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Nozione ed esempi

Si definiscono patti parasociali tutti gli accordi tra soci o tra soci e terzi esterni rispetto al contratto sociale, volti a regolamentare interessi individuali collegati al contratto sociale stesso. Questi sono espressamente menzionati soltanto in materia di società per azioni (artt. 2341-bis, ter del Codice civile), ma non si dubita dell’ammissibilità di tali patti in tutti i tipi sociali.

Sotto il profilo del contenuto, questo può essere il più vario, essendo i patti parasociali uno strumento esternamente duttile all’autonomia privata dei soci o terzi che lo concludono.

Tuttavia, l’art. 2341-bis del Codice civile contiene un elenco meramente esemplificativo e non tassativo di patti parasociali, proprio sulla base del loro contenuto, che sono anche quelli in concreto più diffusi nella prassi, e cioè:
“a) hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano”: si tratta dei cosiddetti patti di voto, con i quali i soci contraenti si obbligano ad esercitare il voto in un determinato modo, così formando, in assemblea, un sindacato di voto. Una conseguenza pratica rilevante della sussistenza di un patto parasociale di voto consiste nel fatto che il conflitto d’interessi relativo ad uno solo dei soci che fanno parte del patto si estende a tutti i soci sindacati, i quali sarebbero portatori di interesse per conto altrui, rilevante al pari dell’interesse proprio, ai sensi dell’art. 2373 del Codice civile.

“b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano”: i cosiddetti patti di blocco comportano l’obbligo dei soci sindacati di non cedere a terzi le proprie partecipazioni, ovvero il diritto di cederle, ma con delle limitazioni. Con questo strumento le parti del patto parasociale possono, in via obbligatoria, prevedere qualunque limite alla circolazione prevedibile dallo statuto, ma con l’efficacia tipica dei patti parasociali che si analizzerà infra; si precisa, poi, che in caso di patto parasociale che prevede un divieto di cessione della partecipazione dovranno essere rispettati i limiti di cui all’art. 1379 del Codice civile (convenienti limiti di tempo ed apprezzabile interesse).

“c) hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società”: questi sono i cosiddetti patti di controllo, con i quali le parti del patto utilizzano congiuntamente le proprie partecipazioni sociali di minoranza così da tenere, insieme, una partecipazione di maggioranza, idonea ad esercitare, in concreto, il controllo sull’andamento della società.

Tra le ipotesi atipiche di patti parasociali si possono menzionare, invece, il patto consistente nell’obbligo di effettuare versamenti o finanziamenti in favore della società (che dà vita ad un contratto in favore di terzo sorretto da spirito non liberale, con clausola di stipulazione ex art. 1411 del Codice civile in favore della società), ovvero il patto con cui le parti convengono una partecipazione agli utili o alle perdite non proporzionale rispetto alle partecipazioni di ciascuno.

Natura giuridica

Sotto il profilo della natura giuridica, il patto parasociale è un contratto plurilaterale, unilateralmente collegato al contratto sociale: ciò, in concreto, significa che le vicende relative al contratto sociale si ripercuotono sul patto parasociale, ma non viceversa (ad esempio, lo scioglimento della società non può non comportare lo scioglimento anche del patto parasociale, ma lo scioglimento di quest’ultimo non fa certo venir meno il contratto sociale).

I patti parasociali, tra l’altro, sono compatibili con la clausola di stipulazione in favore di terzo ex art. 1411 del Codice civile, dove il terzo può essere sia un socio (ad esempio, si pensi ad un patto parasociale con cui un socio si obbliga verso gli altri a rinunciare al rimborso di un finanziamento fatto in favore della società), sia la società stessa (come nel sopra riportato esempio del patto parasociale comportante l’obbligo di effettuare versamenti o finanziamenti).

Ulteriormente, i patti parasociali devono ritenersi compatibili con la promessa del fatto del terzo: questo è il caso, ad esempio, di una pattuizione tra soci avente ad oggetto l’esecuzione di determinate prestazioni da parte della società, la mancata esecuzione delle quali comporta responsabilità del socio contraente ex art. 1381 del Codice civile.

Efficacia

La fondamentale differenza tra i patti parasociali e le pattuizioni cristallizzate nello statuto delle società di capitali o nei patti sociali delle società di persone attiene all’efficacia di queste previsioni.

Se, invero, la violazione di un obbligo statutario (o che trova fonte nei patti sociali di una società di persone) è certamente opponibile alla società e comporta la responsabilità del socio verso la società stessa, viceversa, i patti parasociali hanno efficacia meramente obbligatoria e che può essere estesa solamente ai soci attuali che hanno sottoscritto il patto, non all’intera compagine sociale o a coloro che non sono più (o non sono ancora) soci.

