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Il legato è la disposizione testamentaria con cui il testatore dispone in favore di uno specifico soggetto (legatario, o onorato) di uno specifico diritto, prevedendo che il peso economico della disposizione gravi, nel silenzio, sull’intera eredità, oppure a carico di uno specifico soggetto (onerato), che deve necessariamente essere, a sua volta, beneficiario del testamento.

Comunemente, si è soliti definire il legato come una disposizione testamentaria a titolo particolare, così distinguendolo dalla istituzione di erede, che ha invece natura di disposizione a titolo universale: tale espressione, tuttavia, non è del tutto tecnica, in quanto vale a descrivere i legati con cui il testatore dispone in favore del legatario di un diritto di cui egli stesso era titolare in vita (ad esempio: “lego in favore di Tizio il diritto di proprietà sulla mia casa sita in Palermo alla via … n. …”), ma non anche i legati con cui il testatore dispone di un diritto diverso da quello di cui è titolare (ad esempio, “lego in favore di Tizio il diritto di usufrutto vitalizio, con dispensa da inventario e garanzia, sull’appartamento di mia proprietà sito in Palermo alla via … n. …”), ovvero utilizza il legato come strumento per costituire una posizione giuridica nuova in capo al legatario (ad esempio, “lego in favore di Tizio il diritto di essere preferito dai miei eredi in caso di cessione, a parità di condizioni, della mia casa sita in Palermo alla via … n. …”).

I legati sono disciplinati agli artt. 649 e seguenti del Codice civile e, ai sensi della prima norma, si acquistano “senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare”. Fermo tale effetto necessario e comune a tutti i legati consistente nell’acquisto automatico all’apertura della successione, sul piano degli effetti, è possibile porre una summa divisio, distinguendo legati reali e legati obbligatori: i primi, che comportano l’acquisto immediato in capo al legatario del diritto lasciatogli per testamento; i secondi, che fanno sorgere in capo al legatario il mero diritto verso l’onerato all’adempimento di una prestazione volta a realizzare il legato.

Il Codice civile prevede, poi, agli artt. 651-670 del Codice civile una serie di ipotesi tipiche di legati (che, tuttavia, non esauriscono il possibile spettro dei legati, stante il principio generale dell’autonomia testamentaria, che ha portato all’individuazione di una serie di ipotesi atipiche di legati, sempre più diffuse nella prassi, quali, ad esempio, il legato di password, il legato rinunciativo in senso tecnico, il legato di crediti lavorativi, etc.), alcune delle quali saranno infra analizzate, concentrandosi sulla titolarità del bene legato e sulla determinatezza, o determinabilità, della res di cui il testatore ha disposto.

Ipotesi tipiche di legato in base al soggetto titolare della res

Per quanto attiene al profilo della titolarità della cosa legata, l’ipotesi fisiologica è che si tratti di un diritto di titolarità del testatore, il che comporta, ai sensi dell’art. 649, comma 2 del Codice civile, che “la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore”.
Le norme immediatamente successive contengono, invece, la disciplina dei legati aventi ad oggetto un diritto di cui il testatore non è titolare (o di cui è titolare solo in parte).

Legato di cosa altrui

La prima ipotesi presa in considerazione è quella del legato di cosa (interamente) altrui, prevista dall’art. 651 del Codice civile, ai sensi del quale “il legato di cosa dell’onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all’onerato o al terzo. In quest’ultimo caso l’onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo.

Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido”.

L’articolo appena riportato costituisce un corollario del principio generale secondo cui nessuno può disporre (con effetti reali immediati) di un diritto maggiore di quello di cui è titolare (nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet) ed è per questo che, generalmente, se il diritto legato appartiene, all’apertura della successione, all’onerato o ad un terzo, il legato è nullo.

Tale invalidità, tuttavia, non opera nel caso in cui il disallineamento soggettivo che sussisteva al momento della testamenti factio sia venuto meno al momento dell’apertura della successione ed il bene si trovi nel patrimonio del testatore al momento della sua morte: in questo caso, invero, non vi è alcun ostacolo alla produzione dell’effetto reale del legato ex art. 649 comma 2 del Codice civile.

