Cos’è la società a responsabilità limitata
La società a responsabilità limitata, prevista e disciplinata agli artt. 2462 e seguenti del Codice civile, è una società di capitali le cui partecipazioni sono rappresentate da quote e non da azioni (a differenza di quanto avviene nelle società per azioni e in accomandita per azioni), i cui soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti di quanto hanno conferito e per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.
La s.r.l., dunque, come tutte le società di capitali, essendo dotata di personalità giuridica (che acquista con l’iscrizione costitutiva dal Registro delle Imprese, come infra precisato), gode di un’autonomia patrimoniale perfetta (a differenza di quanto avviene nelle società di persone, rette da autonomia patrimoniale imperfetta, che consente ai creditori sociali di aggredire, nei termini e modi di legge, anche il patrimonio personale dei soci, ma non consente ai creditori personali dei soci di soddisfarsi sul patrimonio della società).
Costituzione
La società a responsabilità limitata, come stabilito all’art. 2463 del Codice civile può essere costituita per contratto o per atto unilaterale, necessariamente nella forma dell’atto pubblico.
L’atto costitutivo, secondo quanto prescritto dall’art. 2463 del Codice civile, dovrà riportare:
– Generalità e cittadinanza di ciascun socio;
– Denominazione sociale con indicazione di società a responsabilità limitata;
– L’attività che costituisce l’oggetto sociale;
– Ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato, che non potrà essere inferiore a diecimila euro: sul punto occorre, tuttavia, fare una precisazione in ordine all’ammontare minimo del capitale legale delle s.r.l. a seguito della riformulazione della norma in commento con la Riforma del diritto societario del 2003.
Invero, sebbene il citato comma 1, n. 4) dell’art. 2463 del Codice civile faccia tutt’oggi riferimento all’ammontare minimo del capitale pari ad euro 10.000, prevede il comma 4 della medesima norma che “l’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore ad euro diecimila, pari almeno ad un euro”: è il caso della cosiddetta s.r.l. sottosoglia, le cui peculiarità di disciplina saranno infra esposte.
In questa sede si anticipa solo che, secondo l’opinione oggi prevalente, la s.r.l. sottosoglia è a tutti gli effetti una s.r.l. ordinaria, con la conseguenza che oggi il capitale minimo delle s.r.l. deve essere considerato quello di un euro, con le conseguenze infra sottolineate soprattutto in relazione alla riduzione del capitale per perdite, avendo il raggiungimento della soglia dei diecimila euro una mera rilevanza normativa;
– I conferimenti di ciascun socio ed i valori degli stessi;
– La quota di partecipazione di ciascun socio;
– Le norme sul funzionamento e sulla rappresentanza della società;
– Le persone a cui è affidata amministrazione e rappresentanza della società;
– Le spese per la costituzione.
Come sopra accennato, la società a responsabilità limitata viene ad esistenza ed acquista la propria personalità giuridica solo al momento dell’iscrizione dell’atto costitutivo presso il registro delle imprese.
Sottotipi di s.r.l. ordinaria
Poste queste generali premesse sulla costituzione della s.r.l., si osserva come siano oggi in realtà ravvisabili quattro sottotipi di s.r.l. ordinaria, che differiscono tra loro sotto il profilo normativo come infra precisato.
