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TRASFORMAZIONI DIGITALI E NUOVE FORME SOCIETARIE

 

Le trasformazioni digitali in atto, alimentate dallo sviluppo delle tecnologie basate su blockchain e smart contracts, pongono nuove sfide al diritto societario e alla funzione notarile.

Se fino a pochi anni fa il dibattito si concentrava sulla progressiva informatizzazione delle procedure societarie tradizionali – si pensi alle assemblee a distanza, al deposito telematico degli atti o alla firma digitale – oggi l’attenzione si spinge verso modelli radicalmente innovativi di gestione e circolazione delle partecipazioni sociali, di esecuzione dei rapporti tra soci e società, e persino di trasmissione mortis causa delle quote societarie.

Il Notaio, quale pubblico ufficiale e garante della certezza giuridica, è chiamato, invero, a confrontarsi con scenari nei quali la tecnologia sembra voler sostituire o ridimensionare il formalismo tradizionale. Si impone quindi una riflessione su come recepire l’innovazione senza sacrificare i valori fondamentali di legalità, pubblicità e tutela degli interessi dei soci e dei terzi.

 

Smart contracts e blockchain applicati a S.r.l. e S.p.A.

Gli smart contracts sono programmi informatici che eseguono automaticamente clausole predefinite al verificarsi di determinate condizioni, registrati su una blockchain.

In ambito societario, essi potrebbero automatizzare aspetti cruciali della vita sociale: dall’esercizio del diritto di voto in assemblea, all’attuazione di clausole statutarie (ad esempio prelazioni o gradimenti), fino all’esecuzione di aumenti di capitale o distribuzioni di utili.
La blockchain, intesa come registro distribuito immutabile, garantisce tracciabilità e trasparenza delle operazioni, riducendo il rischio di contestazioni e frodi.

Applicata alla realtà societaria, potrebbe fungere da “libro soci” digitale e immodificabile, sostituendo i registri cartacei o informatici oggi tenuti presso la sede sociale.
La dottrina italiana, tuttavia, rileva che simili applicazioni si scontrano con la disciplina vigente.
L’art. 2470 del Codice civile, per le S.r.l., attribuisce efficacia costitutiva all’iscrizione del trasferimento della quota nel registro delle imprese, mentre le norme sulle S.p.A. richiamano i sistemi di gestione accentrata. Un registro digitale privo di collegamento con tali istituti non avrebbe, dunque, ad oggi, alcuna efficacia legale.

Sul valore giuridico degli smart contracts è intervenuto il legislatore italiano: l’art. 8-ter del d.l. n. 135/2018 (convertito in l. n. 12/2019) definisce le tecnologie basate su registri distribuiti e gli smart contracts, stabilendo che questi ultimi soddisfano il requisito della forma scritta quando vi sia identificazione informatica delle parti.
Si tratta di una disposizione innovativa, che riconosce rilievo giuridico al codice informatico, ma ancora lontana da un impianto organico capace di regolare l’intera vita societaria.

 

Quote tokenizzate e corporate governance digitale.

Un ulteriore fronte di sviluppo riguarda la tokenizzazione delle partecipazioni societarie, ossia la rappresentazione digitale delle quote o delle azioni sotto forma di “token” registrati su blockchain.
In prospettiva, ciò potrebbe consentire una circolazione più rapida e sicura delle partecipazioni, nonché la creazione di mercati secondari dedicati.

La questione centrale è la natura giuridica dei token. Ad oggi, essi non incarnano la quota o l’azione, ma ne rappresentano un mero “riflesso” informatico: senza una norma che attribuisca efficacia costitutiva alle registrazioni digitali, il trasferimento di token non equivale dunque al trasferimento della partecipazione sociale.

In Europa, tuttavia, si registrano esperimenti significativi di tokenizzazione.
Ad esempio, in Germania, la legge sul valore mobiliare elettronico (eWpG, 2021) ha introdotto la possibilità di emettere titoli elettronici registrati su registri distribuiti.
Del pari, in Francia e Lussemburgo, sono state adottate normative specifiche che consentono la registrazione su blockchain di strumenti finanziari.

A livello sovranazionale, inoltre, il DLT Pilot Regime (Regolamento UE 2022/858) permette a intermediari autorizzati di gestire sistemi di scambio basati su registri distribuiti, con la partecipazione anche di Consob e Banca d’Italia a progetti sperimentali.
Nel nostro Paese, si sono avuti progetti pilota promossi da banche e Camere di Commercio sulla digitalizzazione delle quote, che non si sono tuttavia spinti fino ad attribuire alla tokenizzazione delle quote efficacia legale piena.
Tali esperimenti dimostrano un interesse crescente verso questi nuovi strumenti e procedure, ma ribadiscono che la vera svolta potrà avvenire solo attraverso una riforma del Codice civile.

