Premessa
L’apertura di una successione mortis causa porta spesso con sé il problema di individuare gli eredi del defunto, ai quali l’eredità può essere devoluta solo per legge o per testamento (così l’art. 457 del Codice civile), al fine di dividere tra loro il patrimonio ereditario, attribuendo a ciascun erede beni ereditari per un valore complessivo pari al valore della quota ereditaria astratta a loro devoluta e accettata.
Il nostro ordinamento, poi, individua una ristretta categoria di soggetti, chiamati legittimari o eredi necessari, ai quali, per legge spetta una quota di eredità (cosiddetta quota di riserva) o altri diritti (ad esempio, il diritto di abitazione sulla casa di comune residenza garantito al coniuge). Costoro sono il coniuge, i figli e, in assenza di figli, gli ascendenti del defunto e i diritti che gli spettano a titolo di legittima devono essere loro garantiti non solo nel silenzio del testamento, ma anche in contrasto con la volontà del de cuius.
L’esatta determinazione e quantificazione dei diritti spettanti ai legittimari, invero, è cruciale, in quanto è l’unico modo per appurare che il legittimario abbia o meno subito una lesione e, dunque, abbia o meno il diritto di agire in riduzione, per ottenere quanto gli spetta per legge.
Individuazione astratta della quota disponibile e della quota indisponibile del patrimonio
Da quanto appena osservato, emerge un concetto che gioca un ruolo cruciale in relazione al tema del presente contributo: in presenza di legittimari, il defunto non può liberamente disporre dell’intero suo patrimonio, ma solo di una parte di questo, dovendosi, quindi, distinguere la quota disponibile e quella indisponibile del patrimonio, quest’ultima riservata ai legittimari.
La ripartizione del patrimonio in quota disponibile e indisponibile, ad ogni modo, non può essere realizzata in astratto, in quanto dipende dal numero dei legittimari e dal rapporto di parentela/coniugio che li legava al de cuius.
Per fare un esempio: ai sensi dell’art. 537, comma 1 del Codice civile, “se il genitore lascia un solo figlio (e non vi è un coniuge), a questi è riservata la metà del patrimonio”, dunque, il patrimonio del defunto genitore sarà disponibile per ½ e indisponibile per ½; tuttavia, ai sensi del secondo comma della medesima norma, “se i figli sono più d’uno, è a loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”, dunque, il patrimonio del genitore sarà disponibile solo per 1/3 e indisponibile per 2/3.
Quid iuris, però, se qualcuno dei legittimari non può o non vuole accettare l’eredità del defunto? Tale circostanza influisce sulla determinazione astratta della quota disponibile e indisponibile?
La presente questione è stata ampiamente dibattuta dalla dottrina notarile, avendo alcuni Autori sostenuto che sia la quota disponibile che quella indisponibile andassero ricalcolate, come se il legittimario rinunciante non fosse esistito all’apertura della successione (teoria del ricalcolo); secondo altri, invece, le quote disponibile e indisponibile dovrebbero in questo caso rimanere immutate, accrescendosi la quota del legittimario rinunciante in favore degli altri legittimari (tesi dell’accrescimento); tuttavia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con una notissima sentenza (sent. 9 giugno 2006, n. 13429) hanno affermato che l’unico momento rilevante ai fini dell’individuazione della quota di riserva di ciascuno dei legittimari è quello dell’apertura della successione, con la conseguenza che l’eventuale successiva rinuncia all’eredità di uno di questi lascia immutata la riserva in favore degli altri e la quota rinunciata accresce la disponibile (cosiddetta teoria della cristallizzazione, oggi accolta pacificamente).
Determinazione del valore concreto della quota di riserva
Ciò posto, come osservato, la quota di riserva spettante a ciascun legittimario è individuata in astratto dalla legge (artt. 537 e seguenti del Codice civile), la quale pure determina esattamente quale debba essere la base di calcolo di tale quota.
In altri termini, per riprende l’esempio di prima, la legge ci dice non solo che nel caso in cui il defunto lasci un solo figlio a questo spetta un mezzo del patrimonio, ma dispone anche come questo “patrimonio”, che costituisce la base di calcolo per l’individuazione della pretesa del legittimario, debba essere individuato.
