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Le liberalità indirette: 

inquadramento giuridico, implicazioni pratiche e ruolo del notaio

Introduzione.

Nel contesto della pratica notarile e del diritto civile italiano, le liberalità indirette rappresentano una categoria complessa, ma estremamente rilevante. Il termine individua una pluralità di atti giuridici che, pur non essendo formalmente qualificabili come donazioni dirette (ex art. 769 del Codice civile), ne realizzano sostanzialmente gli stessi effetti, cioè l’arricchimento di un soggetto ed il depauperamento di un altro per spirito di liberalità del secondo verso il primo. La particolarità di tali atti è che vengono veicolati attraverso negozi giuridici diversi dalla donazione, come compravendite, pagamenti, rinunce, o contratti a favore di terzo.

Il presente contributo intende offrire una panoramica del tema, affrontando gli aspetti definitori, giuridici, fiscali, successori e operativi delle liberalità indirette, con particolare attenzione al ruolo del notaio nella loro individuazione e corretta qualificazione.

Le liberalità: distinzione tra donazioni dirette e indirette.

Per comprendere pienamente la nozione di liberalità indiretta, è necessario partire dalla nozione generale di liberalità e, in particolare, dal confronto con la donazione tipica.

Ai sensi dell’art. 769 del Codice civile, la donazione è “il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un proprio diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione”. 

Si tratta, dunque, di un contratto bilaterale, solenne, in quanto richiede a pena di nullità la forma dell’atto pubblico con l’intervento di due testimoni (così l’art. 782 del Codice civile), salvo che si tratti di donazioni di modico valore (cfr., art. 783 del Codice civile).

L’art. 809 del Codice civile, invece, riconosce che le disposizioni sulle donazioni si applicano, in quanto compatibili, anche agli altri atti di liberalità, a meno che non siano motivate da dovere morale o obbligo naturale. In particolare, ai sensi della citata norma, “le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall’art. 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari”. 

Questa norma apre la strada alla qualificazione di molteplici negozi giuridici come liberalità: in altri termini, il citato art. 809 del Codice civile chiarisce che la liberalità può essere realizzata anche tramite un negozio diverso dalla donazione tipica, con conseguente applicazione a tale negozio di una disciplina in parte difforme da quella prevista per le donazioni dirette.

Le liberalità indirette: nozione, struttura e presupposti.

Come accennato, dunque, le liberalità indirette sono negozi con causa gratuita, ma non qualificabili come donazioni tipiche perché formalmente inquadrati in schemi negoziali diversi. 

Tuttavia, ciò che rileva è la funzione economico-sociale del negozio, che si concretizza in un arricchimento gratuito del beneficiario.

Pertanto, affinché un negozio possa essere qualificato come liberalità indiretta, è necessario che ricorrano congiuntamente tre requisiti:

  1. Animus donandi: la volontà del disponente di arricchire gratuitamente il beneficiario, ossia la presenza dello spirito di liberalità.
  2. Arricchimento del beneficiario e correlativo depauperamento del disponente.
  3. Causa indiretta: la liberalità non è l’effetto diretto dell’atto, ma si realizza per il tramite di un altro negozio. Come detto, infatti, la liberalità indiretta si realizza tramite un negozio diverso dalla donazione, che è pertanto dotato di una causa propria, tipica: si pensi alla compravendita in favore di terzo per spirito liberale, che realizza una donazione indiretta verso il terzo, ma che resta comunque, a tutti gli effetti, una compravendita, dunque sorretta dalla causa tipica di scambio di cosa contro prezzo.

 

Tipologie di liberalità indirette

Poste queste premesse di ordine generale, si procederà adesso all’analisi delle più note ipotesi di liberalità indirette.

Adempimento del debito altrui.

Si verifica quando un soggetto paga un debito di un altro verso un creditore (quindi, ad esempio: Tizio paga di tasca propria il debito di euro 500 che Caio ha verso Sempronio). In questo caso Caio si arricchisce, mentre Tizio si impoverisce. 

Si precisa, tuttavia, che la vicenda considerata quale esempio integra una liberalità soltanto se non vi è un diverso rapporto tra Tizio e Caio che spiega giuridicamente il pagamento effettuato da Tizio. Ad esempio, alla base del pagamento di Tizio, potrebbe esservi una delegazione di pagamento. Si consideri infatti questo esempio. Caio è debitore di Sempronio per euro 500, ma Caio è altresì creditore di Tizio per euro 500; in questo caso, Caio potrebbe delegare Tizio a pagare la somma di euro 500 direttamente a Sempronio e tale pagamento comporterebbe l’estinzione contestuale di entrambi i rapporti obbligatori. Nel caso descritto, infatti, Caio non ottiene alcun arricchimento.

Vendita simulata o a prezzo irrisorio.

Una vendita fatta a un familiare a un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato (anche detto negotium mixtum cum donatione) può celare una liberalità, o, ancor di più, il caso di vendita simulata, in cui è formalmente previsto un determinato prezzo, che però, sulla base di un separato accordo a latere tra le parti (accordo simulatorio), non viene effettivamente pagato dall’acquirente. 

In entrambi i casi si configura una donazione indiretta sotto forma di vendita e l’importo della liberalità sarà pari all’intero valore del bene, in caso di vendita simulata, oppure alla differenza tra il valore del bene ed il prezzo effettivamente pagato in caso di negotium mixtum cum donatione.

Rinuncia gratuita a un credito.