1. S.r.l. ordinaria: capitale minimo pari ad euro 10.000; conferimenti ammissibili sia in denaro sia in natura, questi ultimi se previsti dallo statuto e periziati ex art. 2465 del Codice civile; regole di funzionamento contenute nello statuto, che, per quanto non sia mai menzionato, c’è sempre;
2. S.r.l. sottosoglia: capitale di importo compreso tra un euro e 9.999 euro; conferimenti ammissibili solo in denaro, da liberare interamente al momento della sottoscrizione (discusso se l’obbligo di conferimenti in denaro e integrale liberazione simultanea valga anche in sede di aumento oneroso, ma prevale l’opinione negativa, che considera tali obblighi limitati alla sola fase costitutiva); formazione della riserva legale accelerata, ai sensi dell’art. 2463, comma 5 del Codice civile, finché l’ammontare complessivo di riserva legale e capitale sociale non abbia raggiunto l’importo di euro 10.000;
3. S.r.l. semplificata: capitale di importo compreso tra un euro e 9.999 euro; conferimenti ammissibili solo in denaro, da liberare interamente al momento della sottoscrizione (discusso se l’obbligo di conferimenti in denaro e integrale liberazione simultanea valga anche in sede di aumento oneroso, ma prevale l’opinione negativa, che considera tali obblighi limitati alla sola fase costitutiva); esenzione da bollo e spese notarili in fase di costituzione; possono essere soci solo persone fisiche; l’atto costitutivo deve essere conforme ad un modello standard con clausole inderogabili, ma, secondo la dottrina notarile (Consiglio Notarile di Milano, massima n. 127), il notaio può aggiungere delle cose al modello ministeriale, in quanto con esso compatibili; è assente lo statuto;
4. S.r.l. unipersonale: la costituzione avviene per atto unilaterale; ammissibili solo conferimenti in denaro, che devono essere liberati per intero contestualmente alla sottoscrizione (o entro 90 giorni dalla unipersonalità sopravvenuta); la natura unipersonale della s.r.l. deve essere indicata in atti e corrispondenza, con la previsione, in caso di violazione di tali obblighi, in caso di insolvenza della società, della responsabilità illimitata sussidiaria dell’unico socio; le operazioni a favore dell’unico socio sono opponibili solo se risultano dal libro delle decisioni degli amministratori.
Conferimenti e socio d’opera
Una delle più rilevanti differenze fra s.r.l. e società per azioni è costituita dalla disciplina sui conferimenti.
Come nelle società per azioni, sono possibili tanto i conferimenti in denaro, quanto conferimenti in natura, questi ultimi solo se espressamente previsto dallo statuto e devono comunque essere oggetto di “relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro” ex art. 2465 del Codice civile, da cui emerge che il valore di quanto conferito è almeno pari all’importo di capitale sottoscritto e dell’intero eventuale sovrapprezzo, al fine di garantire il rispetto del principio di effettività del capitale sociale.
La prima differenza che si rileva con le società azionarie, dunque, concerne il soggetto deputato alla redazione della perizia, che, in caso di s.r.l., a differenza di quanto previsto per s.p.a. e s.a.p.a. ex art. 2343 del Codice civile, non deve essere designato dal Tribunale del circondario in cui la società ha sede, ma viene scelto dalle parti.
In secondo luogo, non è richiamata e si ritiene non applicabile alle s.r.l. la disciplina dei conferimenti cosiddetti semplificati di cui agli artt. 2343-bis e seguenti del Codice civile, essendo quindi sempre richiesta l’ordinaria relazione di stima ex art. 2465 del Codice civile, anche in caso di conferimento di valori mobiliari commercializzati su mercati regolamentati.
In terzo luogo, la più importante differenza tra società azionarie e s.r.l. in materia di conferimenti attiene al conferimento d’opera, vietato nelle prime ex art. 2342 comma 5 del Codice civile ed ammesso nella seconda ex art. 2464 comma 6 del Codice civile: l’ammissibilità di tali conferimenti, tuttavia, è subordinata alla presentazione della medesima relazione giurata di stima richiesta per tutti i conferimenti in natura e, in aggiunta, alla prestazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria che garantiscano l’adempimento dell’obbligo assunto.