La prospettiva è affascinante: la tokenizzazione potrebbe agevolare la tracciabilità dei passaggi proprietari, semplificare gli aumenti di capitale e persino facilitare il crowdfunding societario. Tuttavia, in assenza di garanzie legali, essa rimane sul piano della suggestione tecnologica.

 

Verso i “testamenti societari digitali”?

Uno degli scenari più dibattuti è, poi, quello dei cosiddetti “testamenti societari digitali”, ossia la possibilità che degli smart contracts trasferiscano automaticamente le partecipazioni alla morte del titolare.

Dal punto di vista tecnico, tale automatismo è realizzabile.
Dal punto di vista giuridico, incontra invece – allo stato dell’arte – limiti invalicabili nel diritto positivo.
In primo luogo, l’art. 602 del Codice civile prevede forme tipiche e inderogabili di testamento (olografo, pubblico, segreto), con garanzie di autenticità e revocabilità.

Inoltre, lo smart contract, per sua natura irrevocabile e autoesecutivo, si pone in contrasto con il principio della revocabilità delle disposizioni di ultima volontà.

Da ultimo, il sistema successorio italiano tutela – con disposizioni di natura inderogabile – i legittimari (coniuge, figli e, in assenza di figli, ascendenti del de cuius), impedendo strumenti che possano eluderne i diritti.

Pertanto, la dottrina prevalente ritiene oggi inammissibile un testamento “eseguito” da blockchain. Non mancano, però, riflessioni sulla possibilità di utilizzare la tecnologia in chiave complementare: ad esempio per il deposito sicuro delle volontà, per la conservazione crittografata dei documenti o per la verifica dell’integrità delle disposizioni, sempre sotto il presidio notarile.

 

Questioni di validità legale e tutela degli interessi dei soci.

Le applicazioni digitali in ambito societario pongono due ordini di problemi fondamentali.

  • Validità legale: il diritto societario è fondato sulla tipicità delle forme e sulla pubblicità legale. Senza una norma che riconosca effetti costitutivi ai registri blockchain, i trasferimenti digitali di quote rimangono inefficaci. L’esperienza comparata dimostra che solo un intervento legislativo mirato può attribuire valore giuridico a tali strumenti.
  • Tutela dei soci e dei terzi: la decentralizzazione e l’automazione, pur efficienti, rischiano di ridurre le garanzie di parità di trattamento tra soci e di certezza degli assetti proprietari. Una blockchain, per quanto sicura dal punto di vista tecnico, non può sostituire il controllo di legalità e la pubblicità istituzionale garantiti dal registro delle imprese e dall’intervento notarile.

La giurisprudenza italiana non ha ancora affrontato casi specifici di tokenizzazione societaria, ma nei giudizi sui contratti informatici ha ribadito che la certezza giuridica non può mai essere rimessa unicamente a registrazioni private, per quanto sicure tecnologicamente possano essere.

 

Il ruolo del Notaio tra innovazione e certezza.

In questo contesto, il Notaio non è spettatore passivo del delinearsi di questi nuovi paradigmi, ma è chiamato a ricoprire un ruolo di protagonista. La sua funzione si esprime, invero, in più direzioni:

  • Verifica preventiva: accertare la compatibilità delle clausole statutarie che prevedono strumenti digitali, valutandone la conformità al Codice civile.
  • Consulenza agli imprenditori: chiarire i limiti attuali della tokenizzazione e degli smart contracts, prospettando le opportunità future ma prevenendo illusioni giuridicamente infondate.
  • Pianificazione successoria: garantire che la trasmissione mortis causa delle partecipazioni avvenga con strumenti validi, evitando soluzioni tecnologiche che potrebbero risultare nulle o inefficaci.
  • Collaborazione istituzionale: partecipare al dialogo con autorità e legislatori, offrendo un contributo tecnico-giuridico nella definizione di nuove regole.

Il Notaio diventa così il ponte tra la spinta innovativa e le esigenze di certezza giuridica, assicurando che il progresso tecnologico non comprometta i valori fondamentali del sistema.

 

Conclusioni.

Le trasformazioni digitali promettono di rivoluzionare il diritto societario, ma è necessario distinguere tra suggestione tecnologica e istituti giuridici validi. L’esperienza di Germania, Francia e Lussemburgo, così come i progetti europei di mercato DLT, mostrano che l’integrazione tra blockchain e diritto societario è possibile, ma richiede interventi legislativi mirati.

Il legislatore italiano ha compiuto un primo passo con il d.l. 135/2018 sugli smart contracts, ma la strada verso la piena digitalizzazione delle società è ancora lunga.

Nel frattempo, la funzione notarile resta essenziale: non come ostacolo al progresso, ma come garanzia affinché la digitalizzazione non degeneri in incertezza.

La sfida sarà conciliare tecnologia e diritto, efficienza e tutela, innovazione e legalità. In questo equilibrio si giocherà il futuro delle nuove forme societarie, e in esso il ruolo del Notaio sarà più che mai centrale.