La capacità e l’incapacità di succedere

Ai sensi dell’art. 462, comma 1, del Codice civile, “sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione”; in altre parole, la capacità di succedere è un corollario della capacità giuridica, che si acquista al momento della nascita (cfr. art. 1 del Codice civile) e di cui non si può essere privati, che comporta l’idoneità ad acquistare a causa di morte.
Di conseguenza, il nostro ordinamento non prevede nessuna ipotesi di incapacità assoluta a succedere.

Esistono, tuttavia, alcune, tassative, ipotesi di incapacità a succedere cosiddetta relativa (artt. 411, commi 2 e 3, 596-599 del Codice civile), per tale intendendosi l’incapacità di un soggetto di acquistare mortis causa da un determinato altro soggetto, tutte giustificate dalla necessità di tutelare la libertà testamentaria di un soggetto, nei confronti di un altro che si trova in una posizione tale da essere in grado di esercitare un ascendente sul primo (questo è, ad esempio, il caso dell’incapacità del tutore o del protutore a ricevere per testamento dalla persona sottoposta a tutela, prevedendo l’art. 596, comma 1 del Codice civile che “sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l’approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore”).

Gli istituti connessi all’incapacità di succedere

Nonostante la già evidenziata natura tassativa delle ipotesi di incapacità relativa a succedere, è possibile individuare alcuni ulteriori istituti che comportano, di fatto l’impossibilità per un determinato soggetto di acquistare o, dopo avere acquistato, di trattenere, l’eredità di un altro: si tratta dell’indegnità a succedere, della diseredazione e della sospensione dalla successione.

L’indegnità a succedere

L’indegnità a succedere, prevista e disciplinata dall’art. 463 del Codice civile, comporta, nelle tassative ipotesi elencate dalla norma, che l’indegno è destinatario di una delazione attuale, ma risolutivamente condizionata. In altre parole, all’apertura della successione del soggetto verso il quale è indegno ex art. 463 del Codice civile, l’indegno può validamente acquistare per legge o per testamento, ma perde, con efficacia retroattiva, quanto acquistato nel momento in cui viene pronunciata la sentenza che ne dichiara l’indegnità a succedere, a seguito di giudizio promosso da chi vi ha interesse.

Si precisa, tuttavia, che quanto ora detto in merito all’indegnità a succedere era vero nella totalità dei casi prima del 2018, in quanto prima dell’introduzione della riforma di cui appresso, l’indegnità era dichiarabile in giudizio solo dopo l’apertura della successione.
La legge 11 gennaio 2018, n.4, tuttavia, ha introdotto l’art. 537-bis del Codice ci procedura penale, ai sensi del quale il giudice penale che condanna un soggetto per uno dei fatti di cui all’art. 463 del Codice civile, contestualmente, ne dichiara anche l’indegnità a succedere: in questo caso, all’apertura della successione, non vi sarà alcuna delazione in favore dell’indegno.

La diseredazione

La diseredazione, invece, non è espressamente prevista e disciplinata dal Codice civile, ma è oggi generalmente ammessa come disposizione testamentaria atipica ed opera come una causa di incapacità a succedere per volontà del testatore, nel senso che all’apertura della successione non parte la delazione nei confronti del diseredato, il quale può, solo se rientra tra i legittimari del testatore (coniuge, figli e, in assenza di figli, ascendenti), agire in riduzione avverso la disposizione di diseredazione, per ottenere la quota di riserva spettantegli per legge.

La sospensione dalla successione

Ancora diversi sono la natura ed il funzionamento della sospensione dalla successione, prevista e disciplinata dall’art. 463-bis del Codice civile, introdotto con la già citata legge 11 gennaio 2018, n.4, che dispone quanto segue: “Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell’articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell’articolo 463 del presente codice.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l’omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.
Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l’avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo
”.
Si tratta, come è evidente, di una norma molto articolata e complessa, la cui introduzione ha suscitato non pochi dubbi interpretativi e che, pertanto, sarà adesso analizzata punto per punto.