Si segnala, tra l’altro, che lo strumento del conferimento d’opera nelle s.r.l. viene spesso utilizzato, oltre che per consentire al socio di conferire una vera e propria prestazione d’opera, anche per ammettere il conferimento di beni futuri, altrui, generici o alternativi: in questo senso, infatti, il socio conferente, a titolo di conferimento, assume l’obbligo di fare acquistare alla società il bene futuro/generico/etc., il che avverrà mediante la stipulazione di un successivo ed autonomo negozio di adempimento traslativo dal socio alla società, ovvero automaticamente al momento della venuta ad esistenza, o dell’individuazione, del bene, in base al fatto che, in sede di conferimento, socio e società abbiano scelto di attribuire al conferimento effetti meramente obbligatori, oppure effetti obbligatori immediati e reali differiti.
Caratteristiche delle quote e diritti particolari dei soci
Come già detto, una delle caratteristiche principali delle s.r.l. consiste nel fatto che la partecipazione dei singoli soci è rappresentata non da azioni, ma da una quota, avente le seguenti caratteristiche che la differenziano dalle azioni:
– Le quote possono avere valore nominale diverso tra loro, mentre tutte le azioni in circolazione devono avere tutte lo stesso valore nominale, espresso o inespresso che sia;
– Ogni socio ha diritto ad una sola quota (tranne quanto infra osservato con riferimento alle quote di categoria di s.r.l. p.m.i.), mentre nelle società azionarie ogni socio ha un numero di azioni proporzionato al valore della propria partecipazione;
– La quota è divisibile (quindi, è ammessa la cessione parziale della quota, l’esercizio del diritto di recesso parziale, etc.), a differenza delle azioni;
– La quota non può essere rappresentata da titoli, a differenza delle azioni, che sono titoli di credito a letteralità incompleta;
– Le quote non possono essere offerte al pubblico (tranne quanto infra detto in relazione alle s.r.l. p.m.i.), a differenza delle azioni, che possono essere quotate nei mercati regolamentati.
Ciò posto, si osserva che ai sensi dell’art. 2468 comma 2 del Codice civile, “i diritti sociali spettano ai singoli soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta […] salvo quanto disposto dal comma terzo”: l’ultima parte della norma citata si riferisce ai cosiddetti diritti particolari, che possono essere attribuiti ai soci proprio ai sensi dell’art. 2468 comma 3 del Codice civile, cioè diritti diversi (sul piano quantitativo o qualitativo) da quelli ordinariamente derivanti dalla partecipazione che lo statuto attribuisce alla persona del socio.
Tali diritti particolari sono diritti attribuiti alla persona del socio, non collegati alla quota (a differenza delle quote di categoria di s.r.l. p.m.i e delle azioni speciali), quindi, nel silenzio dello statuto, si estinguono in caso di cessione della quota; possono essere attribuiti solo a soci attuali della società, essendo lo status socii presupposto indispensabile della titolarità del diritto; hanno sempre contenuto positivo (a differenza delle quote di categoria di s.r.l. p.m.i e delle azioni speciali, che possono comportare anche un pregiudizio per il socio che le detiene).
Sotto il profilo del contenuto, i diritti particolari possono riguardare, per espressa previsione dell’art. 2468 comma 3 del Codice civile, l’amministrazione della società, il diritto agli utili; tuttavia, si tratta di un’elencazione meramente esemplificativa, non tassativa, che quindi lascia spazio all’autonomia contrattuale dei soci, i quali sono tenuti solo al rispetto dei limiti previsti dalla legge, che consistono nel divieto di patto leonino ex art. 2265 del Codice civile e nel principio di integrità del capitale sociale.
L’art. 2468 comma 4 del Codice civile, poi, dispone che la modifica di tali diritti particolari debba avvenire con il consenso unanime dei soci; si precisa che, secondo opinione ormai unanime, tale previsione si riferisce non solo alla modifica, ma anche all’introduzione e all’eliminazione dei diritti particolari.
Discussa è invece la natura giuridica del consenso richiesto dalla norma, avente, secondo alcuni natura di consenso assembleare, coincidente quindi con il voto positivo espresso in assemblea, e, secondo altri, avente natura di consenso negoziale, come sembra preferibile, con la conseguenza che tale consenso può essere prestato anche in sede extra assembleare, prima o dopo l’assemblea (costituendo in quest’ultimo caso condicio iuris di efficacia della delibera), e deve sempre provenire dalla persona del socio, anche quando non sia lui il titolare del diritto di voto connesso alla quota (come avviene, ad esempio, in caso di usufrutto, pegno o sequestro di quota).
