Cosa è la diseredazione.
La diseredazione consiste nella manifestazione della volontà da parte del testatore di escludere dalla propria successione un soggetto che sarebbe, viceversa, chiamato a succedergli per legge.
Trattandosi di un atto con cui il testatore dispone delle sue sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere, la volontà diseredativa può essere contenuta soltanto in un testamento (redatto in una qualsiasi delle forme ammesse dall’ordinamento), il quale è l’unico negozio a causa di morte lecito, che non viola il divieto di patti successori sancito dall’articolo 458 Codice Civile.
Per rispondere alla questione della ammissibilità o meno della diseredazione diretta per testamento è necessario distinguere in base al soggetto diseredato: si deve, infatti, affrontare separatamente l’ipotesi della diseredazione dell’erede legittimo, da un lato, e del legittimario, dall’altro lato.
Ammissibilità della diseredazione degli eredi legittimi.
Gli eredi cosiddetti “legittimi” sono quei soggetti (meglio individuati dagli articoli 565 e seguenti del Codice Civile, ma che, in generale, coincidono con i parenti del testatore) ai quali viene devoluto, nelle quote previste dalla legge che variano in base al numero ed al concorso di tali soggetti, il patrimonio del de cuius, nell’ipotesi in cui egli deceda, in tutto o in parte, senza aver aver disposto per testamento.
La successione legittima, infatti, come messo in luce dall’articolo 457 Codice Civile, opera in via meramente sussidiaria rispetto alla successione testamentaria e, pertanto, il testatore ben può disporre con un testamento delle sue sostanze in favore di soggetti diversi dagli eredi legittimi (ovvero, solo in favore di alcuni di essi), in modo tale da prevenire l’apertura della successione legittima. Ciò, tuttavia, è vero solo a condizione che il testatore non intacchi la quota del patrimonio che la legge riserva agli eredi cosiddetti necessari, di cui si dirà infra.
Posta questa premessa, si precisa che quella della ammissibilità della diseredazione degli eredi legittimi è questione tradizionalmente controversa, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza.
Secondo un primo, ormai superato, orientamento, invero, la diseredazione sarebbe sempre inammissibile, in quanto non rientrerebbe in quello che può validamente essere il contenuto di un testamento, come delineato dall’articolo 587 Codice Civile: questa norma, infatti, definisce il testamento come l’atto con cui “taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.
Questi Autori, invero, interpretando restrittivamente la norma citata, affermano che le disposizioni testamentarie possano avere unicamente carattere dispositivo/attributivo, con la conseguenza che sarebbero valide soltanto le disposizioni testamentarie “positive”, con cui il testatore attribuisce tutti o parte dei suoi diritti ai successori. Viceversa, sarebbero inammissibili, tutte le disposizioni testamentarie prive di tale effetto attributivo e, dunque, tutte le disposizioni negative, tra cui la diseredazione.
A questo argomento si può, tuttavia, facilmente obiettare, facendo leva sullo stesso dato testuale dell’articolo 587 Codice Civile, il quale utilizza un termine assolutamente neutro (“dispone”). A tale termine possono essere ricondotte sia disposizioni positive/attributive, sia disposizioni negative: in quest’ultimo caso, ad esempio, la mancata menzione di uno o tutti i possibili eredi legittimi (c.d. “pretermissione”) sarebbe del tutto valida.
Ammissibilità della diseredazione degli eredi legittimari.
Si definiscono legittimari, o necessari, quei soggetti individuati dall’articolo 536 Codice Civile (cioè, il coniuge – al quale è equiparato l’unito civilmente – i figli e, in loro assenza, gli ascendenti del testatore), ai quali la legge riserva una quota del patrimonio del de cuius e/o determinati diritti sulla di lui successione (individuati dagli articoli 537 e seguenti Codice Civile, che variano in base al concorso dei legittimari). Tali diritti spettano al legittimario non solo nel silenzio della volontà del de cuius, ma anche nel caso in cui egli abbia espresso una diversa volontà: in ciò consiste il principio della cosiddetta intangibilità della legittima, sancito dall’articolo 457, comma 3, Codice Civile e tutelato, in via diretta, dall’articolo 549 Codice Civile (che colpisce con la nullità le condizioni ed i pesi che gravano sulla quota di riserva) e, in via indiretta, della azione di riduzione, disciplinata dagli articoli 553 e seguenti Codice Civile (che consente al legittimario leso o pretermesso di agire in giudizio per vedere dichiarata l’inefficacia della disposizione testamentaria lesiva, la quale, fino al momento della pronuncia di accoglimento dell’azione di riduzione, è valida ed efficace).