Il legislatore, poi, prevede che il legato di cosa altrui possa comunque produrre effetti quale legato obbligatorio anche se l’altruità sussiste ancora all’apertura della successione, nel caso in cui dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore emerga la consapevolezza da parte del testatore dell’altruità di quanto legato: in questo caso, all’apertura della successione il legatario non acquista il diritto sul bene, ma il diritto di pretendere che il soggetto onerato del legato gli faccia acquistare la proprietà del bene in oggetto.

Si precisa che in questo caso il legato non produrrà mai effetti reali, neanche differiti: in ciò consiste la netta linea di demarcazione tra legato (e donazione) di cosa altrui, da un lato, e vendita (o permuta) di cosa altrui, dall’altro.

Se, infatti, ex art. 1478 del Codice civile “il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà” senza che sia necessario un ulteriore atto di trasferimento dal venditore al compratore, viceversa in caso di legato (o di donazione) di cosa altrui anche nel momento in cui l’onerato (o il donante) acquista la proprietà del bene è comunque tenuto a porre in essere un apposito negozio di adempimento traslativo in favore del legatario (o donatario), con cui adempie all’obbligo di fare acquistare la proprietà che trova fonte nel testamento (o nella donazione).

Precisa, poi, l’art. 651 del Codice civile che, nel solo caso in cui il bene legato sia di proprietà di un terzo, è prevista in favore dell’onerato la facoltà alternativa (o facultas solutionis) di liberarsi dall’obbligo verso il legatario, invece che facendogli acquistare la proprietà del bene legato, pagandone il giusto prezzo: tale possibilità è evidentemente prevista a tutela dell’onerato, consentendogli di liberarsi dall’obbligo verso il legatario anche se, ad esempio, il terzo proprietario della cosa legata dovesse rifiutarsi di dismetterne la proprietà, ovvero pretendesse di alienarla ad un prezzo decisamente maggiore rispetto al valore reale del bene, con indebito pregiudizio per l’onerato.

Legato di cosa parzialmente altrui

Ai sensi dell’art. 652 del Codice civile, “se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell’articolo precedente”.

il legato di cosa solo parzialmente altrui, quindi, presenta una doppia anima, al contempo di legato reale (per la parte del bene di proprietà del testatore) e di legato nullo o obbligatorio se emerge la consapevolezza dell’altruità (per la parte di bene di titolarità dell’onerato o di un terzo), potendosi sul punto mutuare tutte le considerazioni spese in relazione al legato di cosa interamente altrui, stante anche l’espresso richiamo fatto dalla norma in commento al precedente art. 651 del Codice civile.

Legato di cosa del legatario al momento della testamenti factio

Il testatore potrebbe, poi, scegliere di legare un bene che, alla testamenti factio, è di proprietà del legatario medesimo.

Gli effetti di una simile disposizione testamentaria dipendono in base alla titolarità del bene legato all’apertura della successione: l’art. 656 del Codice civile delinea, infatti, tre scenari diversi.

In primo luogo, è possibile che nessuna variazione sia intervenuta tra la testamenti factio e l’apertura della successione del testatore, essendo il bene rimasto di proprietà del legatario: in questo caso, il legato è radicalmente nullo, non essendo ravvisabile alcuna liberalità (essenziale nel legato), in quanto, il legatario, già proprietario del bene legato, nulla acquisterebbe per effetto della disposizione, dalla quale non trarrebbe, dunque, nessun arricchimento.

In secondo luogo, è possibile che medio tempore il testatore abbia acquistato la proprietà del bene legato e ne quindi titolare al momento dell’apertura della successione: in questo caso, il legato dispiega effetti reali diretti ed automatici in favore del legatario, ai sensi dell’art. 649, comma 2 del Codice civile.ù

In terzo ed ultimo luogo, è possibile che la proprietà del bene sia stata, prima dell’apertura della successione, acquistata dall’onerato o da un terzo, rientrandosi in questo caso nella già analizzata fattispecie di legato di cosa altrui ex art. 651 del Codice civile, che produce effetti obbligatori se dal testamento emerge la consapevolezza dell’altruità di quanto legato ed è radicalmente nullo nel caso contrario.

Legato di cosa acquistata dal legatario dopo la testamenti factio

Infine, un’ipotesi peculiare di legato sotto il profilo della titolarità del bene legato è prevista dall’art. 657 del Codice civile, che disciplina il caso di legato avente ad oggetto un bene che al momento della testamenti factio era di proprietà del testatore, dell’onerato o di un terzo, ma che all’apertura della successione è già stato acquistato dal legatario.