La norma in commento prevede, poi, la possibilità di una previsione statutaria derogatoria rispetto all’unanimità in commento: in questo caso, tuttavia, non solo sorge il diritto di recesso inderogabile in favore dei soci che non hanno concorso all’approvazione della delibera, ma la clausola statutaria sarà valida solo a condizione che determini l’ambito all’interno del quale la modifica può essere decisa, dovendosi viceversa considerare l’oggetto indeterminato.
Da ultimo, si osserva che, visto che il diritto particolare è collegato alla singola persona del socio, nel silenzio dello statuto, la circolazione della partecipazione comporta l’estinzione del diritto, ma lo statuto può prevedere diversamente, con l’unico limite che titolare del diritto particolare deve sempre essere una socio attuale della società, quindi, si può prevedere l’acquisto del diritto in capo al cessionario, oppure, in caso di cessione parziale, si può prevedere che il diritto rimanga tutto in favore del cedente, ovvero spetti proporzionalmente a cedente e cessionario.
Circolazione delle quote
Al pari delle azioni, nel silenzio dello statuto, è libera la circolazione delle quote per atto tra vivi o a causa di morte.
È, tuttavia, possibile che lo statuto preveda espressamente dei limiti alla circolazione (così l’art. 2469 del Codice civile).
Sul punto, rinviando all’apposito contributo previsto su questo sito in relazione ai singoli limiti alla circolazione che possono essere previsti (divieto di trasferimento, clausole di gradimento mero e non mero, clausole di prelazione propria e impropria, clausole di covendita, clausole antistallo, etc.), in questa sede si osserva solo che, a differenza di quanto previsto per le società azionarie, nelle s.r.l. l’introduzione di un limite alla circolazione non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all’approvazione della delibera, mentre in caso di limite che rischierebbe di rendere il socio prigioniero della società e che richiede quindi la previsione di un apposito correttivo, quest’ultimo consiste proprio nel diritto di recesso in concreto al socio che vuole dismettere la propria partecipazione (o il diritto di liquidazione della partecipazione al valore del recesso in caso di limite alla circolazione mortis causa in favore dei successori del socio defunto).
Si precisa che fa eccezione a quanto appena detto il correttivo previsto dallo stesso legislatore in caso di divieto assoluto di trasferimento, consistente nel termine finale massimo del divieto pari a due anni dall’introduzione del divieto stesso.
Amministrazione: ripartizione di competenze tra amministratori e soci
La disciplina sull’amministrazione delle s.r.l. è contenuta agli artt. 2475 e seguenti del Codice civile.
Generalmente, l’amministrazione è affidata ad uno o più soci, ma in presenza di apposita clausola statutaria l’ufficio di amministratore può essere affidato anche ad un terzo estraneo alla società.
In caso di pluralità di amministratori, questi, nel silenzio dello statuto, formano un consiglio di amministrazione, ma è possibile introdurre apposita clausola statutaria che dispone che gli amministratori agiscano congiuntamente o disgiuntamente, come previsto per le società di persone, ai sensi degli artt. 2257 e 2258 del Codice civile: si precisa, tuttavia, che tale possibilità non è ammessa nelle s.r.l. semplificate, non essendo prevista nel modello standard ministeriale di statuto.
A differenza di quando previsto nelle società azionarie, poi, non vi è un limite massimo di durata alla carica degli amministratori coincidente in tre esercizi sociali, potendo questi essere nominati fino a revoca o dimissioni.
Ad ogni modo, il punto maggiormente controverso della disciplina dell’amministrazione nelle s.r.l. attiene alla ripartizione di competenze tra amministratori e soci, che, a differenza di quanto avviene nelle società azionarie, non è netta.
