresì sussidiaria nel silenzio delle parti: ad esempio, in materia di fideiussione è altamente discusso se, nel silenzio del negozio, il beneficium ordinis in favore del fideiussore esista o meno.

Le obbligazioni parziarie e la responsabilità per debiti ereditari

L’obbligazione si definisce parziaria quando in presenza di più debitori il creditore può chiedere a ciascuno di questi l’adempimento della sola quota di debito a cui è personalmente obbligato, ovvero quando in presenza di più creditori il debitore non può liberarsi adempiendo l’intero in favore di un solo creditore, ma deve adempiere in favore di ogni creditore la parte di obbligazione a lui spettante.

Per quanto riguarda le obbligazioni con fonte in un atto inter vivos, la parziarietà è la regola dal lato attivo, tranne in caso di obbligazioni indivisibili, mentre è l’eccezione dal lato passivo; viceversa, la parziarietà è sempre la regola in caso di debiti e crediti ereditari.

Tra l’altro, in forza degli artt. 662 e 754 del Codice civile emerge che la parziarietà opera sia tra legatari, sia tra eredi.

Si precisa, tra l’altro, che l’art. 754 del Codice civile disciplina espressamente i soli rapporti esterni (tra eredi e creditori dell’eredità), sancendo un principio che, secondo consolidata opinione, solo parzialmente è inderogabile: in tal senso, invero, si concorda che il testatore non possa mai determinare un decremento della garanzia del creditore, escludendo (o diminuendo) quindi la responsabilità di uno degli eredi, ma è ammissibile una deroga in senso favorevole per il creditore, prevedendo ad esempio la responsabilità solidale tra i coeredi obbligati.

Il medesimo principio della responsabilità parziaria è sancito dall’art. 752 del Codice civile con riferimento ai rapporti interni tra i coeredi, ma sotto questo profilo è indubbio che il testatore possa derogare alla previsione di legge, ad esempio spostando in peso economico di un debito ereditario su uno solo dei coeredi.