La norma distingue tre scenari, in base al fatto che il legatario abbia acquistato dal testatore, oppure dall’onerato (o da un terzo), distinguendo poi, in caso di acquisto dall’onerato o dal terzo in merito al titolo dell’acquisto.

In primo luogo, se il legatario ha acquistato, a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito), dal testatore l’acquisto è indice presuntivo idoneo ad affermare che sia venuta meno la volontà del testatore di beneficiare il cessionario con il legato, pertanto, la disposizione testamentaria è revocata ex art. 686 del Codice civile.

Se, invece, l’acquisto avviene dall’onerato o da un terzo si distingue in base al titolo di acquisto: in caso di acquisto a titolo oneroso, il legatario avrà diritto al rimborso del prezzo pagato (quindi, il legato è efficace come legato obbligatorio avente ad oggetto la somma pagata); viceversa, se l’acquisto è avvenuto a titolo gratuito, il legato è inefficace.

Legato di specie e legato di cosa generica

La seconda parte della presente analisi si concentra sull’oggetto del legato, che, solitamente, è un bene determinato, ma può anche essere individuato in un bene solo determinabile sulla base di determinati parametri rinvenibili nella legge, ovvero nel testamento stesso.

Ai sensi dell’art. 654 del Codice civile, “quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, […], il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte. Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova”: dunque, qualora dal testamento emerga la volontà del testatore di legare un bene determinato soltanto nel presupposto che si trovi nel suo patrimonio al momento della morte, qualora all’apertura della successione difetti questa condizione, il legato è inefficace, viceversa, produce effetti reali immediati.

Se, viceversa, il testatore ha legato un bene determinato, a prescindere dal fatto che si trovi nel suo patrimonio, quindi, anche per il caso in cui all’apertura della successione si qualifichi come bene altrui, si rientra nelle ipotesi di cui agli artt. 651 e seguenti del Codice civile sopra analizzate.

È poi possibile che il testatore scelga di legare un bene determinato solo nel genere: in questo caso il legato, valido, può produrre effetti solo obbligatori e mai reali, neanche differiti.

Al netto di questa caratteristica comunque, però, i legati di cosa generica si differenziano in base al fatto che la cosa legata debba essere individuata facendo o meno riferimento al solo patrimonio del testatore, oppure ancora con riferimento ad un singolo luogo: il codice conosce due ipotesi di legato di cosa generica.

La prima, il legato di cosa generica in senso stretto, previsto dall’art. 653 del Codice civile, ai sensi del quale “è valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n’era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte”: si tratta, dunque, di un legato valido sempre, che prescinde del tutto dalla titolarità del testatore di quanto legato, determinando solo il sorgere il capo all’onerato dell’obbligo di fare acquistare al legatario una cosa del genere individuato del testatore, che può essere reperita ovunque (dunque, anche al di fuori del patrimonio del testatore).

Questione tradizionalmente discussa, come per tutti i negozi che hanno ad oggetto beni determinati solo nel genere, è se possano rientrare tra i beni generici anche gli immobili: secondo l’opinione ad oggi prevalente, a tale interrogativo deve essere data risposta positiva, nel presupposto che il testatore individui dei parametri idonei a restringere l’ambito di scelta dell’onerato, in modo da non rendere la disposizione nulla perché indeterminata (ad esempio, sarebbe nullo per indeterminatezza un legato del tipo “lego in favore di Tizio una casa sita in Palermo”, ma potrebbe ritenersi valido un legato del seguente tenore letterale “lego in favore di Tizio una delle cinque villette a schiera site in Palermo, al viale della Libertà).

La seconda ipotesi di legato di cosa generica è prevista dal già riportato art. 654 del Codice civile, la cui disciplina si applica non solo al legato di una cosa particolare del testatore, ma anche al legato di “cosa determinata solo nel genere da prendersi dal suo (del testatore) patrimonio”.

Qualora all’apertura della successione non si trovi più all’interno del patrimonio del testatore nessun bene del genus legato, presente invece al momento della testatmenti factio, si discute in merito alla sorte del legato.

Secondo l’opinione prevalente, si dovrebbe distinguere in base alla causa dell’assenza sopravvenuta nel patrimonio: in caso di assenza per causa naturale, ai sensi dell’art. 654 del Codice civile, il legato è senza effetto; se invece la sopravvenuta assenza nel patrimonio dipende da causa volontaria, secondo alcuni dovrebbe trovare applicazione la disciplina del legato di cosa altrui, mentre secondo altri la volontaria dismissione di tutti i beni facenti parte del genus del bene legato comporterebbe revoca della disposizione testamentaria ex art. 686 del Codice civile.

