La società in accomandita semplice è una società di persone che si caratterizza per la presenza di due categorie di soci: gli accomandatari, illimitatamente responsabili, cui è affidata l’amministrazione della società, e gli accomandanti, limitatamente responsabili e, in linea di principio, esclusi dalla gestione dell’impresa.

L’esistenza di due categorie di soci con una diversa posizione in ordine alla gestione dell’impresa ed alla responsabilità per le obbligazioni sociali è il motivo ispiratore della disciplina di questo tipo, cui, per gli aspetti non espressamente regolati, si applica la disciplina della società in nome collettivo, purché compatibile con la regolamentazione specifica ex art. 2315 del Codice civile (si tratta della cosiddetta disciplina a matrioska delle società di persone, in cui la disciplina base è quella dettata per le società semplici, ove non derogata da quella delle società in nome collettivo, ove ulteriormente non derogata dalle norme specifiche in materia di s.a.s.), pertanto, la disciplina della s.a.s. sarà esposta principalmente evidenziandone le differenze con quella della s.n.c.

La costituzione

Per quanto riguarda la costituzione, disciplina è sostanzialmente analoga a quella prevista per le s.n.c., dovendo l’atto costitutivo delle s.a.s. contenere tutti gli elementi di cui all’art. 2295 del Codice civile, integrato della ragione sociale “società in accomandita semplice di …(nome di un accomandatario)” e dell’indicazione dei soci accomandatari ed accomandanti.

Invero, l’inserimento del nome dell’accomandante nella ragione sociale comporta la responsabilità illimitata dello stesso per le obbligazioni sociali in solido con gli accomandatari ex art. 2314, comma 2 del Codice civile.

Ai conferimenti si applicano poi gli artt. 2253 e seguenti del Codice civile, dettati in materia di società semplice: sul punto, si precisa solo che è stata tradizionalmente discussa l’ammissibilità del conferimento d’opera da parte dell’accomandante, nel quale alcuni Autori tradizionali hanno ravvisato un rischio di violazione del divieto di immistione (di cui si dirà infra), ma tale possibilità è oggi ammessa dalla dottrina più moderna, la quale sottolinea che tale conferimento potrebbe rientrare nella fattispecie di cui all’art. 2320, comma 2 del Codice civile (di cui infra), nonché che la riforma delle s.r.l. ha dimostrato la compatibilità tra responsabilità limitata per le obbligazioni sociali e conferimento d’opera.

Al pari di quanto previsto per le s.n.c., poi, anche per le s.a.s. l’iscrizione al Registro delle Imprese non ha efficacia costitutiva, ma meramente normativa, determinando dunque l’applicazione di una determinata disciplina: invero, in caso di società in accomandita semplice irregolare (cioè non iscritta), i creditori del socio possono chiedere la liquidazione della sua quota anche durante la vita della società, il beneficium excussionis opera come eccezione (ferma la responsabilità limitata degli accomandanti) ed i limiti alla rappresentanza degli accomandatari sono opponibili ai terzi solo se portati a loro conoscenza ex art 1396 del Codice civile.

I soci accomandatari e la gestione della società

L’amministrazione della società può essere attribuita solo agli accomandatari (così l’art. 2318, comma 2 del Codice civile) e, nel silenzio dell’atto costitutivo, l’amministrazione spetterà a tutti i soci a responsabilità illimitata, ma è possibile che i soci optino per un modello organizzativo in cui la gestione sia affidata solo ad alcuni accomandatari (ciò a differenza di quanto previsto in materia di società in accomandita per azioni, in cui amministratori devono essere necessariamente tutti gli accomandatari ex art 2455, comma 2 del Codice civile), i quali, dunque, non si intendono esclusi dalla società in caso di successiva revoca dell’ufficio di amministratori.

Analogamente alle altre società di persone, gli amministratori possono essere nominati sia nell’atto costitutivo (in questo caso necessariamente con consenso unanime dei soci ex art. 2252 del Codice civile) che con atto separato (in questo caso con consenso unanime degli accomandatari e consenso degli accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale sottoscritto).