Invero, al contrario di quanto potrebbe pensarsi, il patrimonio del de cuius rilevante ai nostri fini, non consiste solo nell’insieme di beni e diritti di cui egli era titolare al momento della morte, ma anche tutti i diritti di cui egli ha disposto in vita a titolo di donazione, diretta o indiretta, sottraendo alla massa così determinata i debiti. Questa è la cosiddetta riunione fittizia (relictum + donatum – debitum), prevista dall’art. 556 del Codice civile, rubricato proprio “determinazione della porzione disponibile”, ai sensi del quale “per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre”.
Dunque, si consideri il seguente esempio: Tizio muore lasciando come unico erede legittimario il figlio Tizietto, la cui quota di riserva, quindi, ex art 537 comma 1 del Codice civile, è pari a 1/2. Ipotizziamo, a questo punto, che Tizio sia morto essendo titolare di un patrimonio relitto pari ad euro 900.000, che abbia debiti per euro 300.000 e che prima di morire egli abbia donato a Caia, sua convivente more uxorio, un appartamento in Roma del valore di euro 200.000. All’esito della riunione fittizia (900.000 – 300.000 + 200.000 = 800.000), emerge che il valore della quota di riserva di Tizietto è pari ad euro 400.000 (800.000/2).
Conversione della quota di riserva in quota di eredità del legittimario
Come emerge dalla stessa dicitura dell’operazione, tuttavia, la riunione fittizia ex art. 556 del Codice civile solo fittiziamente considera facenti parte del patrimonio del defunto anche i beni donati, i quali, in realtà, rimangono di titolarità del donatario (almeno finché il legittimario leso o pretermesso non abbia vittoriosamente esperito l’azione di restituzione contro di lui) e quindi non possono essere materialmente assegnati all’erede legittimario in sede di divisione ereditaria.
Dunque, una volta calcolato il quantum della pretesa del legittimario, tale cifra deve essere rapportata ai beni realmente esistenti nell’asse, cioè i soli divisibili.
In altri termini, si deve effettuare l’operazione matematica nota alla dottrina notarile come “conversione della quota di riserva in quota di eredità”: tale conversione è necessaria proprio in considerazione del fatto che la quota di eredità, al contrario della quota di riserva, si calcola solo sulla base del relictum, al netto dei debiti, non rilevando invece le donazioni.
Per tornare all’esempio di prima: la base di calcolo per la quota di eredità di Tizietto è 600.000 (900.000 – 300.000), quindi, la sua quota di eredità sarà pari a 2/3 (400.000/600.000).
Determinazione del valore della quota di eredità del legittimario
A questo punto, si può procedere con l’ultimo passaggio di questa complessa operazione, quello volto ad individuare quanto, in concreto, dovrà essere assegnato al legittimario in sede di divisione ereditaria perché egli non subisca una lesione dei propri diritti di riserva.
Per comprendere questo quarto ed ultimo passaggio è necessario porre l’attenzione sulla circostanza che l’erede è successore del defunto a titolo universale, quindi, gli subentra (ancorché pro quota) in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi a lui imputati al momento della morte.
In altri termini, l’erede, a differenza del legatario, dalla successione non acquista solo beni o altri diritti, ma è anche tenuto a rispondere (pro quota) dei debiti ereditari.
Ciò significa che, in presenza di debiti ereditari, il valore della quota ereditaria dovrà essere superiore del valore della quota di riserva, a pena di violazione dei diritti di riserva del legittimario.
Invero, si consideri questo esempio: il valore della quota di riserva di Tizietto, come osservato, è pari ad euro 400.000 e la sua quota di eredità è pari a 2/3, quindi egli dovrà rispondere dei debiti del defunto Tizio per 200.000 (2/3 di 300.000). Ebbene, se in sede di divisione ereditaria a Tizietto fossero assegnati beni per euro 400.000, una volta pagati i creditori del padre per la parte a lui spettante (200.000), Tizietto avrebbe ottenuto dalla successione, in realtà, solo 200.000 (400.000 – 200.000), con manifesta violazione dei suoi diritti di riserva.
Pertanto, il valore della quota di eredità deve essere calcolato sulla base del solo relictum, senza sottrarre i debiti.