Classiche ipotesi di legato di cosa generica da prendersi dal patrimonio del testatore sono, ad esempio, i legati di assegni, o di titoli di credito, o di libretti di risparmio nominativi.

Da ultimo, ipotesi particolare di legato è prevista dall’art. 655 del Codice civile, ai sensi del quale “il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l’intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite”.

La peculiarità di questo legato attiene al fatto che l’oggetto della disposizione non può essere considerato un bene generico, in quanto l’individuazione dell’oggetto avviene automaticamente all’apertura della successione, tramite una relatio (formale, quindi ammessa) ad locum, con la conseguenza che il legato in esame, a differenza dei legati di cosa generica, produce effetti reali.

Proprio in forza della funzione determinativa dell’oggetto svolta dal luogo nel legato in oggetto, la rimozione definitiva del bene dal luogo comporta inefficacia del legato: in ciò il legato di cosa da prendersi da certo luogo si differenzia dal legato di cosa specifica in cui il testatore indica il luogo in cui solitamente il bene si trova non al fine di determinare l’oggetto, ma soltanto al fine di agevolarne il reperimento all’apertura della successione.

Ad esempio, rientra nell’ipotesi di legato ex art. 655 del Codice civile un legato del seguente tenore letterale: “lego in favore di Tizio la mia automobile che all’apertura della mia successione si troverà nel mio garage sito in … alla via … n. …”, in quanto il legato avrà ad oggetto qualsiasi macchina si troverà del luogo indicato all’apertura della successione e sarà inefficace se alla morte del testatore nel garage indicato non si troverà alcuna macchina, anche se ve ne è qualcuna nel patrimonio del testatore, ma in altro luogo.

Si è invece il testatore così disponesse “lego in favore di Tizio la mia automobile Audi modello … colore … targata … che si trova nel mio garage sito in … alla via … n. …”, il bene oggetto del legato è immediatamente determinato e consiste in quella specifica automobile, che sarà acquistata dal legatario in modo automatico all’apertura della successione, anche se si troverà in un luogo diverso dal garage indicato (purché faccia ancora parte del patrimonio del testatore): uguali considerazioni possono essere svolte anche con riferimento ai legati di universalità o di collezioni, il cui oggetto non è determinato in forza della presenza in un determinato luogo (che ben può essere indicato dal testatore a fini esplicativi).

Si precisa, ad ogni modo, che rientra altresì nell’autonomia del testatore la possibilità di combinare due strumenti tra quelli finora esposti, ad esempio, prevedendo un legato di cosa generica da prendersi da certo luogo (ad esempio, “lego in favore di Tizio due assegni da prendersi alla cassaforte che si trova nella mia casa sita in Palermo alla via … n. …”).

In questo caso, la disposizione resta qualificabile come legato di cosa generica (producendo, quindi, solo effetti obbligatori) che però può essere reperita non da tutto il patrimonio del testatore ex art. 654 del Codice civile, ma necessariamente da un certo luogo.

Da ultimo, è necessario prendere in esame la qualificazione giuridica del legato di somma di denaro, in considerazione, tra l’altro, della diffusione di tali legati.

La risposta a tale questione non può essere unitaria, dovendo essere tenute distinte diverse ipotesi di legato di somma, in base alla volontà del testatore, che deve essere opportunamente indagata dal notaio che riceve il testamento. Sul punto, è possibile distinguere le seguenti ipotesi:

1) Legato di somma di denaro senza ulteriori precisazioni (“lego in favore di Tizio la somma di euro 50.000”): questo legato viene solitamente sussunto nella fattispecie di cui all’art. 653 del Codice civile, come legato di cosa generica in senso stretto, dunque produttivo di effetti obbligatori, a prescindere dal fatto che all’apertura della successione la somma si trovi o meno nel patrimonio del testatore;

2) Legato di somma di denaro di titolarità del testatore: quando il testatore intende come rilevante la circostanza che il denaro legato sia di sua titolarità, la disposizione testamentaria sarà efficace solo se all’apertura della successione si trovi nell’asse una somma almeno pari a quella legata, ai sensi dell’art. 653 del Codice civile;

3) Legato di somma da prendersi in un certo luogo (“lego in favore di Tizio la somma di denaro che si troverà nella cassaforte che si trova nella mia casa sita in Palermo alla via … n. …”): questa è un’ipotesi emblematica di legato in cui oggetto è determinato mediante relatio ad locum, ex art. 655 del Codice civile;

4) Legato di somma da depositata in un determinato conto corrente: la qualificazione giuridica di questa ipotesi di legato è stata oggetto di ampia controversa in dottrina ed in giurisprudenza, essendo state sostenute tre impostazioni diverse sul punto.