Ciò posto, sulla base di quanto precedentemente detto in relazione agli eredi legittimi, non vi è dubbio che l’erede necessario possa essere escluso (cioè, diseredato) dalla successione legittima; viceversa, la questione da affrontare è quella della possibilità che la diseredazione del legittimario sia integrale, riferita, quindi, anche ai diritti che la legge gli riserva.
L’argomento tradizionalmente utilizzato per negare la diseredazione del legittimario fa leva proprio sul citato principio di intangibilità della legittima e sulla lettera dell’articolo 457, comma 3, Codice Civile, che prevede che “le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”.
La dottrina e giurisprudenza più recenti, tuttavia, hanno mostrato importanti aperture nel senso della ammissibilità della diseredazione anche dell’erede legittimario, sulla base di tre argomenti:
- in primo luogo, la diseredazione non sarebbe una disposizione nulla, ma soltanto riducibile. Invero, il delineato sistema di tutela del principio di intangibilità della legittima è tale per cui la nullità di cui all’articolo 549 Codice Civile, per operare presuppone necessariamente una disposizione in favore del legittimario, alla quale sia apposto un peso od una condizione, non potendo, viceversa, colpire una disposizione di carattere meramente negativo, quale è la diseredazione. Pertanto, contro la diseredazione il legittimario potrà sempre esperire l’azione di riduzione, così ottenendo la quota di patrimonio che la legge gli riserva, ma ciò non toglie che la disposizione testamentaria sia assolutamente valida (e, fino all’accoglimento dell’azione di riduzione, anche efficace) e dunque ricevibile;
- in secondo luogo, lo stesso effetto concreto della diseredazione potrebbe essere raggiunto dal testatore tramite strumenti alternativi, quali la previsione di una serie di sostituzioni a catena: ad esempio il testatore che intende diseredare il figlio, istituisce erede universale il nipote; per il caso in cui il nipote non voglia o non possa accettare, gli sostituisce il fratello; per il caso in cui quest’ultimo non voglia o non possa accettare, gli sostituisce il cugino, e così via. L’ammissibilità dell’istituto della sostituzione (articoli 688 e seguenti Codice civile) non è in dubbio e, anzi, è sovente consigliato, come alternativa rispetto alla diseredazione, da coloro i quali negano l’ammissibilità di quest’ultima. Ovviamente, anche la previsione di sostituzioni a catena, come qualsiasi altra disposizione che impedisca in concreto al legittimario di ottenere, all’apertura della successione, la quota di patrimonio riservatagli ex lege, sarà al pari della diseredazione, riducibile. Allora, stante la sostanziale equivalenza degli effetti e l’uguaglianza del rimedio, non si vede ragione di ammettere uno strumento (sostituzioni a catena) e non un altro (diseredazione diretta);
- In terzo luogo, l’articolo 66 del D.Lgs. 28.12.2013, n. 154 ha introdotto l’articolo 448 bis Codice Civile, che oggi prevede espressamente un’ipotesi normativa di diseredazione di un erede legittimario, ossia del genitore che sia stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale per un motivo che non comporta indegnità di succedere al figlio (cioè, per un motivo diverso da quelli previsti dall’articolo 330 Codice Civile).
Il legato in sostituzione di legittima ha efficacia diseredativa?
Ulteriore questione che si è posta in dottrina è se comporti un “diseredazione implicita” del legittimario il legato in sostituzione di legittima, previsto ex articolo 551 Codice Civile.
In altre parole, ci si chiede se il legato in discorso valga a sostituire non soltanto i diritti riservati al legatario per legge (la c.d. quota di riserva), ma anche l’eventuale quota di patrimonio che gli spetterebbe, in aggiunta alla quota di riserva, qualora si aprisse la successione legittima.
Sul punto, è preferibile, e prevalente, la tesi che nega l’efficacia diseredativa del legato in sostituzione, in quanto, l’articolo 551 Codice Civile si riferisce legato sostitutivo di quei diritti riservati al legatario, che, infatti, egli può conseguire, rinunciando al legato: rimarrebbero invece esclusi gli eventuali ulteriori diritti spettanti sulla successione legittima.
Tuttavia, è certamente più tuzioristico, anche alla luce del dibattito sul punto, esplicitare l’eventuale volontà diseredativa del testatore, accostando al legato in sostituzione di legittima una diseredazione espressa.
Conclusioni.
Tutto quanto sopra detto, dunque, vale ad ammettere la diseredazione in via diretta, non essendo dunque necessario il ricorso a strumenti testamentari alternativi volti a raggiungere un risultato analogo, sia che il soggetto diseredato sia un semplice erede legittimo, sia quando si tratti di un erede necessario, con la precisazione, in quest’ultimo caso, che il diseredato potrà sempre agire in giudizio, con l’azione di riduzione, per la tutela dei diritti che la legge gli riserva.
