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La sostituzione fedecommissaria e le figure affini

Nel nostro ordinamento sono presenti numerosi istituti per i quali si è posta nella pratica la questione della loro riconducibilità alla categoria della sostituzione fedecommissaria.
Infatti, si è spesso verificato che, al di là della qualificazione adoperata dal testatore e dallo scopo concretamente perseguito, determinati istituti sono stati esaminati dalla dottrina e dalla giurisprudenza al fine di stabilire se essi integrassero o meno una ipotesi di fedecommesso, ovvero se fossero da considerarsi ammissibili o meno nel nostro ordinamento.
In particolare, è venuto in rilievo, al fine di sottolineare la differenza sul piano strutturale e degli effetti il fedecommesso cd. de residuo.
Il rapporto tra questo istituto e la sostituzione fedecommissaria risulta molto complesso ed articolato, in quanto queste figure presentano delle analogie, ma anche numerose differenze tra loro.

Il fedecommesso cd. de residuo (o de eo quod supererit)

Il fedecommesso de residuo consiste nella disposizione con cui il testatore non impone l’obbligo di conservare, ma solo di restituire al sostituito ciò che resta dei beni ereditari al momento della sua morte. Ad esempio, il testatore nomina erede un soggetto che potrà disporre come vuole dei beni ereditari, con il solo obbligo di restituire ad un altro soggetto quanto resterà degli stessi al momento della sua morte.

Generale inammissibilità

Prima della riforma del diritto di famiglia, la disposizione in commento veniva considerata nulla, poiché veniva violato l’ultimo comma dell’art. 692 codice civile, che all’epoca ancora vigeva e sanciva la nullità di ogni disposizione con la quale il testatore proibisse all’erede di disporre per atto di ultima volontà dei beni ereditari.
Una volta abolita questa norma con la riforma del 1975, il divieto del fedecommesso de residuo permane, in quanto ricade pur sempre sotto una generale sanzione del 5° comma dell’art. 692 codice civile, secondo il quale è nulla ogni sostituzione fedecommissaria al di fuori di quella consentita.
Inoltre, è fuori dubbio che, sia pure con il limitato oggetto de residuo, si avrebbe pur sempre una sostituzione fuori dai limiti consentiti e senza la figura assistenziale che la giustifica.

Eccezionale inammissibilità

E’ naturalmente consentito il fedecommesso de residuo nei ristretti limiti nei quali, attualmente, è ammessa la sostituzione fedecommissaria perché, rispetto alla normale figura, questa in esame rappresenta un minus.
Ad esempio, il testatore potrà nominare erede universale il suo unico figlio interdetto con l’obbligo di restituire non tutti i beni ereditari, ma solo quelli dei quali lo stesso non avrà, debitamente rappresentato o autorizzato, disposto in vita, a quel determinato ente o persona fisica che avrà avuto cura di lui.

Conclusioni

Concludendo detta analisi si può pacificamente affermare che, nonostante l’esistenza di tale divieto generale, già prima della riforma si riconosceva la validità del fedecommesso de residuo sia pure nei ristretti limiti della sostituzione consentita, ed anche oggi c’è chi non vede ragioni contrarie a questa soluzione.
Sebbene il fedecommesso de residuo sia figura qualitativamente diversa dalla sostituzione fedecommissaria, si ritiene che, per sancirne l’ammissibilità, possa essere utilizzato l’argomento del meno comprensivo nel più: rappresentando, infatti, un minus rispetto alla sostituzione fedecommissaria, il fedecommesso de residuo è ammissibile e può trovare applicazione proprio nei limiti dell’ipotesi consentita, non sorgendo, inoltre, problemi in relazione alla ratio dell’incentivazione alla cura dell’incapace.
In conclusione, il fedecommesso de residuo, di regola in sé vietato, deve ritenersi valido tutte le volte che rivesta gli estremi soggettivi della sostituzione consentita in via d’eccezione dall’art. 692 codice civile.