Invero, i soci hanno tre tipi di competenze gestorie: la competenza gestoria facoltativa, prevista dallo statuto, che può avere ad oggetto anche tutte le decisioni; la competenza gestoria facoltativa decisa dai soci stessi tramite avocazione a sé di una competenza prima spettante agli amministratori, ovvero decisa dagli amministratori stessi tramite devoluzione ai soci di una propria competenza; la competenza gestoria legale, avente ad oggetto tutte le materie di cui all’art. 2479 comma 2 del Codice civile.
Nel 2019, tuttavia, è stato riformulato l’art. 2475 del Codice civile, ai sensi del quale “la gestione dell’impresa […] spetta esclusivamente agli amministratori […]”: a seguito di tale riforma, gli Autori si sono quindi interrogati sulle conseguenze di tale novità legislativa, che, secondo alcuni, avrebbe comportato abrogazione tacita delle norme che attribuivano competenza gestoria ai soci.
È, tuttavia, ad oggi senza dubbio prevalente l’opinione secondo cui tale riformulazione dell’art. 2475 del Codice civile non ha, in realtà, variato il previgente assetto gestorio: il legislatore, infatti, avrebbe soltanto ribadito il principio della necessità dell’organo amministrativo, riaffermando che l’organizzazione (cioè, la rappresentanza) della società spetta esclusivamente agli amministratori, mentre la gestione dell’impresa rimane ripartita tra amministratori e soci.
Tale interpretazione è stata confermata, tra l’altro, dalla riforma del 2020, che, riformulando nuovamente l’art. 2475 del Codice civile, ha disposto che non la gestione dell’impresa, ma “l’istituzione degli assetti di cui all’art. 2086” spetta esclusivamente agli amministratori.
Poste queste premesse, dunque, a prescindere dal soggetto (organo amministrativo o soci) a cui spetta il potere di decidere il compimento di una determinata operazione, spetta esclusivamente agli amministratori il potere di dare esecuzione alle decisioni, che, in caso di decisione dei soci, è per gli amministratori un atto dovuto, che li espone a responsabilità verso la società in caso di mancata esecuzione.
Tuttavia, secondo la dottrina notarile, gli amministratori potrebbero non dare attuazione ad una decisione dei soci, qualora la ritenessero dannosa per la società, cioè, idonea ad esporre la società ad una situazione di crisi d’impresa e sarebbe anche ammissibile un’apposita clausola statutaria che consente agli amministratori di non eseguire la decisione dei soci, qualora tutti gli amministratori siano contrari.
Le decisioni dei soci e l’assemblea dei soci
Le esposte competenze gestorie dei soci sono esercitate nelle s.r.l., a differenza di quanto avviene nelle società azionarie, non solo tramite l’assunzione di delibere assembleari, ma anche tramite decisioni dei soci, sugli argomenti e nelle forme di cui all’art. 2479 del Codice civile, la cui peculiarità consiste nella modalità in cui le decisioni vengono assunte, cioè al di fuori della costituzione di un organo, ma con il consenso dei soci singolarmente manifestato.
Sul punto, tra l’altro, prevedere il comma 3 della norma citata che “l’atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa”.
La disciplina dell’assemblea dei soci è invece contenuta nell’art. 2479-bis del Codice civile, dal quale emergono alcune importanti differenze con la disciplina dell’assemblea delle società azionarie.
In primo luogo, nelle s.r.l. non è prevista la distinzione né tra assemblea ordinaria e straordinaria, né tra prima e seconda convocazione. In secondo luogo, l’assemblea, nel silenzio dello statuto, deve essere convocata necessariamente nella sede sociale (non nel Comune in cui la società ha sede, come previsto per le società azionarie), ma lo statuto può prevedere sia la convocazione in luogo diverso, sia lo svolgimento dell’assemblea anche, o solamente, con mezzi di telecomunicazione, essendo oggi ammesso che anche il Notaio verbalizzante ed il presidente non si trovino nello stesso luogo fisico (art. 106, d.l. 18/2020, ancora oggi in vigore, in forza di una serie continuata di proroghe dell’efficacia).
