Indegnità a succedere: Nozione

L’indegnità viene definita come una causa di rimozione dall’eredità operante ex legis. Più precisamente, si tratta di una rimozione riguardante una persona che, a causa della sua condotta nei confronti del de cuius, non viene ritenuta meritevole di succedere.

L’indegnità a succedere è specificamente disciplinata dall’art 463 c.c., nel quale il legislatore considera l’indegno di fatto escluso dalla successione.
Qual è il fondamento dell’indegnità?” La risposta a questo quesito ci viene fornita dalla sentenza n. 7266/2006 della Cassazione, la quale asserisce che l’indegnità rappresenta “sanzione civile di carattere patrimoniale avente fondamento pubblicistico”.

La Suprema Corte considera l’indegnità una sanzione di carattere civile e non penale perché sopravvive anche all’eventuale estinzione del reato e può essere promossa, altresì, nei confronti di un soggetto già deceduto. La morte del reo, infatti, estingue la pena, ma ci può essere una sentenza che dichiara indegno un soggetto già defunto.

Ipotesi di indegnità

Il legislatore indica i casi specifici in cui un soggetto può considerarsi indegno, in quanto le ipotesi elencate nell’art 463 c.c. sono tassative.
I casi di indegnità si possono suddividere in tre gruppi:

1) Fatti che attentano alla persona fisica o morale del de cuius o dei suoi parenti più prossimi (es. tentativo di omicidio nei confronti del de cuius o dei suoi parenti oppure condanna all’ergastolo). Queste ipotesi sono contemplate nei numeri 1, 2 e 3 della suddetta norma;

2) Fatti che attentano alla libertà di testare del testatore (es. induzione con dolo o violenza del de cuius a fare, revocare o mutare il proprio testamento). Tali ipotesi sono comprese nei numeri 4, 5 e 6 del medesimo articolo;

3) Nel 2005 è stata introdotta l’ipotesi di cui al n. 3 bis dell’art 463 c.c., la quale considera indegno il genitore decaduto dalla potestà per l’ipotesi di cui all’art 330 c.c., ovvero gravi abusi nei confronti del minore. Tale norma rappresenta però un limite in quanto è discusso se la decadenza dalla responsabilità genitoriale possa comportare una potenziale causa di indegnità. Inoltre, è discusso cosa accade se il figlio muore dopo essere diventato maggiorenne. Secondo alcuni dopo la maggiore età il decreto di decadenza perde di efficacia, quindi il genitore non è più indegno e non può essere escluso dalla successione.

Secondo un’altra tesi, che è preferibile seguire, l’indegnità permane anche dopo la maggiore età, a meno che non vi sia stata una precedente ed espressa riabilitazione.

Natura giuridica e riflessi sulla disciplina dell’indegnità

Con riguardo alla natura giuridica dell’indegnità vi sono due tesi:

1) Teoria dell’incapacità a succedere; secondo tale orientamento dottrinale, l’indegno a succedere è un incapace a succedere, pertanto l’indegnità è una forma di incapacità a succedere stabilita dalla legge ed opera automaticamente nel momento in cui si apre la successione.
Ne consegue che l’indegno non ha più i poteri del delato ex art 460 c.c.; non può accettare l’eredità e non può trattenerla ed, infine, la sentenza dichiarativa di indegnità ha natura di mero accertamento di un fatto giuridico già verificatosi.

2) Teoria dell’esclusione dalla successione; secondo tale tesi, preferibile e più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità, l’indegnità non integra un’ipotesi di incapacità di acquistare l’eredità, ma è una causa di esclusione dalla successione, pertanto, deve essere data dal giudice a seguito dell’accertamento del fatto che integra l’ipotesi di indegnità. Quindi, l’indegno, finché non viene dichiarato tale è capace a succedere; ha i poteri del chiamato ex art 460 c.c.; può accettare l’eredità e la sentenza che accerta la causa di indegnità ha natura costitutiva e non dichiarativa, pertanto è efficace ex tunc.

A sostegno di tale tesi è intervenuta la sentenza n. 3096/2005 della Cassazione, la quale ha asserito che l’indegno dovrà restituire l’eredità e gli eventuali frutti una volta intervenuta la sentenza di accertamento. Fino a tale pronuncia il soggetto in questione è pienamente capace a succedere.

Azione di indegnità

Sulla legittimazione a proporre l’azione per la dichiarazione di indegnità vi sono anche qui due teorie:

1) Secondo una parte della dottrina, chiunque può proporre l’azione di indegnità purché abbia interesse, anche di natura morale;

2) Secondo altra tesi preferibile, legittimati ad agire sono solo i chiamati ulteriori, ovvero quelli che vengono in successione in luogo dell’indegno, altrimenti se chiunque agisse si rischierebbe il fenomeno dell’eredità vacante.

L’azione volta alla dichiarazione di indegnità è a beneficio di tutti gli eredi e ricorre, secondo la Cassazione, l’ipotesi di litisconsorzio necessario di tutti i successori legittimi riguardo all’azione d’impugnazione del testamento per indegnità a succedere ( Cass. 4533/1986).