Da ciò consegue l’inopponibilità alla società della violazione del patto parasociale, la quale comporta, per converso, la mera responsabilità risarcitoria del socio che ha violato il patto verso gli altri sottoscrittori.

Per fare un esempio, in presenza di un patto di voto in forza del quale il socio Tizio dovrebbe votare a favore di una determinata delibera, se in assemblea egli scegli di astenersi, o di votare contro la delibera, il suo voto si considera legittimamente espresso e non impugnabile in alcun modo, ma, al contempo, Tizio sarà obbligato al risarcimento del danno derivante dalla violazione dell’obbligo pattizio in favore degli altri sottoscrittori.

Si precisa, tra l’altro, che il patto parasociale rimane del tutto inopponibile alla società anche nel caso in cui sia pubblicizzato, nelle forme di cui si dirà infra.

Un’ipotesi la cui ammissibilità è stata oggetto di discussione da parte della dottrina notarile proprio perché sospettata da qualcuno di attribuire un’inammissibile efficacia reale ad un patto parasociale è la previsione statutaria che subordina il trasferimento delle partecipazioni alla sottoscrizione di un patto parasociale.

Di tale fattispecie si è occupato, in particolare il Consiglio Notarile di Milano, che, con la Massima n. 194 ha osserva to quanto segue. La clausola in discorso si limita ad introdurre un limite alla circolazione delle partecipazioni, non attribuisce efficacia reale ad un patto parasociale.

Semplicemente, il “fatto della sottoscrizione del patto parasociale” da parte dell’acquirente costituisce condizione sospensiva dell’opponibilità della cessione alla società: in altri termini, la previsione in esame si limita a individuare nella materiale sottoscrizione del patto parasociale un evento che viene dedotto in condizione del trasferimento.
A tale impostazione sono state, tuttavia, mosse due obiezioni, alla prima delle quali, quella secondo cui la previsione in esame attribuirebbe efficacia reale al patto parasociale, si è già risposto.

La seconda, secondo cui si finisce per subordinare la cessione della partecipazione ad un negozio privo di pubblicità legale: a tale obiezione si risponde, tuttavia, che la società può subordinare la cessione delle partecipazioni a qualsiasi evento, non solo a eventi che risultano da un determinato regime di pubblicità legale, in quanto la disciplina su requisiti di forma e di pubblicità va rispettata solo per le norme di atto costitutivo e statuto, mica per gli eventi eventualmente dedotti in condizione in tali clausole.

Disciplina: forma, durata e pubblicità

La disciplina dei patti parasociali è contenuta negli artt. 2341-bis, ter del Codice civile, ma, come sopra detto, deve considerarsi estendibile ai patti parasociali conclusi in relazione a qualsiasi tipo sociale.

In primo luogo, dall’art. 2341-bis del Codice civile emerge il principio di libertà di forma dei patti parasociali, ove il Codice espressamente si riferisce ai patti “in qualunque forma stipulati”.

Per quanto attiene alla durata, invece, è necessario distinguere tra patti parasociali a tempo determinato e patti parasociali a tempo indeterminato.

Per i primi è prevista una durata massima di cinque anni (ridotta a tre anni nelle società quotate) e, in caso di previsione di un termine superiore, questo si riduce automaticamente ex art. 1339 del Codice civile. Per espressa previsione codicistica, il patto può essere rinnovato alla scadenza, ma non si ammette il rinnovo automatico. Secondo la giurisprudenza, tra l’altro, la violazione della disciplina della durata e del rinnovo comporta la possibilità del socio che ha sottoscritto il patto di sciogliersi liberamente dallo stesso alla scadenza, anche qualora gli altri contraenti decidano di rinnovarlo.

In caso di patto parasociale contratto a tempo indeterminato, invece, è sempre ammesso il recesso ad nutum, con un preavviso di centottanta giorni.

Infine, l’art. 2341-ter del Codice civile si occupa della pubblicità dei patti parasociali, distinguendo tra società chiuse, società ad azionariato diffuso e società quotate. Per le prime, il Codice non richiede alcuna pubblicità dei patti parasociali; nelle seconde, invece, i patti parasociali devono necessariamente essere comunicati a tutti i soci e se ne dà atto all’inizio di ogni assemblea; nelle società quotate, infine, i patti parasociali devono essere comunicati non solo ai soci, ma anche alla CONSOB, ne deve essere data pubblicità sul sito internet della società e devono altresì essere depositati per l’iscrizione al Registro delle Imprese del Comune in cui la società ha sede.