I presupposti e la ratio della sospensione dalla successione

I presupposti oggettivi e soggettivi dalla sospensione dalla successione sono enunciati dai primi due commi dell’art. 463-bis del Codice civile (“1. […] il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile […]. 2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l’omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella”) e coincidono, ma solo in parte, con i presupposti dell’indegnità a succedere “tradizionale” ex art. 463 n.1) del Codice civile (“è escluso dalla successione come indegno: 1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale; […]”).

In altre parole, la riforma del 2018 ha introdotto una forma di speciale tutela di carattere preventivo, applicabile non dal momento della dichiarazione di indegnità (che presuppone non solo l’apertura della successione della vittima, ma anche, e soprattutto, la condanna per il reato in oggetto), ma applicabile ipso iure a partire dal momento in cui una persona sia indagata per i reati di omicidio, “volontario o tentato”, commesso nei confronti del proprio coniuge, dell’altra parte dell’unione civile, di uno o di entrambi i genitori, o, infine, di un fratello o sorella.

Si tratta, dunque, di una particolare “sanzione” che produce i suoi effetti per tutta la durata del processo penale e cioè a partire dal momento dell’iscrizione nel registro degli indagati fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna o di proscioglimento.
Per l’effetto, la sospensione dalla successione fa sì che chi “potrebbe” essere indegno, ex art. 463 n. 1 del Codice civile, non possa nemmeno provvisoriamente acquistare l’eredità della vittima, ma sia immediatamente, e cautelativamente, sospeso dalla di lui successione, finché non sia stato prosciolto, con sentenza passata in giudicato.

Le ipotesi di sospensione dalla successione e i loro effetti

Poste queste premesse, è necessario tentare di delineare con chiarezza gli scenari che concretamente possono verificarsi all’apertura della successione della vittima dell’omicidio o del tentato omicidio e le conseguenze giuridiche di ciascuno.

Innanzitutto, la possibile indegnità può venire in considerazione prima dell’accettazione dell’eredità della vittima: le indagini, cioè, possono iniziare prima della morte della vittima (nel solo caso di omicidio solo tentato) oppure dopo la morte della vittima, ma quando il presunto colpevole non ha ancora accettato la sua eredità.
In questo caso, in maniera opposta a quanto previsto per l’indegnità “tradizionale” a succedere, la delazione in favore del soggetto indagato o processato non è attuale, ma sottoposta alla condizione sospensiva dell’archiviazione o dell’assoluzione, pertanto, medio tempore, l’indagato (o processato) non può accettare l’eredità della vittima e si procede alla nomina di un curatore ex art 528 del Codice civile, che amministra tale eredità. Pertanto, si è parlato in dottrina, con riferimento a questa ipotesi, di “sospensione della delazione”.
Qualora, poi, il processo penale si concluda con la condanna, il colpevole sarà definitivamente dichiarato indegno e non potrà mai accettare l’eredità; viceversa, la definitiva archiviazione o assoluzione comporterà il verificarsi dell’evento dedotto nella condizione sospensiva apposta alla delazione in suo favore, che diventerà, quindi, attuale e l’archiviato/assolto potrà accettare l’eredità con efficacia definitiva.

Diversamente, la possibile indegnità può venire in considerazione dopo l’accettazione dell’eredità della vittima: invero, è possibile che, al momento dell’apertura della successione della vittima, l’indegno non sia stato ancora nemmeno iscritto nel registro degli indagati, che sia, pertanto, destinatario di una delazione attuale, che accetti l’eredità e che, solo dopo, comincino le indagini a suo carico.
In questo caso, l’apertura delle indagini comporta per l’indagato la perdita del possesso di quanto ereditato e la nomina di un curatore ai sensi dell’art. 528 del Codice civile: in altre parole, l’apertura delle indagini determina quella che è stata definita da alcuni Autori una “sospensione della qualità di erede”, qualità validamente acquistata dall’indagato al momento dell’accettazione dell’eredità e che egli non perde per il solo effetto dell’apertura delle indagini. È, invero, minoritaria l’opinione di chi ha sostenuto che l’iscrizione dell’erede nel registro degli indagati comporta la sospensione solo della titolarità dei beni e non anche della qualità di erede.

L’archiviazione o l’assoluzione, poi, comportano l’immediata reintegrazione dell’indagato nel possesso dei beni ereditari e nello status di erede, mentre la condanna passata in giudicato ne determina la definitiva esclusione per indegnità di succedere alla vittima.