Per quanto riguarda il termine di prescrizione di tale azione, opera la prescrizione ordinaria di 10 anni e la sentenza, a seconda dell’impostazione a cui si aderisce, comporta:

a) Sentenza dichiarativa di incapacità a succedere;
b) Sentenza costitutiva di esclusione dalla successione.

Per quanto concerne il litisconsorzio necessario, Capozzi non è favorevole a tale impostazione; tuttavia, la prassi notarile sembra, invece, aderire a tale tesi.

Conseguenze dell’indegnità

Una volta che un soggetto è dichiarato indegno, la sua eredità si devolve a favore di quei soggetti che sarebbero chiamati qualora non vi fosse l’indegno (cd. chiamati ulteriori).

In questo caso può operare anche la rappresentazione, per cui il discendente può subentrare nell’eredità in cui poteva succedere l’indegno.

Se, invece, non opera la rappresentazione succederanno i chiamati ulteriori e l’indegno è tenuto a restituire l’eredità e i frutti eventuali.

Sospensione dalla successione

La legge n. 4 dell’11 gennaio 2018, in materia di tutela nei confronti degli orfani, per crimini domestici, interviene su varie norme dei Codici Civile, Penale e di Procedura Penale.

Ci interessa perché in materia notarile introduce, all’articolo 5 in essa contenuto, un nuovo articolo 463-bis c.c., rubricato in “Sospensione della successione” in materia di indegnità a succedere.

Tale norma prevede la sospensione dalla successione nei confronti di chi risulti indagato per l’omicidio volontario o il tentato omicidio:

– del coniuge o unito civile;
– di un genitore;
– di un fratello o sorella;

Fino all’emissione del decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In questa situazione di sospensione, la legge 4/2018 prevede la nomina di un curatore dell’eredità giacente ai sensi dell’articolo 528 c.c.

La norma muta la prospettiva in questi casi specifici di indegnità. Infatti, finora, l’indegno non veniva escluso dalla successione, se non su esplicita richiesta o apposita sentenza. Come ricorda il tradizionale e noto brocardo: “indignus potest capere, sed non potest retinere”. (“chi è indegno a succedere può impossessarsi dell’eredità, ma non può conservarla”).

Qualora il soggetto sospeso sia condannato, o intervenga un patteggiamento della pena, questi verrà definitivamente escluso dalla successione, per indegnità a succedere.

A fronte dell’articolo 537-bis c.p.p., sarà il giudice, in sede di condanna, a pronunciare l’esclusione del soggetto dalla successione per indegnità.

L’indegno è obbligato a restituire i frutti ricevuti dopo l’apertura della successione, ai sensi dell’art. 464 c.c. La sentenza di indegnità, infatti, rende l’indegno un possessore in mala fede.

L’obbligo restitutorio è una conseguenza del principio per cui gli effetti dell’indegnità retroagiscono al momento dell’apertura della successione. Si ritiene la sentenza di indegnità come causa di incapacità a succedere.

La riabilitazione dell’indegno

L’indegno può essere riabilitato e il legislatore prevede due ipotesi di riabilitazione: totale o parziale.

a) Riabilitazione totale (art 466 comma 1° c.c.); tale ipotesi di riabilitazione prevede che, chi è incorso in una causa di indegnità può essere ammesso a succedere quando, la persona della cui successione si tratta, lo ha espressamente riabilitato con atto pubblico o per testamento. Il legislatore, pertanto, consente al de cuius, che conosce la causa di indegnità, di scegliere di nominare ugualmente l’indegno erede, riabilitandolo totalmente.
La dottrina prevalente, infatti, considera la riabilitazione un atto di natura negoziale; anche se altri ritengono si tratti di una semplice dichiarazione di perdono.
Se si aderisce alla prima tesi, di conseguenza si applica la disciplina sui vizi della volontà, altrimenti no.
In sintesi, si può affermare che la riabilitazione è: un atto post mortem ; a contenuto non patrimoniale ed irrevocabile.
Inoltre, in caso di riabilitazione espressa contenuta in un testamento pubblico, una volta riabilitato l’indegno, se viene revocato il testamento, tale disposizione resta valida.
Se, invece, la riabilitazione è contenuta in un testamento segreto successivamente ritirato, questa non è revocata, ma si pone un problema di prova, come nel caso del riconoscimento del figlio naturale.
La riabilitazione è di per sé un atto formale, potendosi fare sia per atto pubblico sia per testamento.

b) Riabilitazione parziale (art 466 comma 2° c.c.); diversa dalla riabilitazione totale è la riabilitazione parziale, chiamata cosi impropriamente perché non si tratta di una vera e propria riabilitazione. Tale ipotesi è disciplinata dal 2° comma dell’art 466 c.c. e l’indegno in questo caso non è propriamente riabilitato in maniera espressa, ma se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell’indegnità è ammesso a succedergli nei limiti della disposizione testamentaria.
In questa circostanza, però, il soggetto resta indegno e non viene riabilitato, gli viene semplicemente attribuito un bene, pur conoscendo il testatore la causa di indegnità.
Tuttavia, la delazione sarà limitata solo a ciò che gli viene attribuito e quindi, in caso di apertura della successione legittima, l’indegno rimarrebbe tale.
Questo tipo di riabilitazione è revocabile; l’indegno succede nei limiti della disposizione testamentaria e non ha la possibilità di agire in riduzione.