Invero, per concludere con l’esempio portato avanti finora, si osservi quanto segue: in sede di divisione ereditaria sarà assegnato l’intero relictum (900.000), di cui 600.000 (2/3 di 900.000) a Tizietto. In questo modo, una volta che Tizietto avrà pagato i 2/3 dei debiti ereditari, pari ad euro 200.000 (2/3 di 300.000), avrà effettivamente guadagnato 400.000 euro (600.000 – 200.000), che è proprio il valore della sua quota di riserva, come calcolata sulla base della riunione fittizia ex art. 556 del Codice civile.
Conclusione
In conclusione, la complessa operazione che fin qui si è tentato di esporre in modo più possibile discorsivo, può essere sintetizzata in quattro passaggi distinti, volti a individuare, rispettivamente, la quota di riserva, il valore della quota di riserva, la quota di eredità e il valore della quota di eredità, così riassumibili:
1. quota di riserva: è individuata dalla legge, sulla base del numero dei legittimari e della parentale/coniugio che li legava al defunto (artt. 537 e seguenti del Codice civile);
2. valore della quota di riserva: la frazione individuata dalla legge (passaggio 1) è rapportata al valore determinato con la riunione fittizia (relictum + donatum – debitum), ex art. 556 del Codice civile;
3. quota di eredità: il valore della quota di riserva (passaggio 2) viene rapportato a quanto effettivamente lasciato dal de cuius, al netto dei debiti (relictum– debitum);
4. valore della quota di eredità: la quota di eredità (calcolata al passaggio 3) viene rapportata al solo relictum.
Il legittimario, dunque, subisce una lesione dei diritti di riserva a lui spettanti ed ha quindi titolo per agire in riduzione tutte le volte in cui il valore della quota di eredità a lui spettante (passaggio 4), una volta che pagata la parte di debiti ereditari su di lui gravante, è inferiore al valore della quota di riserva (passaggio 2).
Focus: incidenza dei legati
Il lettore avrà forse notato che in tutti i calcoli esposti finora non si è mai tenuto conto di eventuali legati disposti dal testatore, i quali, tuttavia, determinando un’attribuzione a titolo particolare di diritti ereditari (che quindi non possono rientrare nella divisione tra gli eredi), non possono essere considerati irrilevanti ai fini del presente tema.
Invero, basti pensare all’ipotesi di un testatore che disponga di tutto ciò di cui è titolare con una serie di legati, nulla lasciando al proprio figlio: è fuor di dubbio che, dando esecuzione a questi legati, il figlio subisce una lesione dei diritti di riserva.
Ebbene, tutti i legati, compresi quelli reali, stanno sono considerati nel relictum ai fini della riunione fittizia, in quanto, di fatto, si tratta di diritti che si trovavano nel patrimonio del de cuius all’apertura della successione (infatti, sono trasferiti al legatario proprio a causa della morte).
Tuttavia, i legati reali non possono essere considerati nel relictum ai fini del passaggio 4 (si veda sopra), in quanto l’efficacia acquisitiva immediata in favore del legatario all’apertura della successione fa sì che i beni legati non cadano in comunione ereditaria, non facendo quindi parte della massa da dividere tra gli eredi.
Ad ogni modo, il legato è comunque un’attribuzione che opera a decremento del legittimario e dunque è necessario comprendere se e come rientra può comportare una violazione del divieto di pesi sulla legittima, posto ex art. 549 del Codice civile. Sul punto, si ritiene di poter rispondere a tale interrogativo, partendo da una nota summa divisio, basata sugli effetti del legato:
1. Legati obbligatori: non sono immediatamente efficaci all’apertura della successione, comportando solo l’acquisto in favore del legatario di un diritto di credito verso gli eredi. Pertanto, in un certo senso, i legati obbligatori possono essere parificati ai “debiti”, con la particolarità che, qualora il loro valore ecceda quello della porzione disponibile del patrimonio, sono nulli, ex art. 549 del Codice civile;
2. Legati reali: comportano l’acquisto del bene legato in favore del legatario immediatamente all’apertura della successione, quindi, come detto, non entrano mai a fare parte del relictum e, di conseguenza, non possono considerarsi un “peso” sulla legittima ex art. 549 del Codice civile. Viceversa, qualora il valore del legato reale ecceda il valore della disponibile, il legato potrà essere ridotto, ex art. 558 del Codice civile.