La convocazione, poi, avviene con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza, oppure nelle modalità determinate dallo statuto, che, con lo strumento del particolare diritto ex art. 2468 comma 3 del Codice civile, può anche attribuire la competenza alla convocazione dell’assemblea (che nel silenzio spetta all’organo amministrativo) a singoli soci.
Ulteriormente, anche in assenza di regolare convocazione, ai sensi dell’art. 2479-bis, comma 4, del Codice civile, l’assemblea può validamente riunirsi in forma totalitaria se vi partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, ritenendosi tutti sufficientemente informati.
La norma in commento, poi, non prevede espressamente il diritto di chiedere il rinvio, sancito ex art. 2374 del Codice civile, tuttavia, secondo opinione consolidata, tale norma ha portata generale e, pertanto, si applica anche alle s.r.l.
Del pari, l’art. 2479-bis del Codice civile nulla prevede in relazione alla possibilità dei soci di farsi rappresentare in assemblea, ma la dottrina ritiene ammissibile tale possibilità, senza, tuttavia, l’applicazione dei limiti posti ex art. 2372 del Codice civile.
Operazioni sul capitale
Rinviando agli appositi contributi presenti su questo sito per la trattazione delle singole ipotesi di aumento e di riduzione del capitale sociale, in questa sede ci si soffermerà sulle sole peculiarità di queste operazioni quando vengono deliberate in una s.r.l.
In primo luogo, per quanto attiene all’aumento oneroso del capitale (cioè effettuato mediante nuovi conferimenti), la disciplina delle s.r.l. differisce da quella delle società azionarie sotto un duplice profilo.
Da un lato, nel silenzio della delibera di aumento, non spetta ai soci che hanno esercitato il diritto di sottoscrizione dell’aumento offertogli altresì il diritto di prelazione sulla parte di aumento rimasta inoptata: è invero rimessa alla delibera di aumento l’individuazione della sorte dell’inoptato, con l’apposita previsione di modalità e termini di sottoscrizione.
Dall’altro lato, l’art. 2481-bis del Codice civile prevede una sola causa di esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione dei soci, cioè l’offerta dell’aumenti a terzi (anche se è pressoché unanime l’opinione secondo cui il diritto di sottoscrizione dei soci può essere limitato o escluso anche per conferimento in natura), e richiede, a tal fine, la previsione di apposita clausola statutaria e, in ogni caso il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso all’approvazione della delibera di aumento.
Passando alle riduzioni del capitale per perdite, invece, si osserva, innanzitutto che, in forza di quanto sopra osservato in relazione alla cifra minima del capitale delle s.r.l., che deve oggi ritenersi pari ad un euro, la fattispecie di cui all’art. 2482-ter del Codice civile (riduzione per perdite che hanno ridotto il capitale al di sotto del minimo legale) deve considerarsi integrata solo in caso di azzeramento del capitale per perdite, non anche quando le perdite hanno ridotto il capitale al di sotto della cifra di euro 10.000, sebbene la norma continui a fare riferimento a questa cifra (cosa che si ritiene frutto di un difetto di coordinamento).
Inoltre, a differenza di quanto previsto dalla disciplina delle società azionarie, che rimane silente sul punto, l’art. 2482-quater del Codice civile dispone che “in tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci”, con la conseguenza che, in sede di aumento oneroso deliberato in ricapitalizzazione a seguito di azzeramento del capitale per perdite al di sotto del minimo legale non è possibile non solo l’esclusione del diritto di sottoscrizione dei soci (in quanto, viceversa, un socio verrebbe radicalmente escluso dalla società), ma anche la limitazione del diritto di sottoscrizione (che la dottrina prevalente ammette invece in sede di ricapitalizzazione delle società azionarie).