Quando un soggetto rinuncia gratuitamente a un proprio credito verso un altro soggetto, si ha un arricchimento del debitore, che viene liberato senza dover pagare un corrispettivo.

Intestazione di beni a nome altrui.

Nel caso in cui un bene venga intestato o cointestato a un soggetto che non ha sostenuto alcun onere per l’acquisto, si configura una liberalità indiretta. 

Nello specifico, l’intestazione di beni a nome altrui si realizza in caso di adempimento del terzo (Tizio vende a Caio la casa in Roma, ma interviene in atto anche Sempronio, che paga il prezzo al posto di Caio), pagamento del prezzo con denaro altrui (Tizio vende a Caio la casa in Roma, che Caio paga con soldi che gli erano stati precedentemente dati da Sempronio, con lo specifico fine di finanziare l’acquisto di quella casa) o di vendita in favore di terzo (Tizio vende la casa in Roma a Sempronio, che, per spirito di liberalità, devia l’effetto traslativo della vendita in favore di Caio, che acquista: in questo caso, tuttavia, parte della compravendita rimane solo Sempronio, che quindi resta ‘unico soggetto obbligato al pagamento de prezzo).

Profili formali e validità.

Uno degli aspetti peculiari delle liberalità indirette è la loro forma. Non essendo atti di donazione diretta, non sono soggetti alla forma solenne dell’atto pubblico in presenza di due testimoni, prevista dall’art. 782 del Codice civile. Invero, secondo la giurisprudenza prevalente, la liberalità indiretta è valida anche se posta in essere con atti a forma libera, a condizione che:

  • l’atto sia valido nella forma prevista per il negozio principale: ad esempio, in caso di negotium mixtum cum donatione avente ad oggetto un immobile, sarà necessaria la forma scritta a pena di nullità ex art. 1350 del Codice civile;
  • sia effettivamente riscontrabile lo spirito di liberalità.

Il regime fiscale delle liberalità indirette.

Sotto il profilo fiscale, poi, il D.Lgs. n. 346/1990 ha previsto che le liberalità indirette possano essere soggette a imposta di donazione, ma con importanti eccezioni. In particolare, l’art. 1, comma 4-bis, stabilisce che non sono soggette a imposizione: “le liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione in termine fisso, se assoggettati all’imposta proporzionale di registro o all’IVA”.

Pertanto, se una liberalità indiretta è veicolata da un atto soggetto a imposta proporzionale, essa non sconta imposta di donazione. Esempio classico è la compravendita di un immobile a prezzo simbolico: se regolarmente registrata, non è tassata come donazione.

Inoltre, in linea generale, le liberalità indirette non devono essere dichiarate autonomamente, salvo che siano oggetto di accertamento o impugnazione. Tuttavia, in caso di successione, esse devono essere tenute in considerazione per la collazione o la riduzione.

Aspetti successori.

Per quanto attiene alla rilevanza successoria delle donazioni indirette, come accennato, l’art. 809 del Codice civile estende le regole in tema di donazione anche alle liberalità indirette, in particolare, si applicano alle liberalità indirette la disciplina della collazione (artt. 737 e seguenti del Codice civile) e della riduzione per lesione di legittima (artt. 553 e seguenti del Codice civile).

Invero, gli eredi legittimari (cioè, coniuge, figli e, in assenza di figli, ascendenti) che abbiano ricevuto liberalità indirette sono tenuti alla collazione di tali beni nella massa ereditaria. Tuttavia, l’individuazione e quantificazione di tali liberalità non è agevole e richiede un’accurata ricostruzione da parte del professionista.

Le liberalità indirette, inoltre, come le donazioni, possono essere ridotte qualora eccedano la quota disponibile del patrimonio del de cuius. Il legittimario leso può proporre azione di riduzione, chiedendo che la liberalità venga computata ai fini della ricostituzione della massa ereditaria.

Il ruolo del notaio.

Alla luce di quanto finora osservato, emerge chiaramente che il notaio riveste un ruolo essenziale nella rilevazione, qualificazione e formalizzazione delle liberalità indirette. 

È, invero, suo compito:

  • indagare la volontà delle parti, al fine di individuare la causa liberale sottostante;
  • assicurare la validità formale dell’atto, in relazione al negozio giuridico utilizzato;
  • valutare l’impatto fiscale dell’operazione, segnalando eventuali obblighi o opportunità in capo alle parti;
  • preservare gli equilibri successori dei soggetti coinvolti, soprattutto in presenza di potenziali legittimari.

In molti casi, infatti, le parti potrebbero non essere pienamente consapevoli delle implicazioni di atti apparentemente neutri ed è dunque compito del notaio svolgere un’attività informativa e consulenziale, al fine di evitare futuri contenziosi in ambito familiare o fiscale.

Conclusione.

Le liberalità indirette costituiscono una materia di confine tra gratuità e negozialità, tra diritto sostanziale e tributario, tra volontà e forma. Per il notaio, la loro corretta identificazione e gestione è essenziale per tutelare gli interessi delle parti, garantire la regolarità formale degli atti, prevenire contenziosi successori e assicurare il rispetto delle norme fiscali.

La crescente diffusione di strumenti giuridici complessi, unita a una maggiore attenzione alla pianificazione patrimoniale e successoria, rende le liberalità indirette un ambito sempre più centrale nell’attività notarile. Solo attraverso un’approfondita competenza e una costante attenzione alla normativa e alla giurisprudenza, il notaio può offrire un servizio di consulenza completo, aggiornato e realmente efficace.