Nell’ipotesi di pluralità di amministratori, anche nella s.a.s. come nelle altre società personali si potrà prevedere un modello di amministrazione disgiunta (modello che si applica nel silenzio dell’atto costitutivo) o congiunta, ma anche la costituzione di un consiglio di amministrazione, sebbene ciò non si espressamente previsto.

Si precisa che l’espressa riserva della gestione a favore degli accomandatari non impedisce il conferimento di procure speciali a non soci, mentre non può ritenersi ammissibile una procura generale che attribuisca al terzo la gestione della società, che comporterebbe una violazione sostanziale della norma: a maggior ragione, dunque, non si può ritenere ammissibile la nomina di un amministratore estraneo.

I soci accomandanti e il divieto di immistione

Come già detto, i tratti essenziali della posizione dei soci accomandanti sono la responsabilità limitata per le obbligazioni sociali e l’esclusione dalla gestione dell’impresa comune.

Sotto il primo profilo, si precisa che, secondo l’opinione preferibile, non è mai configurabile una responsabilità diretta degli accomandanti verso i creditori sociali, nemmeno intra vires: invero, gli accomandanti rispondono solo nei limiti del valore del conferimento ed esclusivamente nei confronti della società.

Più complessa è la definizione delle forme in cui i soci accomandanti possono partecipare alla gestione della società e dei diritti di controllo che spettano agli stessi sull’attività degli accomandatari.

L’art. 2320 comma 1 del Codice civile sancisce il cosiddetto divieto di immistione (che prevede che i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare affari in nome della società, se non in forza di procura speciale), il cui fondamento è discusso, ma sembra ragionevole affermare che si tratti di un semplice corollario del tratto essenziale delle società in accomandita, che consiste nella presenza di due categorie di soci, alle quali deve applicarsi una disciplina differente.

Ciò, tuttavia, non significa che i soci accomandanti siano del tutto estromessi dalla gestione della società: invero, la loro partecipazione all’amministrazione dell’impresa, può riguardare sia atti di amministrazione interna sia l’attività esterna.

Per quanto riguarda gli atti di amministrazione interna, ai sensi dell’art. 2320 comma 2 del Codice civile gli accomandanti possono prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni (obbligatorie e vincolanti) e pareri (obbligatori, ma non vincolanti) per operazioni specificamente determinate dall’atto costitutivo, nonché compiere atti di ispezione e sorveglianza.

L’accomandante deve poi considerarsi altresì legittimato a chiedere, in ogni caso, la revoca per giusta causa degli amministratori, indipendentemente dal titolo di nomina degli stessi, ai sensi del disposto dell’art. 2259 comma 3 del Codice civile: si tratta, invero, di strumento di tutela che, in quanto volto a ripristinare la correttezza nell’amministrazione della società, non può essere qualificato quale atto di gestione, ma piuttosto costituisce la sola via praticabile nell’ipotesi in cui vi sia un unico socio accomandatario ed amministratore.

Inoltre, sulla scorta della previsione secondo cui gli accomandanti hanno diritto ad avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite (art. 2320 comma 3 del Codice civile) deve reputarsi che essi debbano approvare il bilancio; se è vero che il diritto di ricevere tale documento non comporta di per sé quello di approvarlo, è altrettanto vero che l’obbligo di comunicazione agli accomandanti non avrebbe significato se lo stesso non dovesse essere approvato anche dai soci limitatamente responsabili, né può trascurarsi che approvare un consuntivo non significa amministrare la società, ma costituisce attività tipica di chi affida ad altri la cura dei propri interessi, come avviene anche nella maggior parte dei sistemi di amministrazione delle società di capitali.

L’accomandante ha inoltre diritto, ex art. 2320 comma 3 del Codice civile, di consultare i libri e gli altri documenti della società.

Per quanto riguarda l’attività esterna, gli accomandanti possono concludere negozi nei confronti dei terzi in virtù di procura speciale (non essendo legittimo il rilascio di una procura generale, come sopra detto).