Società a responsabilità limitata p.m.i.: deroghe al diritto societario
la presente panoramica sulle s.r.l. non può, infine, prescindere da un rapido accenno della disciplina delle s.r.l. p.m.i., per tali intendendosi quelle s.r.l. che hanno almeno due dei tre requisiti dimensionali di cui al Reg. Ue 1129/2017 (disciplina che, si precisa, si applica anche alle start up innovative e alle p.m.i. innovative).
Invero, l’art. 26 del d.l. n. 179/2012 ha introdotto fondamentalmente quattro deroghe al diritto societario sintetizzabili come segue:
1. Possibilità di emettere quote di categoria (o quote speciali): tali quote differiscono dai diritti particolari dei soci come sopra esposti, in quanto, al pari delle azioni speciali, la “specialità” è una caratteristica intrinseca alla quota, che pertanto, circola non essa, non rilevando invece la persona del socio che le detiene.
Per quanto attiene alla modalità di emissione, è richiesta l’introduzione di apposita clausola statutaria astratta-concreta, o alternativamente l’approvazione della delibera di emissione delle quote speciali all’unanimità.
Sotto il profilo del contenuto, invece, al pari di quanto visto per i diritti particolari dei soci, alle indicazioni legislative deve essere riconosciuta portata meramente esemplificativa, essendo attribuita la massima liberta ai soci nel definire il contenuto delle quote, nel rispetto dei limiti legali; a differenza di quanto detto in relazione ai diritti particolari, tuttavia, le quote di categoria, al pari delle azioni speciali, possono attribuire anche un pregiudizio al socio titolare (si pensi, ad esempio, alle limitazioni del diritto di voto, in relazione alle quali, tra l’altro, secondo la dottrina notarile, non trova applicazione il limite quantitativo di cui all’art. 2351 del Codice civile);
2. Offerta al pubblico di aumenti di capitale: si tratta a tutti gli effetti di aumenti di capitale a titolo oneroso deliberati con esclusione del diritto di sottoscrizione dei soci per offerta a terzi, che richiedono quindi le formalità di cui sopra (presenza di apposita clausola statutaria e diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all’approvazione della delibera), con la peculiarità che l’offerta a terzi può anche avvenire mediante piattaforme di crowd funding: in questo caso, la circolazione delle quote offerte avviene telematicamente (cosiddetta dematerializzazione impropria) e nel rispetto dell’apposita disciplina prevista da T.U.B. e CONSOB;
3. Possibilità di operazioni su quote proprie, in deroga a quanto previsto dall’art. 2474 del Codice civile, ai sensi del quale è fatto divieto alla s.r.l. di compiere operazioni sulle proprie quote, a differenza di quanto previsto, invece, per le società azionarie agli artt. 2357 e seguenti del Codice civile: tale divieto non opera, infatti, per le s.r.l. p.m.i., che possono compiere operazioni sulle proprie quote nel rispetto della disciplina dettata sul punto dal Codice civile per le società azionarie e comunque nel presupposto che tale operazione si inserisca all’interno di un apposito piano di incentivazione della partecipazione dei dipendenti alla società.
Tuttavia, secondo la dottrina notarile, non troverebbe applicazione alle p.m.i. quanto previsto dall’art. 2357-quater del Codice civile, che pone il divieto di sottoscrizione di azioni proprie: la p.m.i., invero, può anche sottoscrizione proprie quote in sede di aumento oneroso (ma solo tramite sottoscrizione della parte eventualmente rimasta inoptata);
4. Dematerializzazione delle quote: con l. n. 21/2024 è stata, da ultimo, prevista la possibilità di dematerializzazione delle quote di s.r.l. p.m.i., la quale può tuttavia avere ad oggetto unicamente quote standardizzate, di uguale valore nominale, indivisibili e che attribuiscono i medesimi diritti. In questo caso, le quote dematerializzate sono sottoposte ad un regime di gestione accentrata uguale a quello previsto per le società azionarie.