Secondo alcuni Autori, si tratterebbe di un ordinario legato di somma da prendersi dal patrimonio del testatore ex art. 654 del Codice civile, in cui il conto corrente è indicato solo per reperire la somma con maggiore semplicità; altri hanno invece sostenuto che nel legato in discorso il conto corrente debba essere considerato come un vero e proprio “luogo virtuale” che svolte una funzione determinativa dell’oggetto del legato, ai sensi dell’art. 655 del Codice civile; sembra, tuttavia, forse preferibile la tesi di chi ha affermato che il legato di somma in conto corrente si, in realtà, non un legato di somma, ma un legato di credito ex art. 658 del Codice civile, avente ad oggetto il credito del testatore correntista verso la banca alla restituzione delle somme depositate (tale impostazione muove dalla considerazione che il contratto di conto corrente è giuridicamente qualificato come contratto di deposito irregolare, che comporta l’acquisto della somma depositata in favore della banca ed il sorge in capo al correntista del diritto alla restituzione di una somma di pari importo).

In forza di tutto quanto finora osservato, non vi è dubbio in ordine all’ammissibilità del legato di cosa determinata solo nel genere; tuttavia, la validità del legato è subordinata, comunque, alla circostanza che il legato rispetti il principio di certezza testamentaria, in forza del quale sia il soggetto che l’oggetti della disposizione testamentaria devono essere individuati in modo certo nel testamento.
Si possono, però, individuare due importanti deroghe a tale principio, consistenti nelle disposizioni in favore dell’anime ed in favore dei poveri.

Disposizioni in favore dell’anima

Ai sensi dell’art. 629 del Codice civile, “le disposizioni a favore dell’anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.

Esse si considerano come un onere a carico dell’erede o del legatario, e si applica l’art. 648.
Il testatore può designare una persona che curi la esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l’adempimento”.

Si tratta, quindi, di una disposizione testamentaria volta al compimento da parte dei successori di atti di culto in favore del de cuius, mediante l’utilizzo di somma appositamente individuate dal testatore, appunto con la disposizione in commento. Sotto il profilo della qualificazione giuridica, la disposizione in favore dell’anima non è un legato, ma un onere, da intendersi quale disposizione autonoma, non come elemento accidentale apposto ad una disposizione testamentaria principale.

Disposizioni in favore dei poveri

Ai sensi dell’art. 630 del Codice civile, “le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l’uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s’intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all’ente comunale di assistenza.

La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l’uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l’incarico”.

Tale disposizione, tramite una deroga ai principi non solo di certezza, ma anche di personalità del testamento, è volta a fare salva una disposizione testamentaria che sarebbe viceversa nulla, tramite un meccanismo di conversione legale.

Un legato del seguente tenore letterale “lego in favore dei poveri la somma di euro 200.000”, invero, sarebbe nullo per indeterminatezza del beneficiario, individuato genericamente come “i poveri”: tuttavia, grazie alla presenza del riportato art. 630 del Codice civile, un legato come quello riportato è comunque idoneo a produrre effetti, tramite l’individuazione da parte della legge del beneficiario nei poveri del Comune in cui il testatore era domiciliato al momento dell’apertura della successione e la devoluzione della somma all’ente comunale di assistenza affinché la utilizzi in favore dei poveri di quel luogo.

In caso di ricevimento di testamento pubblico, ad ogni modo, il notaio, verosimilmente, sceglierà di non ricorrere a tale meccanismo di conversione legale, ma di scrivere una disposizione testamentaria che sia, a prescindere, valida ed efficace: a tal fine, viene fatto un legato di somma determinata in favore di un pubblico istituto determinato che si occupa dell’assistenza dei bisognosi di un determinato Comune, con l’onere di utilizzare la somma per un uso determinato.