La società, tra l’altro, non è vincolata agli atti posti in essere dall’accomandante in violazione del divieto di immistione, avendo costui agito come rappresentante senza poteri; tuttavia, è rimessa agli amministratori la possibilità di ratificare il negozio compiuto dall’accomandante senza procura.

L’ingerenza dell’accomandante nell’amministrazione della società in violazione del divieto di immistione, poi, comporta una duplice sanzione (così l’art. 2320 comma 1 del Codice civile): la responsabilità illimitata verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e la possibilità di esclusione.

È discusso se la perdita del beneficio della responsabilità limitata operi anche nei rapporti interni, con la conseguenza che l’accomandante ingeritosi nella gestione debba sopportare una quota delle perdite della società oppure sia limitata ai rapporti con i terzi, come sembra essere preferibile sulla base dello stesso tenore letterale dell’art. 2320 comma 1 del Codice civile citato.

Tra l’altro, la giurisprudenza consolidata afferma che la violazione del divieto di immistione e la conseguente assunzione della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali comportano anche l’estensione all’accomandante dell’eventuale liquidazione giudiziale della società.

Tuttavia, appare ragionevole ritenere che, nell’ipotesi in cui la violazione del divieto di immistione sia avvenuta con il consenso degli accomandatari, l’accomandante costretto a pagare i creditori abbia diritto di rivalsa verso costoro e non possa essere escluso dalla società.

Il trasferimento delle quote

La differente posizione delle due categorie di soci si riflette altresì sulla regolamentazione della circolazione delle partecipazioni sociali.

Invero, la circolazione delle quote degli accomandatari è soggetta alla disciplina prevista per le altre società di persone, per cui, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, è necessario il consenso di tutti i soci ai sensi dell’art. 2252 del Codice civile.

Per contro, le quote degli accomandanti sono trasferibili, ai sensi dell’art. 2320 del Codice civile, per atto tra vivi con efficacia verso la società con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale e liberamente trasmissibili mortis causa. In relazione al trasferimento della quota dell’accomandante, tuttavia, appare opportuno svolgere alcune precisazioni.

In primo luogo, deve reputarsi che, in mancanza del consenso della maggioranza degli altri soci, il trasferimento per atto tra vivi della quota dell’accomandante resti valido, ma inopponibile alla società, così realizzandosi una scissione tra la posizione di colui che resta titolare della quota ed il beneficiario dei risultati economici dell’attività dell’impresa comune.

In secondo luogo, nell’ipotesi in cui la quota dell’accomandante pervenga inter vivos o mortis causa ad una pluralità di soggetti, si ritiene che questi debbano esercitare i diritti sociali tramite un rappresentante comune, essendo minoritaria la tesi della divisione automatica della quota acquistata, ai fini della quale si deve ritenere necessario il consenso di tutti i soci, ai sensi dell’art. 2252 del Codice civile.

Lo scioglimento

La società in accomandita semplice si scioglie, oltre che nelle ipotesi previste per le società in nome collettivo (art. 2308 del Codice civile), nel caso in cui rimangano soltanto accomandatari o soltanto accomandanti e, nel termine di sei mesi, non sia stato sostituito il socio che è venuto meno (art. 2323, comma 1 del Codice civile), invero, non si potrebbe permettere la sopravvivenza sine die di una società in accomandita privata del requisito essenziale della doppia categoria di soci.

Nel caso in cui vengano a mancare tutti gli accomandatari, gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio, che secondo opinione preferibile può essere anche uno degli accomandanti (al quale non si applicherà, dunque, nel frangente i cui ricoprirà l’ufficio di amministratore provvisorio, il divieto di immistione), per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione (art. 2323, comma 2 del Codice civile), il quale non assume la posizione di accomandatario, né risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali.

Infine, a seguito dell’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, si determina, secondo consolidata giurisprudenza, un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, ovvero illimitatamente in base al regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, dunque, illimitatamente e solidalmente gli accomandatari e limitatamente a quanto ricevuto il sede di liquidazione gli accomandanti.